Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3843 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3843 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: SCALISI ANTONINO

Data pubblicazione: 16/02/2018

ORDINANZA
sul ricorso 25675-2014 proposto da:

TERMINE CALOGERO, elettivamente domicilìato in ROMA,
VIA FEDERICO CONFALONIERI l, presso lo studio
dell’avvocato SILVIA VALENTI, rappresentato e difeso
dall’avvocato ADRIANO MULE’ CASCIO;
– ricorrente contro

BONGIOVI 1 LUIGI, BONGIOVI’ CALOCERO,
2017
2797

9- A

domiciliti

in ROMA, coRso

TIRT7g7R,

elettivamente

199,

ss o lo

studio dell’avvocato ANTONIETTA GIANNUZZI, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE
VACCARO;
controricorrenti T

avverso la sentenza n. 421/2014 della CORTE D’APPELLO

di PALERMO, depositata il 18/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO

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,

RG. 25675 del 2014 Termine Calogero – – Bongiovì Luigi

Fatti di causa
Termine Calogero conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di
Sciacca, Bongiovì Luigi, per ivi sentire accogliere le seguenti
domande: a) in via principale che venisse dichiarata la nullità del
contratto preliminare intercorso tra le parti di cui alla scrittura
privata del 9 aprile 1999 perché sottoposto a condizione

venditore e/o terzi (posto che l’efficacia del contratto preliminare
era subordinata alla realizzazione della formale divisione da parte
del promittente venditore e degli altri condividendi); b) in via
subordinata: che venisse dichiarata la risoluzione del contratto
preliminare appena richiamato per inadempimento, dovuto
all’inosservanza del termine fissato per la stipula del definitivo e
per l’inadempimento della mancata attivazione dell’azione per la
divisione, nonché per violazione dell’art. 1358 cod. civ. e dell’art.
1440 cod. civ.; c) che il convenuto venisse condannato alla
restituzione della somma versata di C. 131.698,51, nonché al
pagamento della penale di C. 70.000,00 e al pagamento alle
spese del giudizio.
Interveniva volontariamente in tale giudizio Bongiovì Calogero
(figlio di Bongiovì Luigi) i il quale eccepiva di avere stipulato con
l’attore un preliminare di vendita della metà dei beni in oggetto
e, quindi, chiedeva di subentrare nei diritti dell’attore per quanto
di competenza.
Il Tribunale di Sciacca, con sentenza n. 298 del 2007, dichiarava
la risoluzione del contratto preliminare di compravendita
stipulato con scrittura privata del 9 aprile 1999 (posto che
Bongiovì dopo aver promesso in vendita i beni immobili al
Termine li aveva venduti ad un terzo (ossia al figlio Calogero
Bongiovì), condannava Luigi Bongiovì alla restituzione in favore
di Termine Calogero della somma di C. 79.354,65 1 dichiarava di
1

meramente potestativa dipendete dalla volontà del promittente

RG. 25675 del 2014 Termine Calogero – – Bongiovì Luigi

surrogare Calogero Bongiovì nei diritti di Calogero Termine verso
Luigi Bongiovì al fine di ripetere la somma di C. 67.139,40/
condannava i sigg. Bongiovì in solido al pagamento in favore di
Termine Calogero della somma di C. 43.898,84 a titolo di penale
oltre interessi, compensava le spese del giudizio nella misura del
50% e poneva la restante parte delle spese del giudizio a carico

La Corte di Appello di Palermo, pronunciandosi su appello
proposto dai sigg. Bongiovì (Calogero e Luigi) con sentenza n.
421 del 2014, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Sciacca, rigettava la domanda proposta da Calogero Termine, al
fine di ottenere il pagamento della penale prevista dal contratto
preliminare e compensava interamente le spese del giudizio di
primo grado. Condannava Calogero Termine al pagamento delle
spese relative al secondo grado del giudizio. Secondo la Corte
distrettuale, atteso che entrambe le parti avevano chiesto la
risoluzione del contratto, non sussisteva l’inadempiente colpevole
di Bongiovì e quest’ultimo , a sua volta, non aveva imputato
alcun inadempimento alla controparte, pertanto, bisognava dare
atto dell’impossibilità di dare esecuzione al contratto per volontà
di entrambe le parti.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Termine
Calogero con ricorso affidato a tre motivi. Bongiovì Calogero e
Bongiovì Luigi hanno resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
1.= Termine Calogero lamenta:
a) Con il primo motivo di ricorso la violazione nonché la mancata
applicazione dell’art. 111 della Costituzione e dell’art. 122
/rectius 112) cod. proc. civ., omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
in riferimento all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.. Il ricorrente
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dei sigg. Bongiovì.

RG. 25675 del 2014 Termine Calogero – – Bongiovì Luigi

si duole del fatto che la Corte distrettuale abbia ritenuto che
l’attuale ricorrente non avesse riproposto espressamente nel
grado di appello le questioni relative all’inadempimento per
inosservanza del termine essenziale per la stipula del definitivo,
della mancata attivazione dell’azione di divisione e del dolo
incidente, poste a fondamento della domanda di risoluzione in

forza della presunzione derivante da un comportamento omissivo
si sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., perché non avrebbe tenuto
conto che la comparsa di costituzione e di risposta nella fase di
merito con appello incidentale aveva reiterato tutte le deduzioni,
eccezioni e richieste avanzate con l’atto introduttivo di primo
grado e di ogni altro atto difensivo. Piuttosto, dagli atti
risulterebbe che l’appellato (odierno ricorrente) non aveva
rinunziato a nessuna domanda svolta écl avanzata nel primo
grado del giudizio.
b) Con il secondo motivo la violazione, nonché falsa applicazione
dell’art. 1453, comma 2 e 3 cod. civ. ed omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
in riferimento all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.. Il ricorrente si
duole del fatto che la Corte distrettuale abbia ritenuto erronea la
sentenza di primo grado, nella parte in cui al fine di valutare, ai
sensi dell’art.: 1455 cod. civ., la non scarsa importanza
dell’inadempimento contrattuale ascrivibile al Bongiovì Luigi, ha
tenuto conto della successiva stipula dell’atto di vendita avente
ad oggetto i beni di cui al preliminare, perché non avrebbe
tenuto conto che, dalle dichiarazioni confessorie del Bongiovì
Calogero, dalle risultanze documentali e da altre risultanze
istruttorie emergeva un inadempimento colpevole di Bongiovì
Calogero, e, comunque, a Bongiovì Calogero sarebbe imputabile
una corresponsabilità dolosa dell’inadempimento del padre (una
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primo grado, così che le stesse dovevano intendersi rinunziate in

RG. 25675 del 2014 Termine Calogero – – Bongiovì Luigi

responsabilità extracontrattuale). Piuttosto, correttamente il
giudice di primo grado ha affermato inequivocabilmente che il
contratto di compravendita del 24 marzo 2003 (intervenuto tra
Bongiovì Calogero e Bongiovì Luigi, figlio e padre) sarebbe
‘ultimo atto di un comportamento preordinato e prefissato
dolosamente dai sigg. Bongiovì per l’inadempimento del

Pertanto, la Corte di Appello, secondo il ricorrente, avrebbe
erroneamente disancorato dal contesto fattuale e di diritto la
compravendita appena indicata del 24 marzo 2003, nonostante
fosse successiva alla domanda di risoluzione avanzata
dall’attuale ricorrente, perché non avrebbe tenuto conto che il
comportamento successivo era immediatamente ricollegabile
all’inadempimento antecedente alla stessa domanda di
risoluzione e, dunque, andava valutato in relazione
all’inadempimento.
c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt.
91 e 92 cod. proc. civ. in riferimento all’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ.. Secondo il ricorrente, posto che l’appello è statPposto dai
sigg. Bongiovì e da Termine, la Corte distrettuale, anche
adottando la sentenza de qua e considerata la compensazione
disposta per il primo grado di giudizio, avrebbe dovuto, per
logica, disporre la compensazione, anche per il giudizio di
gravame. Senza dire che non si comprenderebbero, sempre
secondo il ricorrente, le ragioni per le quali è stata disposta la
compensazione delle spese relative al primo grado del giudizio,
dato che le richieste attoree venivano accolte e il convenuto
Bongiovì Luigi, contrariamente a quanto affermato dal Giudice
del merito, ha sempre offerto la metà e non l’intero di cui al
preliminare.
1.1.= Il primo motivo è fondato.
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preliminare intercorso tra Bongiovì Luigi e l’attuale ricorrente.

RG. 25675 del 2014 Termine Calogero – – Bongiovì Luigi

Come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte (sent. N. 12067
del 2007) ) l’interesse ad impugnare sussiste solo in presenza
della soccombenza, intesa come situazione di fatto nella quale la
sentenza di primo grado abbia tolto o negato alla parte un bene
della vita accordandolo all’avversario, ed abbia, quindi,
concretamente determinato per la stessa una condizione di

Una situazione di soccombenza in primo grado che sia, invece,
soltanto teorica – ravvisabile quando la parte, pur vittoriosa,
abbia però visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni,
ovvero taluni dei suoi sistemi difensivi, od anche abbia visto
accolte le sue conclusioni per ragioni diverse da quelle
prospettate – non fa sorgere l’interesse ad appellare, e non
legittima un’impugnazione, né principale, ne’ incidentale, ma
impone alla parte, vittoriosa nel merito, soltanto l’onere di
manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di
riproporre le domande e ad eccezioni respinte o dichiarate
assorbite nel giudizio di primo grado, onde superare la
presunzione di rinuncia, e quindi la decadenza di cui all’art. 346
cod. proc. civ.
1.2.= Ora, nella specie, come riferito in narrativa e come ricorda
lo stesso ricorrente, quest’ultimo era risultato vittorioso e,
dunque, non aveva necessità di proporre appello incidentale per
far valere quelle ragioni, istanze o domande proposte in primo
grado,assorbite dall’accoglimento delle proprie domande sia pure
per ragioni diverse da quelle prospettate. Epperò queste ultime,
cioè, le eccezioni e le domande proposte in primo grado e
assorbite sono state esplicitamente richiamate con l’atto di
costituzione e di risposta nella fase di appello, laddove viene
esplicitamente detto “(…) che nel presente atto si intendono
integralmente per riportati e trascritti e sui quali per il presente
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sfavore, a vantaggio della controparte.

RG. 25675 del 2014 Termine Calogero – – Bongiovì Luigi

grado di giudizio si insiste in tutte le deduzioni eccezioni e
richieste ivi spiegate ed avanzate (…)”. E, a sua volta, come
risulta dalla stessa sentenza, in fase di appello la richiesta •
appena indicata veniva reiterata con l’espressione sinettica
(riportata in sentenza) “(….) l’appellato conclude come in
comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale (….)”.

domande relative all’inadempimento per inosservanza del
termine essenziale per la stipula del definitivo, della mancata
attivazione dell’azione di stipula e del dolo incidente, fossero
state rinunziate da parte dell’appellato, attuale ricorrente, cioè,
dal sig. Termine Calogero.
2.= L’accoglimento del primo motivo del ricorso assorbe ogni
altra questione prospettata con i successivi motivi, posto che la
soluzione degli stessi è condizionata dall’esito della questione
prospettata con il primo motivo e che dovrà essere esaminata
dalla Corte di Appello cui la causa andrà rinviata.
In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va
cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di
Appello di Palermo, demandando alla stessa il regolamento delle
spese del presente giudizio di cassazione
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli
altri motivi , cassa la sentenza impugnata e rinvia al causa ad
altra sezione della Corte di Appello di Palermo, anche per il
regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
Civile di questa Corte di Cassazione il 24 ottobre 2017.

Pertanto, ha errato la Corte di Appello nell’aver ritenuto che le

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