Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3842 del 18/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 18/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3842
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Maria Ida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
A.E.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna (Bologna – Sez. Staccata di Rimini), Sez. 24, n.
35/24/06 del 3 aprile 2006, depositata il 9 maggio 2006, notificata
il 17 luglio 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla
relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso concernente una istanza di rimborso IRAP per difetto del presupposto impositivo, accolta in primo e secondo grado;
Preso atto che la parte intimata non si è costituita;
Visto che il ricorso poggia su un motivo con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4, 8 artt. 2222 e 2229 c.c. in relazione alla ritenuta inapplicabilità dell’imposta al lavoratore autonomo;
Ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la genericità del quesito di diritto formulato omettendo “l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo” (Cass. S.U. n. 24339 del 2008);
Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che non occorra provvedere sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010