Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3841 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3841 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 7923-2014 proposto da:
LAMPIS ANNA, GREGORIO FILIPPO, GREGORIO GIULIA, GREGORIO
MATTEO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA
5, presso lo studio dell’avvocato LAURA TRICERRI,
rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO SCUDERI;

c7

– ricorrenti
contro

—v_
CAFARO MICHELINA TERESA, TARATETA CATERINA, TARATETA
MATTIA, IAQUINANDI CARMINE, MACCARONE LAURA, MEC HOTEL
SRL;
– intimati –

avverso la sentenza n. 51/2013 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO, depositata il 15/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 16/02/2018

consiglio del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

ORICCHIO.

Rilevato che :
è stata impugnata da Gregorio Filippo e le altre parti di cui
in epigrafe, tutti quali eredi del defunto Gregorio Francesco/
la sentenza n. 51/2013 della Corte di Appello di Salerno con
ricorso fondato su due ordini di motivi e resistito con

Iaquinandi ad altra, Tarateta Caterina e Mattia e Mec Hotel
s.r.l.
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della
fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue .
Gregorio Francesco conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Salerno Taratera Maria Caterina e Mattia,
nonché i coniugi Iaquinandi Carmine e Maccarone Laura al
fine di sentir revocare, sussistendo le condizioni di cui
all’art. 2901 c.c., la vendita del terreno di are 9 e ca. 40 in
Capaccio-fraz. Laura, specificamente individuato in atti,
oggetto dell’atto pubblico del 13 maggio 1988 quanto meno
fino alla concorrenza del credito dell’attore per sorta capitale
ed interessi ed a titolo di risarcimento danni anche morali.
Detto atto, per notaio Cammarano, del maggio 1988
riguardava la vendita del succitato terreno in favore dei
citati coniugi da parte dei Taratera, i quali ultimi unitamente a Cafaro Michelina Teresa- con scrittura privata
del 19 ottobre 1989 avevano, secondo l’originario attore, già

separati controricorsi, rispettivamente, degli intimati

venduto il medesimo terreno, dandone immediato possesso,
al Gregorio Francesco.
I Tatatera e la Cafaro, costituitisi in giudizio, contestavano la
fondatezza dell’avversa domanda e spiegavano domanda
riconvenzionale per la condanna dell’attore per lite

I coniugi Ianquandi-Maccarone deducevano la piena efficacia
del loro atto di acquisto.
La causa, nel corso della quale interveniva Lampis Anna
quale coniuge dell’attore,che -aderendo alla domanda
attorea- chiedeva l’estensione a sé degli effetti della
sentenza, veniva riunita ad altra avente ad oggetto analoga
domanda del Gregorio Francesco nei confronti della Mec
Hotel s.r.I., società che aveva -da ultimo- acquistato il
terreno stesso dai predetti coniugi, e , quindi, era decisa con
sentenza del G.O.A. del Tribunale di Salerno depositata l’8
marzo 2005.
Con detta decisione veniva rigettata la domanda attorea di
revoca , dichiarata nulla la clausola n. 8 delta scrittura
privata del 19 ottobre 1987, la quale veniva a sua volta
qualificata come contratto definitivo, dichiarato risolto per
inadempimento dei venditori che avevano venduto a terzi il
bene con conseguente condanna dei Cafaro-Taratera alla
restituzione del prezzo pagato nella misura di C 5.317,15,
oltre interessi ed al risarcimento dei danni subiti dall’attore e
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temeraria.

quantificati nella misura di C 18.592,44, con declaratoria di
cessazione della materia del contendere sulla domanda
riconvenzionale dei coniugi Ianquandi-Maccarone e tra
l’attore e la società Mec Hotel, con rigetto dell’intervento
della Lampis Anna e determinazione delle spese secondo

L’adita Corte di Appello di Salerno, pronunciando sul
gravame interposto in via principale dai Cafaro-Tatatera,
nonché su quello incidentale proposto dalla Lampis,
riformava la decisione del Giudice di prime cure con la
sentenza oggi gravata innanzi a questa Corte.
In particolare la Corte territoriale, per quanto rileva in
questa sede, riteneva la validità della clausola n. 8 della
scrittura privata del 19 ottobre 1987, rigettava la domanda
di risoluzione del contratto per inadempimento dei
promittenti venditori e la doma’nda di condanna dei
medesimi al risarcimento come avanzate da gregorio
Francesco;
rigettava, inoltre, domanda di risarcimento danni nei
confronti del Gregorio Francesco e l’appello incidentale della
Lampis, confermando nel resto le altre statuizioni della
decisione del Giudice di primo grado, con condanna del
Gregorio Francesco alla refusione .delle spese del doppio
rado del giudizio nella parte eccedente 1/3, in relazione alla
quale le medesime spese erano compensate e con

soccombenza.

compensazione fra le altre parti delle spese di giudizio del
grado.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consi,glio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in

Parti ricorrenti hanno depositato memoria difensiva.
Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, ex art. 360,
n. 3 c.p.c., il vizio di violazione di legge in relazione agli artt.
da 1362 a 1375 c.c. sull’interpretazione del contratto
contraria all’affidamento dell’acquirente ed alla volontà delle
parti , nonché in relazione agli artt. 99 e 112 c.p.c. quanto
alla corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
In particolare viene dedotta la violazione del suddetto
principio testualmente poiché sarebbe stato violato dalla
gravata decisone la “piena corrispondenza tra il chiesto ed il
pronunciato”.
Ancor più specificamente la doglian .za di cui al motivo qui
in esame, all’esito della decisione del Giudice di prime cure
che aveva qualificato come contratto definitivo la citata
scrittura privata inter partes del 19 ottobre 1987, si articola
nella prospettazione di un duplice errore della sentenza della
Corte territoriale.

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ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Quest’ultima , secondo l’odierno ricorso, avrebbe comunque
Eosj,derat.fi. considerando la scrittura privata del
19.10.1987 come preliminare e non, invece, come contratto
definitivo di vendita con immediata efficacia traslativa
Inoltre era errato il ritenere che il Tribunale aveva

vendita come immediatamente traslativa della proprietà del
terreno de quo.
Sotto tale ultimo profilo e solo limitatamente ad esso il
motivo può essere accolto.
In effetti la decisione oggi gravata ed oggetto del decidere è
basata, fondamentalmente, sull’accoglimento del “vizio,
denunciato in appello, di ultrapetizione in cui è incorso il
primo giudice nella qualificazione della natura giuridica della
scrittura del 19/10/87″ (pag. 12 sentenza d’appello).
Tanto poiché, secondo la Corte territoriale ” l’attore non
aveva dubitato della sua natura di contratto preliminare “,
con ciò – a ben vedere- evitando, in virtù del detto presunto
vizio di utrapetizione, la stessa valutazione interpretativa
della succitata scrittura (peraltro oggetto della rimanente
parte della censura di cui al motivo).
Senonchè – salva la detta ricostruzione interpretativa,
conforme o meno a quella del Giudice di prime cure e tutta
da svolgere nella competente sede del giudizio di merito non vi era stata ultrapetizione con la decisione di primo
7

oltrepassato i propri limiti della domanda dichiarando la

grado ed , in ciò, è errata la sentenza oggi gravata inanzio a
questa Corte.
Infatti con l’atto introduttivo del giudizio del Gregorio
Francesco si prospettava immediatamente e si asseriva testualmente- che il medesimo attore”….acquistava dai

per cui è causa.
Ed, ancora, nelle conclusioni del medesimo atto si chiedeva
“previo riconoscimento della ‘scrittura privata….per
autenticità delle sottoscrizioni dichiararsi la sua piena
validità ed efficacia”.
Al riguardo, quindi, una volta -come innanzi detto- esclusa
l’ultrapetizione della pronuncia del primo giudice va
compiutamente svolta la valutazione interpretativa della già
citata scrittura privata.
2.-

Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ai sensi

dell’art. 360, n. 3 c.p.c., il vizio di violazione degli artt. da
1362 a 1375 c.c. per interpretazione del contratto contraria
all’affidamento dell’acquirente ed alla volontà delle parti e
per violazione dell’art. 1379 c.c. per violazione o falsa
applicazione del divieto di alienazione.
Atteso il suddetto l’accoglimento del primo motivo, quello
qui in esame deve ritenersi assorbito.
3.-

L’impugnata sentenza, in accoglimento

nei limiti

anzidetti- del primo motivo, va cassata con rinvio alla Corte
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Sigg. Cafaro” l’appezzamento di terreno sito in Capaccio e

territoriale in diversa composizione, che provvederà alla
decisione uniformandosi a quanto innanzi affermato sub 1..
P.Q.M.
La Corte
accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del

rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Salerno in
diversa composizione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
24 ottobre 2017.

ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e

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