Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3842 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 14/02/2017, (ud. 23/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 3346-2012 proposto da:

AGENZIA DEL DEMANIO (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PUNTA VAGNO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ERSILIO GAVINO, giusta procura speciale di nomina di nuovo

difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3625/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato CLEMENTI FRANCESCO che si

riporta al ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto del primo motivo,

inammissibilità del secondo e terzo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma condannò l’Agenzia del Demanio al pagamento in favore della S.r.l. Punta Vagno dell’indennizzo per ingiustificato arricchimento, connesso all’acquisizione di un immobile realizzato dalla convenuta su di un’area demaniale marittima di cui era concessionaria ed adibito ad attività di ristorazione, e successivamente trasferito al patrimonio dello Stato. Il Tribunale rigettò l’analoga richiesta avanzata dalla Società nei confronti del Ministero dei trasporti e liquidò il dovuto nella somma di Euro 1.560.872,00.

La decisione, appellata da entrambe le parti, fu confermata dalla Corte d’Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, che, per quando ancora d’interesse, ritenne che: a) l’allegazione secondo cui alla concessionaria non competeva alcunchè, per il principio di cui all’art 49 c.n., in base al quale alla scadenza della concessione, i manufatti realizzati restano acquisiti all’Amministrazione senza obbligo d’indennizzo, era stata introdotta per la prima volta in appello e non era comunque pertinente, essendo la concessione cessata per effetto della sdemanializzazione e non perchè pervenuta a scadenza, sicchè l’art. 2041 c.c. era stato correttamente applicato in quanto, pur in mancanza di un atto formale, il vantaggio per l’Amministrazione risultava provato in riferimento alle stesse modalità di acquisizione del bene da parte del Demanio, disposta con decreto interministeriale del 20.8.2002, intervenuto a seguito della richiesta della concessionaria della sclassifica del bene ex art. 35 c.n.; b) l’ammontare dell’indennizzo risultava correttamente determinato in riferimento al depauperamento dalla Società, che aveva realizzato il manufatto su suolo già demaniale, cui corrispondeva il vantaggio derivato al proprietario del suolo in virtù dell’accessione e l’obbligo per lo stesso di sopportarne le spese, alle quali andavano aggiunti i costi della concessione in sanatoria, tenuto conto che il patrimonio dello Stato aveva acquisito un bene regolarizzato (ad eccezione di una terrazza) e, dunque, idoneo ad essere utilizzato in imprese di tipo commerciale.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso l’Agenzia del Demanio, sulla scorta di tre motivi, resistiti con controricorso dalla Società.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 936, in combinato con l’art. 934 c.c., il ricorrente censura le statuizioni sub a) della narrativa, evidenziando, anzitutto, che la fattispecie doveva esser decisa in base al disposto dell’art. 49 cod. nav., la cui deduzione non comportava un’eccezione nuova, trattandosi di una specificazione dell’istituto a carattere generale dell’accessione, e le cui regole avrebbero potuto essere applicate secondo il principio Tura novit curia. Ad ogni modo, prosegue la ricorrente, per effetto della disciplina di cui agli artt. 936 e 934 c.c. l’azione di cui all’art. 2041 c.c., difettava del requisito della sussidiarietà, e comunque di un atto, sia pur implicito, di riconoscimento dell’utilità della prestazione.

2. Il motivo è fondato per le seguenti considerazioni. Riferisce la ricorrente, ed è incontroverso, che la domanda d’ingiustificato arricchimento si è basata sui seguenti dati fattuali: a) nel corso del rapporto di concessione di un’area demaniale marittima, su cui sorgeva un fabbricato, la concessionaria ha attuato, abusivamente, alcuni interventi di fortificazione e sopraelevazione, poi sanati mediante condono (ed oggetto aggiunge la concessionaria intimata di modifica in aumento del canone); b) con provvedimento emesso ex art. 35 cod. nav., parte dell’area data in concessione ed il fabbricato in contestazione sono stati sdemanializzati e trasferiti al patrimonio disponibile.

3. Ora, ancorchè il giudizio di primo grado si sia incentrato sull’insussistenza dei presupposti dell’actio de in rem verso in relazione al suo carattere residuale e la sentenza di prime cure abbia escluso ricorrere un’ipotesi disciplinata dall’art. 936 c.c., la questione relativa all’applicabilità al caso dell’art 49 cod. nav. non costituiva affatto un novum in appello, come erroneamente affermato nella sentenza impugnata, non essendo stati introdotti nel dibattito processuale nuovi elementi di fatto, ma essendo stato invocato il rigetto della domanda avversaria sulla base di una norma giuridica diversa ed, in definitiva, sollecitato il potere del giudice di procedere autonomamente alla qualificazione della domanda.

4. Peraltro, la Corte territoriale ha proceduto ad escludere nel merito l’applicabilità della norma al caso sottopostole, la cui statuizione non costituisce, dunque, una motivazione ad abundantiam, ma un argomento, in diritto, svolto per l’inquadramento della fattispecie con conseguente ammissibilità della censura riferita alla soluzione adottata (talchè non viene in rilevo Cass. SU n. 3840 del 2007 secondo cui il soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare la statuizione di merito emessa dopo quella di inammissibilità – o declinatoria di giurisdizione o di competenza – con la quale il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi).

5. Nel merito, la censura coglie nel segno. Ed infatti, va rilevato che, in ipotesi di concessione di un bene del demanio marittimo, l’art. 49 cod. nav. prevede la devoluzione gratuita allo stato della proprieta del manufatto costruito, alla cessazione della concessione, disposizione che può essere convenzionalmente derogata, nel disciplinare di concessione che preveda la facoltà di costruzione,non nel senso di escludere l’indicata devoluzione, ma, solo, in ordine alla gratuità della medesima, (id est alla regolamentazione delle spese richieste per la eventuale demolizione della costruzione, o nel senso di riconoscere al concessionario un diritto a conseguire i materiali di demolizione), dovendo, invece, ritenersi preclusa ogni possibilità di riconoscimento in favore del concessionario di un indennizzo corrispondente al valore della costruzione, stante l’inapplicabilità della norma di cui all’art. 936 c.c., che riconosce il diritto all’indennizzo per il costruttore in caso di ritenzione delle opere da parte del proprietario, nella diversa ipotesi di opere fatte da un terzo sul fondo altrui al di fuori di ogni abilitazione negoziale o normativa.

6. Detti principi non soffrono deroga, al contrario di quanto erroneamente sostenuto nell’impugnata sentenza, per il caso, qui ricorrente, in cui, prima dell’estinzione della concessione, il bene demaniale sia stato sdemanializzato ed acquisito al patrimonio disponibile dello Stato, ai sensi dell’art. 35 cod nav., e ciò in quanto la sdemanializzazione, facendo venire meno, con effetto ex nunc, la concessione, legittima l’ente proprietario ad ottenere il rilascio del bene, ma non incide sull’operatività, per il passato, del titolo negoziale, ai fini della disciplina legale del rapporto estinto, che resta perciò regolato dalla disposizione di cui al menzionato art. 49 cod. nav. (cfr. Cass. n. 2701 del 1981).

7. Tale norma, del resto, nello stabilire l’acquisizione gratuita allo Stato delle opere non amovibili edificate su suolo demaniale dato in concessione – in mancanza di diversa previsione, nel senso sopra specificato, nel titolo – individua il tempo di tale acquisto al momento in cui “venga a cessare la concessione” senza ulteriori precisazioni in relazione alle relative cause, ed esprime un principio di ordine generale (cfr. Cons. Stato n. 5123 del 2012), in base al quale le opere costruite sull’area demaniale vengono acquisite ipso iure: il successivo atto amministrativo, di “incameramento” o altro equivalente, ha natura meramente ricognitiva ma non è assolutamente necessario affinchè l’Amministrazione possa essere considerata titolare delle opere stesse. La tesi secondo cui l’effetto acquisitivo si verificherebbe solo nell’ipotesi in cui la concessione cessi per effetto della scadenza del relativo periodo è dunque giuridicamente erronea, dovendo appena aggiungersi che la giurisprudenza amministrativa, citata in sentenza e dalla controricorrente, si limita a ribadire che l’acquisto della costruzione si verifica ipso iure, appunto, al termine del periodo di concessione, anche, in caso di rinnovo della concessione stessa, che – a differenza della proroga – implica una nuova concessione in senso proprio (cfr. in tal senso Cons. St. n. 7505 del 2010; n. 365 del 1995; n. 406 del 1995).

8. L’impugnata sentenza va, in conclusione, cassata, restando assorbita ogni altra questione, e la causa può decidersi nel merito, alla stregua dei principi sopra esposti, col rigetto della domanda proposta con la citazione introduttiva del giudizio, tenuto conto dello specifico regime legale anzidetto, che, nel prevedere la gratuità dell’acquisto, esclude, per un verso, che lo stesso sia avvenuto cum aliena iactura, e, per altro verso, la sussistenza del requisito della sussidiarietà, non potendo la specifica disciplina essere elusa mediante l’esperimento dell’azione generale di arricchimento.

9. La novità delle questioni rende opportuna la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo assorbiti gli altri cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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