Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3841 del 15/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3841 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso 8251-2010 proposto da:
MASSIMINO IZZI DI ANTONIO E MARIO SAS 00081280596 in
persona del socio accomandatario, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo
studio dell’avvocato MEZZETTI MAURO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MEZZETTI
ALBERTO, giusta mandato speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –

2012
9858

contro

COMUNE DI FONDI in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONE IV° n.
38, presso lo studio dell’avvocato RAIMONDO DI VITO,
rappresentato e difeso dall’avvocato BIANCHI DOMENICO,

Data pubblicazione: 15/02/2013

giusta procura speciale a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 774/40/2009 della Commissione
Tributaria Regionale di ROMA – Sezione Staccata di
LATINA del 20.11.09, depositata il 28/12/2009;

consiglio del 19/12/2012 dal Consigliere Relatore
Dott. SALVATORE BOGNANNI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Alberto Mezzetti
che si riporta agli scritti ed insiste per la riunione
con il ricorso R.G. 8247/2010.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

momento di sintesi, posto che si_ tratta di decisione pubblicata
dopo il 4 luglio 2009, ex art. 47 L. n. 69/09.
4. Tutto ciò premesso, col primo motivo la ricorrente deduce
violazione e falsa applicazione di norma di legge, nonché vizio di
motivazione, in quanto la CTR non considerava che era stata proposta l’eccezione di sentenze passate in giudicato, aventi ad oggeti-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 8251/10
Ricorrente: soc. Massimin• izzi di Antonio e Mario sas.
Controricorrenle: Comune Fondi
Oggetto: impugnazione avviso liquidazione lei,
Ordinanza
Svolgimento del processo
1. La società Massimino izzi di AnLonio e Mario sas. propone
ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza
della commissione tributaria regionale del Lazio, sez. stacc. di
Latina, n. 774/40/09, depositata il 28 dicembre 2009, con la quale
essa accoglieva l’appello del Comune di Fondi contro la decisione
di quella provinciale, sicché l’opposizione della contribuente avrelativo alla maggiorazione
verso l’avviso di liquidazione,
dell’Ici per l’anno 2004, veniva respinta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che alcun giudicato esterno poteva
essere invocato nella presente controversia, posto che esso si era
formato sulla decadenza inerente alla notifica degli atti impositivi per diverse altre annualità; inoltre [‘avviso cd liquidazione
per
necessari
elementi
tutti
gli
questione
conteneva
in
un’adeguata motivazione, ed era stato emesso in virtù
dell’accatastamento dell’immobile avvenuto nel 1993, mentre la
rendita era già efficace dal 15.12.1999. L’ente impositore resiste
con controricorso.
Motivi della decisione
2. Innanzitutto va esamnata l’eccezione di inammiss . ibilita
del ricorso, avente carattere pregludiziale, per preta mancanza
di procura speciale.
Essa è infondata, atteso che il mandato è stato conferito dalla
ricorrente ai di ensori giusta procura a margine del ricorso per
cassazione, sicché ne è implicita quella speciale. Invero la procura speciale a ricorrere per cassa/ione, rilasciata a margine
in calce al ricorso, nella quale si specifichi che la nomina dei
difensori avviene per conseguire l’annullamento della sentenza
pugnata,”con ogni più ampia facoltà di legge, avendo …per rate e
fermo”, è valida ancorché non contenga esplicita menzione del potere di rappresentanza della parte, tale potere dovendo ritenersi
implicitamente conferito, in quanto essenziale per il raggiungimento dello scopo al quale è preordinato il rilascio della procura
stessa (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 723 del 24/01/1997, n. 2190
del 1995).
3. Del pari priva di pregio è l’altra questione relativa alla
pretesa inammissibilità del ricorso per carenza del quesito e dei

to la medesima imposta, ancorche per annualità precedenti, senza
che il giudice di appello avesse delibato la questione.
Il motivo è inammissibile, perché enuncialo come violazione di
legge e vizio di motivazione, e non piuttosto come omessa pronuncia ex art. 112 cpc.; oltre che per genericità, atteso che la ricorrente non ha riportato il tratto dele controdeduzioni con cui

vo delle decisioni vagamente rchiamare, con l’attestazione del
passaggio in giudicato da parte della segreteria. Ciò premesso,
tuttavia “ad abundantiam” esso è infondato, dal momento che tale
sentenza n. 206/08/06 della CTP di Latina, allegata alla memoria
difensiva della ricorrente, in unica copia, nell’altro ricorso, ed
unita al processo n.8247/10, e nor in due, chiaramente si riferisce non già ad alcun avviso di classamento, contrariamente
all’intestazione, ovvero di determinazione della rendita,
camente ad quello di liquidazione dell’lci, nonostante il ricorso
introduttivc originario fosse stato proposto nei confronti
dell’agenzia del territorio ln quel giudizio, e non piuttosto
dell’ente territoriale impositore legittimato. Pertanto la motivazione di essa attiene solamente all’atto impositivo annullato e
non invece al classamento ed alla rendita, a cui soltanto quindi
il Comune doveva riferirsi, senza che quella decisione potesse al
riguardo dispiegare alcuna efficacia nel presente giudizio, in
particolare rispetto al controricorrente, che peraltro non risulta
fosse stato nemmeno parte in causa nell’altro.
5. Col secondo motivo la ricorrente denunzia vizi di motivazione, in quanto la CTR non considerava che l’avviso di liquidazione non era adeguatamente motivato.
La censura è anch’essa inammissibile, perché affetta da genericità, posto che la Massimino non ha riportato il tratto inerente
alla motivazione dell’atto impositivo, ovvero del ricorso introduttivo, con cui avrebbe addotto la doglianza.
6. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
l/. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccomben-

za e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte

avrebbe sollevato la questione, né la motivazione ed il dispositi-

3


Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle
spese a favore della centroricorrente, e che liquida in C200,00
per esborsi ed. C2.000,00(dueliUla/00) per onorario, oltre a quelle
generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2012.

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