Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3840 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 14/02/2017, (ud. 23/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

IPERCOOP TIRRENO S.P.A., Elettivamente domiciliata in Roma, via G.

Pisanelli, n. 2, nello studio dell’avv. Alberto Angeletti; che la

rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Eliana Pino e Giuseppe

Angella, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M.G., in proprio e quale erede di C.L.;

CA.LU. – CA.SU., eredi di C.L. Elettivamente

domiciliati in Roma, via Ludovisi, n. 35, nello studio dell’avv.

Giuseppe V. Biolato, che li rappresenta e difende, unitamente

all’avv. Luciano Barsotti, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

COMUNE DI LIVORNO;

SAPORITO S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, n. 209,

depositata in data 5 febbraio 2013;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 23 novembre 2016

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per la ricorrente l’avv. Angeletti;

sentito per i controricorrenti l’avv. Biolato;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott.ssa ZENO Immacolata, la quale ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 11 Maggio 2001 i sigg. C.L. e B.M.G. convenivano dinanzi alla Corte d’appello di Firenze il Comune di Livorno, dichiarando di non accettare l’indennità provvisoria di esproprio di un terreno di loro proprietà, occupato d’urgenza per l’esecuzione di opere pubbliche previste nel piano particolareggiato denominato “Porta a Terra”, che assumevano inadeguata al reale valore del terreno. Chiedevano, altresì, la determinazione dell’indennità di occupazione.

Costituitosi ritualmente, il Comune di Livorno eccepiva la correttezza della stima del fondo e l’indeterminabilità, allo stato, dell’indennità di occupazione, visto che questa era ancora in corso.

Intervenivano volontariamente in giudizio l’ACOV S.r.l. e la SAPORITO S.p.a. che avevano stipulato con il comune una convenzione per la realizzazione del comparto edilizio in questione, con delega per la procedura di espropriazione, eccependo l’improcedibilità della domanda in difetto del decreto di esproprio.

Dopo l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 29 Ottobre 2003, ritenuta l’inaccoglibilità dell’opposizione alla stima in carenza della condizione dell’azione costituita dal decreto di esproprio, non ancora emesso, liquidava in Euro 33.710,26 l’indennità di occupazione, sulla base dell’indennità di espropriazione virtuale, e ne ordinava il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. Compensava tra le parti due terzi delle spese di giudizio, con condanna del comune di Livorno e delle intervenute, in solido, alla rifusione della residua frazione.

La Corte di cassazione, con decisione n. 12672 depositata il 29 settembre 2009, rigettava il ricorso principale proposto dal Comune in relazione alla determinazione dell’indennità di occupazione e, constatato che nelle more della pubblicazione della sentenza impugnata – come risultava pacificamente – era stato emesso il decreto di espropriazione, accoglieva il primo motivo del ricorso incidentale con il quale era stata dedotta la questione del sopravvenuto avveramento di detta condizione dell’azione, dichiarando assorbite le ulteriori censure proposte dai proprietari, tutte relative alla questione dell’illegittimità della pronuncia di improcedibilità della domanda concernente l’indennità di espropriazione.

Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze, pronunciando in sede di rinvio, ha in primo luogo affermato la necessità di determinare l’indennità di espropriazione sulla base del valore di mercato del terreno, tenendo conto dell’abrogazione dei criteri riduttivi di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007. Nè operava la preclusione derivante dal divieto di reformatio in peius, poichè nella specie la sentenza poi cassata dalla suprema corte era stata impugnata dal Comune di Livorno soltanto in relazione alla determinazione dell’indennità di occupazione, laddove la statuizione, per altro di natura procedurale, concernente l’indennità di espropriazione, era stata impugnata proprio dai signori C. e B.. Nè poteva ritenersi operante il limite derivante dalla richiesta, avanzata in occasione della proposizione del ricorso incidentale avverso la prima decisione di merito, di una determinazione pari ad Euro 351.399,21, in quanto formulata solo per l’ipotesi, non verificatasi, di una decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, da parte della Corte di cassazione.

Quanto alla determinazione dell’indennità, sono state condivise le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del precedente giudizio di merito, che aveva indicato, sia pure in via virtuale, ai fini del calcolo dell’indennità di occupazione, il valore del terreno in Euro 702.381,38, cui andavano aggiunti, trattandosi di debito di valuta, gli interessi legali con decorrenza dalla data del decreto di espropriazione.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso per cassazione, deducendo unico motivo, la S.p.a. Ipercoop Tirreno, cui resistono con controricorso, illustrato da memoria, gli eredi del signor C.L., signori Lu. e Ca.Su., nonchè, anche in proprio, la signora B.M.G..

Gli intimati Comune di Livorno e S.r.l. Saporito non svolgono attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 394 c.p.c., comma 2, la ricorrente afferma che “non si vede.. come, in sede di rinvio, possano essere accolte domande dei signori C. di maggior valore rispetto a quelle da loro proposte con il ricorso incidentale che venne accolto con la precedente sentenza di codesta Suprema Corte con il quale essi non impugnarono la determinazione dell’indennità di esproprio, ed anzi ne chiesero la liquidazione nella misura di Euro 351.399,21..”.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Deve infatti rilevarsi che, avendo la pronuncia della Corte di appello – successivamente cassata da questa Corte con sentenza n. 2672 del 2009 – affermato l’improcedibilità della domanda concernente la determinazione dell’indennità di esproprio, specificamente impugnata dai proprietari del terreno, non può essersi formato, in assenza di una decisione nel merito, alcun giudicato riguardo all’entità di detta indennità. La tesi della ricorrente, prospettata sotto il profilo della violazione del principio della corrispondenza fra il richiesto e il pronunciato, non può essere condivisa, per altro in base a ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell’impugnata decisione che, sotto tale profilo, essendo in ogni caso conforme a diritto, va corretta.

Dalla decisione impugnata e dallo stesso ricorso emerge che il giudizio era stato proposto dai proprietari con citazione in data 11 maggio 2001, nella quale deducevano di non aver accettato l’indennità di espropriazione determinata nel provvedimento del Dirigente – Area 1 – n. 1024 del 6 aprile 2001.

Nella fattispecie si era quindi in presenza di un’indennità provvisoria non accettata, relativa ad una fase procedimentale che aveva esaurito i suoi effetti, diretti soltanto a consentire la cessione volontaria di cui della L. n. 865 del 1971, artt. 11 e 12 e succ. mod.; gli espropriandi, pur in assenza di una stima operata in sede amministrativa con caratteri di definitività, avevano esercitato la speciale azione sostanzialmente introdotta dalla sentenza 67/1990 della Corte costituzionale, per l’accertamento e la liquidazione giudiziale dell’indennità secondo i criteri che governano tale determinazione.

L’utilizzazione, nei precedenti gradi del giudizio, del termine “opposizione”, non assume alcun rilievo significativo, in quanto l’indennità provvisoria non è suscettibile di opposizione, che, ai sensi e con le forme di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 19, è proponibile solo avverso la liquidazione definitiva dell’indennità medesima, da parte della commissione provinciale di cui alla L. cit. art. 16, (Cass. n. 2859 del 2005; Cass. n. 6959 del 1997; Cass., Sez. un., n. 12009 del 1991).

L’azione intrapresa dai signori Ca. e B. non può essere qualificata come opposizione ad una determinazione definitiva dell’indennità, che non risulta mai effettuata, ma come domanda di accertamento, diretta sin dall’origine alla fissazione della giusta indennità ex art. 42 Cost., con condanna dell’espropriante al deposito del suo importo presso la Cassa depositi e prestiti (Cass. 7400/2003; 11064/2001; 11370/1999).

La Corte di appello, previa verifica della ricorrenza della condizione dell’azione consistente nell’intervenuta emanazione del decreto di espropriazione, di cui si è detto, aveva l’obbligo di compiere l’accertamento giudiziale, e, quindi di determinare comunque l’indennità, prescindendo del tutto dalla verifica della congruità o meno dell’indennità provvisoria offerta (Cass., 5 febbraio 2009, n. 2787).

Nell’ambito di tale procedimento, secondo un orientamento costante, il giudice deve comunque procedere alla determinazione in sede giudiziaria del “quantum” dell’indennità, sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili nei casi singoli, indipendentemente non solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dall’espropriante nel formulare l’offerta dell’indennità provvisoria, (Cass., 27 gennaio 2005, n. 1701; Cass., 2 marzo 2001, n. 3048; Cass., 27 gennaio 1998, n. 3320). La determinazione, da parte del giudice del merito, nell’esercizio del potere – dovere di determinare l’indennità di espropriazione sulla base dei criteri normativi vigenti ed indipendentemente dalle richieste delle parti, aventi carattere indicativo e non vincolante, non può provocare, pertanto, alcun vizio di ultrapetizione.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, dovendosi per altro dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, in data 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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