Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3841 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Maria Ida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

V.G., elettivamente domiciliato in Roma, via

Confaionieri 5, presso l’avv. Manzi Luigi, che, unitamente all’avv.

Di Meglio Giovanni, lo rappresenta e difende, giusta delega a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana (Firenze), Sez. 29, n. 76/29/06 del 21 marzo 2006, depositata

il 16 maggio 2006, notificata il 24 giugno 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Coglitore per delega per il controricorrente e

ricorrente incidentale;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi principale

e incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso principale, concernente una istanza di rimborso IRAP per difetto del presupposto impositivo, accolta in primo e secondo grado;

Letto il controricorso e il ricorso incidentale;

Il ricorso principale poggia su tre motivi con i quali si censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inapplicabilità dell’imposta al lavoratore autonomo;

Visto che il ricorso incidentale poggia su un motivo in relazione della disposta compensazione delle spese;

Ritenuto che il ricorso principale sia inammissibile, riguardo ai vizi di violazione di legge, per la genericità dei quesiti di diritto formulati omettendo “l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo” (Cass, S.U. n. 24339 del 2008) e, riguardo al vizio di motivazione, per la mancata chiara indicazione del fatto controverso;

Ritenuto che anche il ricorso incidentale sia inammissibile per le medesime motivazioni;

Ritenuto, quindi, che debbano essere dichiarati inammissibili tanto il ricorso principale, quanto il ricorso incidentale, e che la reciproca soccombenza giustifichi la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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