Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3840 del 16/02/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3840 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 8358-2013 proposto da:
MATTIOLI SPA ORA CONSTA SPA, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA ANIENE 14, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTO GEROSA, rappresentato e difeso dall’avvocato
MARIA VITTORIA GUIDA;
– ricorrente contro

2017
2645

COLABETON SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNG.RE ARNALDO DA BRESCIA 9,

presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO MANNOCCHI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CARLO PIERGENTILI;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 16/02/2018

avverso la sentenza n. 579/2013 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 18/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’inammissibilità, in subordine, per il rigetto del
ricorso;
udito l’Avvocato SCIUME’, con delega depositata in
udienza dell’Avvocato GUIDA Maria Vittoria, difensore
del ricorrente che ha insistito sull’integrale
accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato PIERGENTILI Carlo,

difensore del

resistente che si è riportato alle difese in atti ed ha
chiesto la condanna alle spese, ha depositato nota
spese.

Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Padova, con sentenza pubblicata 1’8/10/2009, a
sèguito di opposizione della s.p.a. Mattioli revocò il decreto, emesso,
il 18/4/2001, dal Presidente di quel Tribunale, con il quale era stato
ingiunto il pagamento della somma di £. 187.113.990 in favore della
s.r.l. Colabeton, quale corrispettivo della fornitura di talune partite di

opponente, la quale aveva allegato la inidoneità del calcestruzzo, in
relazione all’uso convenuto (costruzione di due vasche mediante
gettate subacquee), limitando l’ordine di pagamento, emesso ai sensi
dell’art. 186 quater, cod. proc. civ., all’importo di £. 87.870.990,
relativo a forniture non contestate. Risolse, inoltre, il contratto per
inadempimento della opposta, che condannò a risarcire il danno
procurato, quantificato in C 241.534,27.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata il
18/3/2013, accolta l’impugnazione della Colabeton, riformata
integralmente la statuizione di primo grado, rigettò l’opposizione al
decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale di risoluzione per
colpa del contratto con condanna al risarcimento del danno.
Nel rispetto del perimetro decisorio di legittimità le ragioni del
difforme decisum possono sintetizzarsi nei termini seguenti: a) il CTU
aveva chiarito che l’insuccesso delle gettate era dipeso dalle erronee
modalità di esecuzione della posa e non da vizio intrinseco del
materiale, errore, che, anche ove il calcestruzzo fosse stato arricchito
di additivi che ne favorissero la presa, non avrebbe consentito
soddisfacente risultato; b) le gettate furono eseguite e gestite da
personale della committente, nel mentre la presenza di operai della
Colabeton non era rimasto provato fosse diretta all’esecuzione, non
avendo essa la disponibilità di uomini e mezzi per poter far luogo alle
gettate correttamente, ma al solo fine di campionare il calcestruzzo,
come da contratto; c) trattavasi di un contratto di compravendita, in

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calcestruzzo, assegnando fondamento alla prospettazione della

relazione al quale, esclusi vizi del calcestruzzo, non potevasi muovere
rimprovero di sorta alla appellante.
Avverso la statu4jone d’appello propone ricorso pere cassazione
la s.p.a. Mattioli;,illustrant~otivi di doglianza.
Resiste con controricorso la s.p.a. Colabeton.
Motivi della decisione

applicazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., nonché omesso
esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, nn.
3 e 5, cod. proc. civ.
Secondo l’assunto impugnatorio, la Corte veneta, che pur aveva
affermato la sussistenza dell’obbligo per il venditore di mescola
cementizia destinata ad usi speciali (nel caso, a gettate subacquee),
di fornire un prodotto idoneo a soddisfare le esigenze dell’acquirente,
non esonerato dalla circostanza che il prodotto sia preconfezionato,
era incorsa in erronea valutazione della CTU, il cui portato era stato
inopportunamente frazionato, nel mentre un lettura che avesse
tenuto conto del significato complessivo dell’apporto del tecnico di
settore, non avrebbe potuto fare a meno di considerare che per la
buona riuscita di gettate subacquee era indispensabile arricchire con
speciali additivi la mescola, avendo, inoltre cura di adeguatamente
selezionare la granulosità del prodotto.
Inoltre, la Corte di merito ingiustamente aveva omesso di
valorizzare la circostanza che le operazioni erano state gestite e
dirette da personale della Colabeton e che anche una seconda
fornitura apprestata da costei, seppure adiuvata da sostanze che
avrebbero dovuto favorire la presa, era risultata inadeguata. In
definitiva, per la ricorrente la sentenza censurata era incorsa in
omessa ed erronea valutazione delle prove, in esse inclusa la
documentazione attestante la successiva efficace fornitura operata da
altra impresa (la Unicalcestruzzi s.p.a.), dalla quale emergeva l’uso di

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Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione ed erronea

additivi idonei allo scopo, nonché delle risultanze della relazione
peritale.
Con il secondo motivo la Mattioli allega la violazione e l’erronea
applicazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., nonché omesso
esame di un punto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360,
nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

addebita alla Corte locale di non aver adeguatamente tenuto conto
della deposizione degli ingg. Arquilla e Lorenzi, dalla quale era
emerso che la Colabeton aveva, mediante propri tecnici e
maestranze, diretto le operazioni e fatto luogo, nel secondo tentativo,
al cambiamento della mes
. cela cementizia, ‘xr,onche’ all’adozione di
particolari modalità di posa (ricorso ai sommozzatori), in accordo con
la committente. La Corte d’appello aveva omesso di trarre le dovute
conseguenze da una tale premessa dallo stesso giudice posta.
Con il terzo motivo, oltre, ancora una volta, ad essere dedotta la
violazione ed erronea applicazione degli artt. 115 e 116, cod. proc.
civ., viene denunziata la violazione ed erronea applicazione dell’art.
1375, cod. civ., nonché l’omessa motivazione su un punto
controverso e decisivo.
Quale ultimo sviluppo del ragionamento impugnatorio, con il quale
si contesta radicalmente la lettura degli atti processuali operata dalla
Corte territoriale, in uno alla violazione delle norme procedurali
preposte a regolare disponibilità e valutazione delle prove, la
ricorrente lamenta la violazione della regola che impone alle parti di
dare esecuzione al contratto secondo buona fede, preservando gli
interessi della controparte (art. 1375, cod. civ.). Emergeva, secondo
l’assunto, dalle acquisizioni probatorie che la controricorrente,
attraverso propri operai e tecnici, aveva gestito e diretto le operazioni
di getto del calcestruzzo e che, fallito il primo tentativo, ave4, ne
disposto un secondo, con una mescola modificata e mediante

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Con il motivo qui al vaglio, costituente sviluppo del primo, si

l’apporto di sommozzatori. La Corte d’appello, ignorando un tale
quadro probatorio, aveva negato che il personale della committente
avesse avuto poteri decisionali, così omettendo di motivare su un
punto controverso e decisivo.
Con il complesso delle critiche sopra riportato, che conviene
esaminare unitariamente stante l’intima compenetrazione delle

ragionamento decisorio della Corte territoriale, la ricorrente, altro non
chiede, a dispetto dell’evocazione di violazione di legge e di
L.,?,
insussistenti omissioni motivazionali, la revisione del giudizio di
merito, in questa sede non ammessa. Pertanto il ricorso deve essere
disatteso.
Si è più volte chiarito che la violazione degli artt. 115 e 116 cod.
proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei
ristretti limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1,
numero 5), cod. proc. civ. (nella versione post riforma operata
dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto
2012, n. 134) e, peraltro, già sotto il più largo testo ante riforma,
esso vizio deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza,
non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di
legittimità (Sez. 2, n. 24434, 30112016, v.642202), con la
conseguenza che resta escluso già in tesi, che la sentenza censurata
sia venuta meno al dovere di rendere effettiva motivazione in ordine
al vaglio probatorio, essendosi la ricorrente limitata a giudicare non
soddisfacente la sussistente motivazione.
Invero, laddove la Mattioli assume che la sentenza impugnata non
sia stata consequenziale (avendo deciso difformemente da quanto
prima enunciato in ordine ai doveri del venditore di materiali destinati
a scopi specifici e particolari) o non abbia saputo apprezzare le prove
testimoniali e documentali si è ben al di fuori, oltre che dalle
ipotizzate violazioni di legge, dall’omissione motivazionale.

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stesse, univocamente dirette a contestare, nella sostanza, il

Quanto poi all’apporto di sapere proveniente dalla CTU va
ribadito che se, per un verso, il giudice del merito, ove dia mostra di
aver conosciuto e apprezzato le conclusioni del consulente, non è
tenuto a fornire alcuna ulteriore motivazione, è altrettanto evidente
che il ricorrente non può limitarsi a dissentire dalle predette
conclusioni in sede di legittimità, ricadendo su di lui l’onere di

relazione e le specifiche ragioni poste a suo tempo in
contrapposizione. In altri termini, è necessario che la parte alleghi di
avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a
quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti
onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza,
atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi
dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe
nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di
legittimità. La parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di
merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può
limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di
valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia
recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del
ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di
impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e
gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo
integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi
della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi
sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale
del difetto di motivazione (cfr., Sez. 1, n.
11482 del 03/06/2016,Rv. 639844; Sez. 1, n. 16368 del 17/07/2014,
Rv. 632050; Sez. 1, n. 3224 del 12/02/2014, Rv. 630385).
Nel caso qui al vaglio la Corte di Venezia ha approfonditamente
preso in esame le conclusioni del CTU (pagg. 8-10), il quale aveva

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puntualmente controdedurre, riportando i singoli passaggi della

addebitato l’insuccesso dell’operazione solo alle inadeguate modalità
esecutive del getto del calcestruzzo, che avrebbe dovuto fare presa
sott’acqua (fatto colare per caduta libera, attraverso le griglie
dell’armatura, da un’altezza di circa 80 cm, così esponendolo
eccessivamente al movimento dilavante dell’acqua) e indicato le
tecniche per una gittata corretta del materiale. Esse conclusioni,

discussione in sede di giudizio di legittimità, attraverso la
valorizzazione di lacerti spuri, che la ricorrente deduce essere stati
tratti dall’elaborato peritale.
Quanto, infine, alla dedotta violazione della regola della buona
fede nella esecuzione negoziale basti rilevare che la Corte territoriale
ha escluso, con ragionamento di merito non qui censurabile, che la
Colabeton si fosse assunta l’onere della messa in opera,
predisponendo e dirigendo i lavori. La riferita circostanza, poi, di un
secondo tentativo, anch’esso risultato vano, posto in essere dalla
società venditrice, non può essere presa in esame per difetto di
autosufficienza: l’accadimento non consta dalla sentenza d’appello e
la ricorrente non ha messo questa Corte in condizione di conoscere
del fatto narrato, che si allega come rilevante al fine di dimostrare il
mancato rispetto dell’art. 1375, cod. civ. Né, la sentenza riferisce
dell’effettuazione con successo delle gettate operate con il
calcestruzzo, avente le richieste caratteristiche, successivamente
fornito da altra azienda.
Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono
liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della
qualità della causa, nonché delle attività espletate, esclusa previsione
di rimborso per spese vive, non esposte nella nota spese depositata
dalla parte risultata vittoriosa.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito
dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis

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condivise dalla Corte di merito, non possono di certo essere poste in

(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio
2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del
contributo unificato da parte delladricorrentt, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna lek ricorrential pagamento, in favore

in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettaríe nella
misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito
dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della,ricorrenti, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2017

del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida

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