Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3843 del 15/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3843 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso 7113-2011 proposto da:
COMUNE di SAN MARCELLO PISTOIESE 00135600476, in
persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 11, presso
lo studio dell’avvocato COLLELUORI RITA, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

2012
9861

ASSOCIAZIONE ASSISTENZIALE PRO DIPENDENTI DELLA SPA IL
FABBRICONE 84004550483,

in persona dei

legali

rappresentanti e componenti integrali del Consiglio di
Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA PREMUDA 2, , presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 15/02/2013

BOMBARDIERI

LEANDRO,

rappresentata

e

difesadall’avvocato CINI MAURO giusta procura alle
liti a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 82/24/10 della COMMISSIONE

depositata il 17/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/12/2012 dal Consigliere Relatore
Dott. SALVATORE BOGNANNI;
udito l’Avvocato D’Ugo Bianca Maria (delega avvocato
Colleluori Rita) difensore del ricorrente che si
riporta ai motivi del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA
CARESTIA che ha concluso come da relazione.

TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE dell’11/12/2009,

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 7113/11

Ricorrente: Comune S. Marcello Pistoiese
Controricorrente: Associazione Assistenziale Pro Dipendenti
della Spa Il Fabbricone

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. Il Comune di San Marcello Pistoiese propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana n. 82/24/10, depositata
il 17 settembre 2010, con la quale essa accoglieva l’appello
dell’Associazione Assistenziale Pro Dipendenti della Spa. Il Fabbricone contro la decisione di quella provinciale,

sicchè

l’opposizione della medesima, inerente all’avviso di accertamento
relativo all’Ici per gli anni 2002-06 su un complesso immobilia
di sua proprietà, veniva ritenuta fondata. In particolare il
dice di secondo grado osservava che il cespite era stato concesso
in comodato alla Cooperativa Associazione Assistenziale Pro Dipendenti della Spa Il Fabbricane, la quale non ne aveva il possesso,
bensì la detenzione, ancorché qualificata, pertanto l’ente proprietario continuava a realizzare le finalità istituzionali di ricettività e ricreazione attraverso altro ente differente, senza
che il nesso col bene potesse ritenersi del tutto cessato.
L’Associazione Assistenziale resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.
Motivi della decisione

2. Innanzitutto va esaminata l’eccezione, di carattere pregiudiziale, di inammissibilità o improcedibilità del ricorso proposta
dalla controricorrente, secondo cui il ricorrente non avrebbe indicato gli atti, sui quali il gravame si fonda, né avrebbe depositato i medesimi in uno all’impugnazione.
Essa è infondata, atteso che da tutto il contesto del ricorso
risulta l’esplicitazione delle ragioni sulle quali la pretesa im1

Oggetto: impugnazione avviso accertamento Ici,

2

positiva dell’ente si basa, nonché dei vari atti, peraltro integralmente riportati, su cui le argomentazioni difensive del Comune
venivano enunciate.
3. Ciò premesso, col primo motivo il ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che il

te dalla normativa, purché svolte direttamente dai soggetti previ.

sti per fruirne, senza che altri, chicchessia, possa sostituirsi
ai diretti beneficiari, ancorché in ipotesi si tratti delle stesse

è
finalità, senza che la disciplina legislativa possa essere modificata o disattesa da previsioni di statuto o modifiche di esso.
Il motivo è fondato, atteso che in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione dall’imposta che l’art. 7, comma
l, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede per gli
Ad/
immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, primo co
,

lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (enti pubblici e
privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello
Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio
d’attività commerciali), purché destinati esclusivamente – fra
l’altro – allo “svolgimento d’attività assistenziali”, esige la
duplice condizione dell’utilizzazione

diretta

degli immobili da

parte dell’ente possessore, e dell’esclusiva loro destinazione ad
attività peculiari che non siano produttive di reddito. Pertanto
l’esenzione non spetta nel caso di utilizzazione indiretta,

come

nella specie, ancorché eventualmente assistita da finalità di pubblico interesse (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 18838 del
30/08/2006, n. 10827 del 2005).
Su tale punto dunque la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
4. Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di
norme di legge, nonché vizi di motivazione, dal momento che il
giudice di appello non considerava che anche in virtù dell’art.
15, comma 2 del Regolamento Ici dell’ente territoriale, alcun beneficio poteva essere applicato, trattandosi di svolgimento di at2

beneficio in questione attiene alle attività espressamente indica-

3

tività da parte di soggetto terzo, e cioè la Cooperativa Associazione Pro Dipendenti, avente peraltro struttura di società di capitali, essendo a responsabilità limitata.
La censura, che peraltro rimane assorbita dal motivo testé esaminato, tuttavia va condivisa, giacchè l’esenzione dall’imposta

n. 504, prevede; atp_,éne solamente agli immobili utilizzati dai
soggetti di cui all’art. 87, comma l, lett. c), del DPR. n. 917
del 1986, e cioè enti pubblici e privati, diversi dalle società,

residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, mentre
invece nel caso in esame si tratta di società di capitali, ancorché costituita in forma di cooperativa (V. pure Cass. Sentenza n..
18549 del 04/12/2003).
5. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguénte cassa
zione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa
può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori
accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto del
ricorso in opposizione della contribuente avverso l’atto impositivo.

6. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, mentre le altre di questo giudizio seguono la

soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo
nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le spese del
doppio grado, e condanna la controricorrente al rimborso di quelle
di questo giudizio, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed
€1.500,00(millecinquecento/00) per onorario, oltre alle generali
ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2012.

Ici che l’art. 7, comma l, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992,

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