Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3843 del 16/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 16/02/2011), n.3843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Val di

Lanzo n. 79, presso lo studio dell’avv. Iacono Giuseppe, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sez. 24^, n. 37, depositata il 24.4.2008.

R.G. 14.913/08;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che il contribuente propose ricorso avverso atto, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a recuperare credito d’imposta ritenuto indebitamente utilizzato in compensazione in carenza dei requisiti della correlativa agevolazione.

– che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione che, in esito all’appello del contribuente, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale, che riconobbe la competenza dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di termini Imprese, ad emettere l’avviso di recupero nonchè la fondatezza dell’atto, in conseguenza dell’utilizzo del credito in assenza di autorizzazione del Centro di servizio di Pescara;

rilevato:

che, avverso la decisione di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, in quattro motivi;

che l’Agenzia si è costituita senza nulla controdedurre;

osservato:

– che il contribuente ha dedotto “violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4, comma 1”, “violazione e falsa applicazione del D.M. 3 agosto 1998, art. 6, n. 311”, “violazione e falsa applicazione del D.M. 3 agosto 1998, n. 311, artt. 7 e 8”, “omessa e insufficiente motivazione, con riferimento alla circolare Agenzia delle Entrate direzione centrale n. 35 del 8/7/2003”;

che, tanto dedotto, il contribuente, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., ha, peraltro, prospettato in calce al ricorso: 1) “l’Agenzia delle Entrate, e segnatamente, un Ufficio locale della stessa, come quello di Termini Imerese, – ferma restando la facoltà, D.M. 3 agosto 1998, n. 311, ex art. 7 da parte degli Uffici locali di svolgere ispezioni anche a campione intese a verificare i presupposti e le condizioni fissate dalla legge per fruire delle agevolazioni, con possibilità di segnalare gli esiti dei controlli direttamente al Centro di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette di Pescara per l’eventuale revoca totale o parziale delle agevolazioni ai sensi del D.M. n. 311 del 1998, art. 8 è investito della competenza a sindacare la legittimità della richiesta, di beneficio L. n. 449 del 1997, ex art. 4 avanzata dal contribuente e, quindi, a decidere se concederlo oppure no; nonchè, addirittura, a procedere direttamente al recupero del credito di imposta? Ovvero: L. n. 449 del 1997, ex art. 4 e D.M. n. 311 del 1998, art. 6. nonchè ex punto 9) Circolare del 18/9/1998 n. 219 del Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate Direzione Centrale, Affari Giuridici e Contenzioso Tributario, soltanto il Centro di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette di Pescara, ove non verificata la completezza e la regolarità delle singole richieste e/o accertata la insussistenza delle disponibilità finanziare per soddisfarle, può comunicare all’impresa il diniego del beneficio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta del contribuente? Ovvero quindi: spetta in via esclusiva al Centro Servizi di Pescara verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l’accoglimento della richiesta e dei mezzi finanziari necessari per soddisfarla? E nessun altro organo o ente può sostituirsi al detto Centro Servizi di Pescara per verificare se vada negato il beneficio in parola ai singoli richiedenti? E, pertanto, va affermata l’illegittimità di un atto di recupero del credito di imposta, eseguito direttamente da un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate che si sostituisce al Centro Servizi di Pescara nel negare 1 ‘usti fruibilità dell’agevolazione sul presupposto, ritenuto, che sarebbe stato indebitamente utilizzato? 2) In caso di assenza della comunicazione D.M. n. 311 del 1998, ex art. 6 ricorre una delle cause di revoca parziale o totale del beneficio dettagliatamente previste dalla L. n. 449 del 1997, art. 4 comma 5 e dal D.M. n. 311 del 1998, art. 8 o ricorre sussiste una ipotesi di decadenza? Ovvero: è prevista, sempre D.M. n. 311 del 1998, ex art. 6 soltanto la possibilità da.

parte del Centro Servizi di Pescara di comunicare all’impresa il diniego del beneficio e tale comunicazione (contestazione) deve essere eseguita entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta del contribuente? Ex punto 9) Circolare del 18/09/1998 n 219 del Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate Direzione Centrale, Affari Giuridici e Contenzioso Tributario, è previsto che tale diniego deve essere preceduto dall’attivazione della procedura da parie dello stesso Centro Servizi di Pescara e che il procedimento di revoca parziale o totale debba essere definito dal medesimo Centro almeno un anno prima della scadenza prevista per l’eventuale rettifica della, dichiarazione relativa al periodo di imposta per cui si intende effettuare il recupero delle imposte non versate, a fronte dell’indebita fruizione delle agevolazioni di che trattasi? E che soltanto il recupero delle imposte non corrisposte per effetto della fruizione di dette agevolazioni, poi non riconosciuta valida con provvedimento definitivo di diniego o revoca, potrà essere effettuato dall’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale dell’impresa fruitrice entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sì è reso definitivo il provvedimento?”; osservato:

che – prioritariamente rispetto ogni altra valutazione – deve considerarsi che i motivi di ricorso proposti dal contribuente sono inammissibili per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c.;

– che invero, ai sensi della disposizione indicata, il quesito inerente ad una censura in diritto dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile; mentre, in ipotesi di deduzione di vizio motivazionale, la disposizione indicata, è violata quando il fatto controverso coinvolto dal motivo, in relazione al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, e le ragioni, per cui la motivazione medesima sia reputata inidonea a sorreggere la decisione, s’identifichino solo in esito alla completa lettura del motivo e non in base alla specifica sintesi offertane dal ricorrente, al fine dell’osservanza del requisito sancito dall’art. 366 bis. Quesiti e momento di sintesi devono, peraltro, essere specificamente formulati in relazione a ciascun motivo (v. Cass. s.u.

3519/08, 4311/08, 4309/08, 20603/07, 16002/07);

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata Agenzia, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte: dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011

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