Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3843 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 14/02/2017, (ud. 23/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2580-2012 proposto da:

G.G. (c.f. (OMISSIS)); F.C. (c.f. (OMISSIS)),

F.F. (c.f. (OMISSIS)), F.R. (c.f.

(OMISSIS)), nella qualità di eredi di F.G. (titolare

dell’omonima Ditta LA FERRAMENTA), elettivamente domiciliati in

ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso l’avvocato GIANCARLO FIORINI,

rappresentati e difesi dall’avvocato PATRIZIA PELLE, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

REGIONE CALABRIA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Presidente della

Giunta pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 61, presso l’avvocato GIUSEPPE TOSCANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato DARIO BORRUTO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 410/2010 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 09/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per ricorrenti, l’Avvocato PELLE che si riporta al ricorso per

l’accoglimento;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato TOSCANO, con delega orale,

che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’inammissibilità del primo

motivo, assorbito il secondo e terzo motivo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 29.11.2000, il Tribunale di Locri, ritenuta la propria competenza territoriale, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso su istanza di F.G. ed ha condannato la Regione Calabria al pagamento della somma di Lire 68.908.071, a titolo d’indebito arricchimento pari al valore di alcune merci fornite. L’appello interposto dalla Regione è stato accolto dalla Corte di Reggio Calabria, che, con la sentenza indicata in epigrafe resa nei confronti di G.G. nonchè di F.R., F. e C., eredi di F.G.: a) ha disatteso l’eccezione preliminare di nullità dell’atto di citazione in opposizione, per difetto di jus postulandi dell’avvocatura erariale; b) ha dichiarato l’incompetenza del giudice adito, per esser competente il Tribunale di Catanzaro, essendo stato prospettato, già in sede monitoria il caso dell’ingiustificato arricchimento, sicchè non valeva il forum contractus, ed andava applicata la regola di cui all’art. 1182 c.c., comma 4; c) ha condannato gli eredi F. alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della decisione di primo grado ed alle spese di lite del doppio grado.

Per la cassazione della sentenza, hanno proposto ricorso i soccombenti con tre mezzi illustrati da memoria, resistiti dalla Regione con controricorso.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.

2. Il ricorso, secondo quanto ha rilevato il PG nelle sue conclusioni, è inammissibile, avendo dovuto esser proposta istanza di regolamento di competenza.

3. Con esso, si censurano le statuizioni sub b) e c) di parte narrativa, rispettivamente, per avere la Corte territoriale violato: 1) gli artt. 38, 177 e 279, 112 e 345 c.p.c., nello statuire l’incompetenza del Tribunale di Locri; 2) gli artt. 336 e 389 c.p.c., nel disporre la restituzione delle somme riscosse in forza della provvisoria esecuzione della decisione di primo grado; 3) l’art. 91 c.p.c., nella regolamentazione delle spese di lite.

4. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, precisato che: a) qualora la sentenza d’appello abbia pronunciato sulla competenza e sul merito e sia stata impugnata solo per la parte relativa alla competenza, le relative censure vanno proposte con istanza di regolamento di competenza (art. 43 c.p.c.) e non con il ricorso per cassazione nei modi ordinari (Cass. n. 5780 del 1983; 1507 del 1990; n. 8427 del 1995; n. 5477 del 2006; n. 22948 del 2007; n. 9806 del 2009); b) la decisione sul merito va intesa in senso ampio e comprende non solo la pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma anche la soluzione di ogni questione diversa da quella sulla competenza, sia di carattere sostanziale che processuale, che non sia incidentale e funzionale rispetto alla decisione sulla competenza (Cass. n. 6523 del 2002; Cass. n. 6911 del 2001; n. 16752 del 2006; n. Cass. n. 15996 del 2011; n. 21507 del 2013; n. 12126 del 2016).

5. Nella specie, riveste carattere di statuizione di merito, nel senso appena precisato, quella relativa allo jus postulandi dell’Avvocatura erariale di cui al capo a) di parte narrativa, che, tuttavia, non è stata impugnata, laddove tale carattere non rivestono nè la condanna alla restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, che costituisce – come del resto, espressamente affermato nella sentenza – una conseguenza necessitata della statuita incompetenza (cfr. Cass. n. 16193 del 2006; n. 8577 del 2013) che ha travolto il titolo posto in esecuzione; nè la pronuncia sulle spese processuali, che non costituisce una statuizione autonoma e separata rispetto alla dichiarazione di incompetenza (Cass. n. 17228 del 2011; 17130 del 2015).

6. I ricorrenti avrebbero, dunque, dovuto proporre, e non lo hanno fatto, regolamento di competenza, nè il ricorso ordinario può convertirsi in istanza di regolamento, in quanto la conversione può operare solo quando tale ricorso abbia i requisiti formali e sostanziali di quello nel quale dovrebbe convertirsi e risulti, quindi, notificato, in conformità dell’art. 47 c.p.c., comma 2, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, decorrente dalla ricezione dell’avviso previsto nell’art. 133 c.p.c.; termine che nella specie non è rispettato (basta osservare che il 16.6.2011 è stata rilasciata copia della sentenza ai ricorrenti che hanno notificato il ricorso il 19.1.2012).

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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