Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3841 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. II, 17/02/2020, (ud. 07/06/2019, dep. 17/02/2020), n.3841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16559-2015 proposto da:

R.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PIERLINO BENATTI;

– ricorrente –

contro

DAERG CHIMICA DI G.E. & C SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

LIEGI 58, presso lo studio dell’avvocato ROMANO CERQUETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO FRANCO SARZI

AMADE’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1223/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 24/0/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2019 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale d9ott.

SGROI CARMELO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati PANARITI Paolo, BENATTI Pierlino, difensori del

ricorrente che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CERQUETTI Romano, difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La ditta Campel di R.O. ottenne nel luglio del 1998 un decreto ingiuntivo nei confronti della Daerg Italia s.n.c. (successivamente Daerg Chimica s.n.c.) per l’importo di Euro 3858,01, cifra corrispondente al saldo della fattura (n. (OMISSIS)) relativa alla fornitura di un prototipo di scheda elettronica (modello BP04) per il funzionamento di aspiratori a gettone in dotazione agli impianti di autolavaggio prodotti e commercializzati dalla ingiunta, e di due fatture (n. (OMISSIS)) relative rispettivamente alla fornitura di 100 schede realizzate per conto di Daerg e ulteriori sei schede lavorate sempre per conto della stessa Daerg.

Avverso il provvedimento monitorio propose opposizione l’ingiunta, sostenendo che il contratto intercorso tra le parti prevedeva la realizzazione e la consegna di 100 schede necessarie per il funzionamento degli aspiratori ma non anche del prototipo base, e che le 100 schede consegnate da Campel nel novembre del 1996 erano affette da gravi vizi, tali da precludere l’utilizzazione del macchinario sul quale si sarebbero dovute installare le schede stesse, vizi riconosciuti da Campel, cui le schede erano state restituite il 4 dicembre 1996 per le necessarie riparazioni, mentre il giorno successivo Campel ne aveva riconsegnate sei asseritamente riparate, ma in realtà affette dagli stessi vizi originari ciò che aveva indotto la Daerg a rivolgersi, nel gennaio del 1997, ad altra ditta, previa comunicazione a Campel. L’ingiunta chiese, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo de quo previa declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento di Campel, ed, in via riconvenzionale, la restituzione dell’acconto versato in pagamento della fattura n. (OMISSIS), oltre al risarcimento dei danni. Campel, costituitasi in giudizio, sostenne che nell’accordo era ricompresa la fornitura del prototipo; che Daerg aveva restituito 95 schede solo perchè venissero apportate nuove modifiche e non perchè avesse riscontrato dei vizi; che le successive sei schede consegnate rispondevano alle lavorazioni richieste; che nell’aprile del 1997 era stato consegnato un secondo prototipo (modello Daerg/97) che Daerg non aveva mai riconsegnato e del quale, pertanto, in via riconvenzionale, chiese il pagamento, per l’importo di Euro 6000,00, come da fattura n. (OMISSIS).

2.- Il Tribunale di Reggio Emilia rigettò la opposizione proposta dalla Daerg, confermando il decreto ingiuntivo e condannando la stessa Daerg al pagamento della ulteriore somma di 3858,01 in favore di Campel, nonchè, in accoglimento della riconvenzionale di quest’ultima, al pagamento di ulteriori Euro 3098,74 a titolo di corrispettivo relativo alla fornitura del secondo prototipo.

3.-La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 14 maggio 2014, in accoglimento del gravame di Daerg, revocò il decreto condannando R.O., costituitosi nel giudizio quale ex titolare della ditta individuale Campel di R.O., a restituire alla stessa Daerg la somma di Euro 2040,00. Rilevò il giudice di secondo grado che l’affermazione dell’appellante secondo la quale nell’oggetto del contratto tra le parti non rientrava anche la fornitura del prototipo base, la cui consegna doveva essere solo funzionale alla successiva realizzazione dei modelli seriali ordinati, trovava adeguato riscontro nella deposizione del teste Ri., all’epoca dei fatti direttore commerciale di Daerg, e che, pertanto, era verosimile l’assunto dell’appellante secondo il quale il pagamento parziale della fattura n. (OMISSIS), emessa da Campel a titolo di compravendita del prototipo, era stato effettuato solo quale acconto sul prezzo della successiva fornitura delle 100 schede ordinate, che Campel avrebbe dovuto realizzare sulla base del prototipo. Peraltro, a distanza di otto giorni dalla consegna, la quasi totalità delle schede era stata restituita da Daerg al mittente “in conto lavorazione”. Daerg aveva sempre sostenuto che tale restituzione era stata dovuta a difetti riscontrati nelle schede, che erano gli stessi già rinvenuti nel prototipo, come comprovato, secondo la Corte di merito, dalla predetta deposizione. Trattandosi di eccezione di inesatto adempimento, rilevava la Corte, sarebbe spettato al venditore provare di aver consegnato un bene conforme a quanto richiesto dalla controparte, ciò che nella specie non era avvenuto. Ed infatti, Campel, dopo aver riconosciuto l’esistenza dei problemi rilevati dalla controparte, manifestando disponibilità alla soluzione degli stessi, come desumibile dalla missiva del 18 dicembre 1996, aveva lavorato solo sei schede, riconsegnate, asseritamente riparate, appena un giorno dopo la restituzione dell’intera partita di merce da parte di Daerg, senza fornire prova del fatto che l’attività di mero assemblaggio di cui si dava conto nel documento di trasporto n. 345/96 fosse stata idonea a risolvere detti problemi. Donde la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di R.O. alla restituzione in favore dell’appellante della somma di Euro 2040,00 versata in acconto della fattura (OMISSIS).

Con riferimento alla pretesa creditoria di Campel per il pagamento del secondo prototipo, consegnato il 23 aprile 1997, la Corte di merito escluse poi che fosse stato concluso tra le parti un accordo per la fornitura dello stesso. Ciò dedusse, tra l’altro, dal lasso di tempo, oltre quattro mesi, trascorso dalla restituzione, in data 4 dicembre 1996, dell’intera partita di schede non funzionanti originariamente fornite, dal fatto che il bene fosse stato consegnato a Daerg in visione, ed ancora dalla circostanza, riferita dal teste Ri., secondo cui, dopo la verifica del malfunzionamento delle sei schede restituite assemblate da Campel e ancora non funzionanti, il legale rappresentante di Daerg aveva comunicato all’appellata che si sarebbe rivolta ad altro fornitore; ed infine dalla ulteriore circostanza, sempre riferita dal predetto teste, secondo cui Campel era stata ripetutamente invitata a provvedere all’immediato ritiro del modello mai commissionato e consegnato in mera visione sulla base di una sua unilaterale iniziativa, non supportata da alcuna richiesta di Daerg.

4.-Per la cassazione di tale sentenza ricorre R.O. sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso Daerg Chimica, che, nell’imminenza della udienza, ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Tutti i sette motivi di ricorso deducono “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, diversificandosi, poi, con riferimento ai vari “fatti” che ognuno di essi evoca lamentandone la obliterazione.

1.1.- Il primo motivo ha ad oggetto la omessa considerazione da parte della Corte di merito delle “rilevanti e decisive risultanze probatorie dei documenti offerti non solo dall’odierno ricorrente R.O., ma anche dalla controparte”.

1.1.2. – La doglianza non può trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità.

1.1.3. – In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Cass., S.U., sent. n. 8053 del 2014, e numerose conformi, tra le quali, ex multis, Cass., sent. n. 23960 del 2017).

Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione (del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e) di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (v., da ultimo, Cass., S.U., sent. n. 34476 del 2019).

In particolare, con riguardo alla ipotesi in cui sia denunciato per cassazione il mancato esame di un documento, è stato precisato che tale censura è ammissibile solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (v. Cass., ord. n. 16812 del 2018).

1.1.4.- Nella specie, i documenti il cui esame sarebbe stato trascurato dalla Corte di merito sono i seguenti: bolla di accompagnamento Campel n. (OMISSIS) con causale “Vendita”, relativa alla scheda elettronica Prototipo BP04; documento di trasporto Campel n. (OMISSIS), con causale “Vendita”, relativo a n. 100 schede elettroniche; bolla di accompagnamento Daerg n. (OMISSIS), relativa alla consegna alla Campel di 95 schede elettroniche con causale “Conto Lavorazione”; documento di trasporto Campel n. (OMISSIS) con causale “Reso Conto Lavoro”, relativa a n. 6 schede modificate Daerg a scarico parziale della bolla di accompagnamento Daerg n. (OMISSIS); documento di trasporto Campel n. (OMISSIS) con causale “Conto visione”, relativo alla scheda elettronica Prototipo Daerg/97, poi trasformato in vendita a causa della mancata restituzione. Sostiene il ricorrente che i menzionati documenti, e particolarmente le causali della emissione degli stessi, comproverebbero che la Daerg avrebbe mantenuto la proprietà ed il possesso – senza versarne il corrispettivo – dei prototipi e di 100 schede consegnati dal R., che, pertanto, avrebbe dovuto ottenerne la restituzione.

1.1.5. – Ebbene, alla stregua dei principi giurisprudenziali richiamati sub 1.1.3., deve escludersi che nella specie i documenti dei quali il ricorrente lamenta il mancato esame presentino idoneità ad offrire la prova di circostanze tali da escludere radicalmente l’efficacia delle risultanze istruttorie che hanno costituito la ratio decidendi della pronuncia impugnata. Ed infatti, in disparte la considerazione che l’attuale ricorrente non ha mai, nelle fasi del giudizio di merito, chiesto la restituzione della merce quale conseguenza della risoluzione del contratto di cui si tratta, ma ha sempre insistito per il pagamento del prezzo della stessa, va sottolineato che la Corte di merito ha accertato, sulla base della piattaforma probatoria compiutamente esposta nella sentenza impugnata, la esistenza di vizi nella merce, tali da configurare un inadempimento del R., con conseguente esclusione di ogni suo diritto al corrispettivo pattuito, e con conseguente condanna dello stesso alla restituzione di quanto percepito per effetto del provvedimento monitorio in suo favore, revocato dal giudice di seconde cure. I documenti cui si riferisce l’attuale ricorrente non erano, dunque, idonei a modificare il percorso logico-giuridico di siffatta decisione, non fornendo elementi tali da smentire la ricostruzione della Corte felsinea relativa al carattere essenziale e determinante dei vizi denunciati da Daerg, ed alla mancata eliminazione degli stessi. In sostanza, dunque, il ricorrente si è riproposto piuttosto, con il motivo in esame, di ottenere una rivisitazione – non consentita nella presente sede di legittimità – del materiale probatorio in atti e, per questa via, una pronuncia a sè favorevole.

A ben vedere, del resto, e conclusivamente, la Corte di merito non ha nemmeno pretermesso l’esame dei documenti indicati dal ricorrente. Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince, invero, che essa ha tenuto presente la consegna, nel (OMISSIS), del prototipo base a Daerg, quella del (OMISSIS) relativa alle 100 schede elettroniche, la restituzione, il successivo (OMISSIS), di 95 delle predette schede a Campel, la consegna, il (OMISSIS), del secondo prototipo a Daerg, fornendo, però, della successione di eventi attestata da tale documentazione una ricostruzione diversa da quella inammissibilmente oggi contestata innanzi a questa Corte.

1.2.- Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame della sequenza temporale della consegna del prototipo BP04, in data (OMISSIS), del parziale pagamento dello stesso, avvenuto dopo circa tre mesi, il (OMISSIS), del successivo ordinativo di 100 schede, emesso il (OMISSIS): tale esame, ad avviso del ricorrente, avrebbe indotto la Corte di merito a ritenere inverosimile che il pagamento parziale della fattura n. (OMISSIS) fosse stato effettuato solo quale acconto sul prezzo della successiva fornitura delle 100 schede ordinate: ciò in quanto, secondo il ricorrente, Daerg non avrebbe emesso un tale ordinativo di schede elettroniche se il prototipo consegnatole il (OMISSIS), e cioè circa quattro mesi prima, avesse presentato plurimi difetti.

1.2.1. – Anche tale censura risulta inammissibile, alla stregua delle argomentazioni esposte sub 1.1.3./1.1.5.

1.2.2. – E’ appena il caso di aggiungere che la Corte di merito ha approfonditamente motivato il proprio convincimento circa la esclusione della fornitura del prototipo BP04 – la cui consegna doveva solo essere “funzionale e prodromica alla successiva realizzazione dei modelli seriali ordinati” dall’oggetto del contratto, esclusione avallata dalla deposizione del teste Ri., all’epoca dei fatti direttore commerciale di Daerg, ritenuta dal giudice di seconde cure più convincente dell’altra, pure assunta, del teste A., per avere il Ri., a differenza dell’altro teste, dichiarato di essere stato presente nel momento della conclusione del contratto. Conseguentemente, la Corte di merito ha ritenuto verosimile l’assunto di Daerg secondo la quale il pagamento parziale della fattura n. (OMISSIS), pur emessa da Campel a titolo di compravendita del prototipo, fosse stato effettuato solo quale acconto sul prezzo della successiva fornitura delle 100 schede ordinate, poi restituite nella quasi totalità a distanza di pochi giorni dalla consegna. Ed anche sulle ragioni di tale restituzione la Corte felsinea ha motivatamente ritenuto di condividere l’assunto di Daerg relativo al riscontro di plurimi difetti nella merce, assunto supportato dalle dichiarazioni del predetto teste Ri..

1.3. – A non diverse conclusioni, per le medesime argomentazioni, già richiamate, esposte sub 1.3.3./1.3.5., con riguardo al terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’omesso esame della bolla di accompagnamento n. (OMISSIS) emessa da Daerg il (OMISSIS) con causale di trasporto “conto lavorazione”, relativa a 95 schede in luogo delle 100 vendute da Campel, osservandosi che la causale utilizzata escluderebbe la contestazione da parte di Daerg di difetti nella merce consegnata, e comunque indurrebbe a concludere nel senso che le altre cinque schede, non restituite, sarebbero state Ai considerate idonee all’uso.

1.3.1. -Anche in relazione a tale censura deve, infatti, rilevarsi il tentativo di sovrapporre alla valutazione dei rapporti tra le parti e delle acquisizioni probatorie operata dalla Corte di merito una diversa, e più favorevole al ricorrente, ricostruzione. Non senza considerare, peraltro, che il giudice di seconde cure, lungi dal trascurare la documentazione richiamata nel ricorso, ha espressamente menzionato la causale “in conto lavorazione”, che accompagnò la restituzione delle 95 schede, a distanza di otto giorni dalla consegna (pag. 5 della sentenza), fornendo una accurata spiegazione delle ragioni che la inducevano a ritenere tale restituzione dovuta – conformemente alle contestazioni di Daerg – a difetti del prodotto, ragioni individuate ancora una volta nella deposizione del menzionato teste Ri., corredata dalla descrizione dei singoli difetti riscontrati, gli stessi riportati nella missiva a firma dello stesso Ri. in data 6 dicembre 1996 (mancato blocco della marcia in caso di azionamento del pulsante di emergenza, il surriscaldamento della centralina, particolarmente evidente in caso di pressione del pulsante di emergenza, nonchè un prolungato tempo di attesa per l’avvio del sistema).

Il giudice di seconde cure ha da ciò tratto la conseguenza, sul piano processuale, che, a fronte della contestazione di inesatto adempimento, sarebbe spettato al venditore l’onere di provare di aver consegnato un prodotto conforme all’oggetto della prestazione concordata: ciò che non è avvenuto. Al contrario – ha ancora rilevato la Corte di merito – la Campel dapprima riconobbe l’esistenza dei problemi rilevati dalla controparte, manifestando, nella missiva del 18 dicembre 1996, disponibilità alla soluzione dei medesimi, quindi provvide alla lavorazione di sole sei schede, riconsegnate il (OMISSIS), cioè solo un giorno dopo la restituzione da parte di Daerg della quasi totalità della partita di merce, senza offrire la prova che l’attività di assemblaggio di cui si dava conto nel documento di trasporto n. (OMISSIS) fosse stata idonea a risolvere i difetti denunciati.

1.3.2. – Infine, anche con riferimento alle sole cinque schede non restituite da Daerg – delle quali si tornerà a trattare con riguardo ai successivi motivi – non risulta lumeggiato il carattere decisivo dell’omesso rilievo della mancata restituzione di dette schede: circostanza, che, peraltro, ancora una volta non sembra essere del tutto obliterata dalla Corte di merito, che, infatti, ha fatto riferimento alla riconsegna al mittente da parte di Draeg della “quasi totalità” delle schede, mostrando di aver apprezzato, ritenendola irrilevante, la circostanza medesima. Tanto più che la stessa Corte, nel concludere per la mancata prova da parte di Campel della conformità della merce consegnata a quanto convenuto tra le parti, ha fatto, tra l’altro, riferimento alla missiva del 18 dicembre 1996, nella quale Campel si dichiarò pronta, sia pure “per evitare qualsiasi problema”, a fornire a Daerg un nuovo campione in grado di soddisfare le esigenze di controparte.

1.4. – Con il quarto motivo si denuncia l’omesso esame della dichiarazione resa dal teste Ri. relativa alla circostanza che le sei schede restituite da Campel a Daerg con documento di trasporto (OMISSIS) sarebbero state montate sugli impianti poi inviati in Cile. La Daerg, dunque, pur avendo lamentato la esistenza di plurimi difetti della merce consegnata, avrebbe trattenuto per sè, senza riconsegnarle (oltre al prototipo BP04), cinque delle 100 schede ordinate, installate su impianti forniti a propri clienti, con conseguente sussistenza del diritto al compenso in relazione ad esse.

1.4.1.- Al riguardo, si rileva, anzitutto, la sovrapposizione che sembra compiere il ricorrente tra le cinque schede sottratte alla restituzione del (OMISSIS) alla Campel, e le sei schede cui fa riferimento il DDT Campel n. (OMISSIS), con causale “Reso conto lavoro”, riconsegnate a Daerg lavorate, ma, secondo la stessa, affette dal medesimo vizio che ne aveva determinato la restituzione. Ove mai il riferimento dovesse intendersi a queste ultime, dovrebbe inferirsene la manifesta infondatezza della censura, in quanto la Corte di merito – come già rilevato – non ha obliterato la circostanza della avvenuta restituzione delle sei schede, soffermandosi sulle ragioni che la inducevano ad escludere che Campel avesse risolto i difetti denunciati (v. sub 1.3.1.).

Peraltro, a ben vedere, anche la documentazione afferente alla mancata restituzione alla Daerg il (OMISSIS) 1996 di cinque delle 100 schede consegnate da Campel non risulta obliterata dalla Corte di merito, che, infatti, ha fatto riferimento – come già rilevato sub 1.3.2. – alla riconsegna al mittente da parte di Draeg della “quasi totalità” delle schede. Nè la circostanza che il giudice di secondo grado abbia menzionato la missiva del 18 dicembre 1996, nella quale Campel si dichiarò pronta a fornire a Daerg un nuovo campione in grado di soddisfare le esigenze di controparte, può dirsi neutra sotto il profilo del convincimento dello stesso giudice che la partita di merce di produzione seriale, prodotta da un unico campione, presentasse le medesime caratteristiche, e, dunque, i medesimi vizi.

1.4.2. – Vanno comunque ribadite, con riguardo alla censura in esame, le ragioni di inammissibilità già evidenziate con riferimento alle doglianze precedentemente illustrate.

1.5. – Con il quinto motivo si lamenta l’omesso esame della causale “conto lavorazione” riportata sulla bolla di accompagnamento n. (OMISSIS) emessa da Daerg, che altro non sarebbe stato che l’ordine di lavorazione delle 95 schede restituite, ordine che Campel avrebbe accettato ed attuato con la lavorazione di sei schede, vendute poi in Cile, e con la realizzazione del secondo prototipo DAERG/97, consegnato in visione per la verifica delle specifiche di funzionamento e poi fatturato in quanto non più riconsegnato; nonchè l’omesso esame del documento di trasporto n. (OMISSIS), relativo al predetto prototipo, in cui si evidenzia che il trasporto è stato eseguito dalla Daerg, conseguendone, secondo il ricorrente, la prova della volontà della stessa Daerg di ottenere il prototipo, seppure “in conto visione”. Ancora, la Corte di merito avrebbe omesso di esaminare le lettere inviate da Campel a Daerg, mai riscontrate, contenenti ripetuti inviti alla restituzione dello stesso prototipo.

1.5.1. – Emerge con tutta evidenza la inammissibilità anche di questo motivo, ancora una volta inteso ad una rivisitazione del merito della questione attraverso un riesame degli esiti probatori, laddove la Corte di merito ha esaurientemente chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto, pure in presenza degli inviti rivolti da Campel a Daerg a comunicare il gradimento del nuovo prototipo (circostanza, dunque, non pretermessa dal giudice di seconde cure), di escludere che fosse stato concluso tra le parti un accordo per la fornitura del secondo prototipo: ragioni riconducibili al considerevole lasso di tempo trascorso dalla restituzione della partita di schede originariamente fornite a Daerg; alla mancanza di prova che quest’ultima avesse commissionato alla controparte la fornitura; alla circostanza della consegna del prototipo in mera visione; alla comunicazione di Daerg a Campel, confermata dal teste Ri., dopo la verifica del malfunzionamento delle sei schede restituite da Campel assemblate e non ancora funzionanti, che si sarebbe rivolta ad altra ditta; i ripetuti inviti a Campel, da parte di Daerg, confermati dallo stesso teste, all’immediato ritiro del prototipo, in quanto consegnato in visione sulla base di una iniziativa della stessa Campel.

A fronte di tale ordito argomentativo, il ricorrente tende ad ottenere una revisione della valutazione delle acquisizioni probatorie operata dal giudice di seconde cure, inibita a questa Corte.

1.6. – L’ulteriore fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso, secondo la denuncia di cui al sesto motivo di ricorso, è costituito dalla lettera del 18 dicembre 1996, a firma R.O., confermata dal teste A., con la quale Campel si rendeva disponibile, pur ritenendo di aver consegnato schede rispondenti alle richieste di Daerg, alla restituzione delle stesse, con contabilizzazione di un eventuale “reso non conforme”. Secondo il ricorrente, Daerg non potè restituire il prototipo BP04 e cinque schede non inserite nella bolla di accompagnamento n. (OMISSIS) in quanto non li aveva disponibili, le sei schede rese da Camel dopo essere state lavorate per averle montate sugli impianti inviati in Cile, il prototipo DAERG/97 perchè smarrito, secondo la deposizione del teste Ri., e le 88 schede in conto lavorazione presso Campel per evitare che le stesse fossero vendute a potenziali concorrenti. Ne deriverebbe la ingiustificatezza della statuizione di inadempimento a carico di Campel.

1.6.1. – Anche tale motivo è affetto dalle medesime ragioni di inammissibilità ripetutamente richiamate nei paragrafi precedenti.

In disparte la considerazione della introduzione, nel presente motivo, di taluni elementi di novità (quale la mancata consegna di 88 schede da Daerg a Campel, laddove in causa si è fatto sempre riferimento alla mancata restituzione di sole cinque schede), si evidenzia ancora una volta l’improprio tentativo del ricorrente di sostituire la propria ricostruzione della vicenda in esame a quella operata inappuntabilmente dalla Corte di merito.

1.7. – Con il settimo motivo si denuncia, infine, la omessa considerazione della deposizione del teste A. – che aveva confermato il contenuto dei documenti prodotti – da parte della Corte di merito, che avrebbe fondato il proprio convincimento solo sulle dichiarazioni del teste Ri..

1.7.1. – La doglianza non può trovare ingresso nel presente giudizio.

1.7.2. – Il ricorrente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ha omesso di specificare, riportandola testualmente, la deposizione testimoniale che egli assume decisiva e non valutata dal giudice, perchè solo tale specificazione avrebbe consentito a questa Corte di deliberare la decisività della stessa.

2. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura espressa in dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013”, che ha aggiunto il comma 1 -quater del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

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