Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3840 del 07/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 07/02/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 07/02/2022), n.3840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 383-2021 proposto da:

I.E., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONINO CIAFARDINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, presso la CORTE D’APPELLO DI

TORINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 869/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 26/8/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’1/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., rigettava il ricorso proposto da I.E., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonché del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14, o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

2. La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 26 agosto 2020, respingeva l’appello proposto del richiedente asilo avverso tale ordinanza.

In particolare, riteneva che nella zona di provenienza del migrante, coincidente con la parte meridionale del paese, non esistesse una situazione di violenza indiscriminata che potesse costituire una grave minaccia per i civili.

Reputava, infine, che le censura che investiva il diniego della protezione umanitaria fosse generica e inidonea a illustrare i motivi per i quali la decisione gravata doveva essere riformata.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso I.E. prospettando due motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza di appello ex art. 134 c.p.c., (rectius art. 132), n. 2, in presenza di una motivazione contraddittoria e/o apparente che, tramite argomentazioni inidonee, contraddittorie ed illogiche, non consente di percepire le ragioni fondanti il rigetto del gravame; la Corte distrettuale, difatti, non ha – a dire del ricorrente – evidenziato il percorso logico-giuridico seguito per risolvere le questioni poste nel ricorso con riferimento alla richiesta di tutela D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), ignorando completamente la situazione dello Stato di provenienza.

5. Il motivo è inammissibile.

La motivazione che il giudice deve offrire, a mente dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, costituisce la rappresentazione dell’iter logico-intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione, di modo che la stessa assume i caratteri dell’apparenza ove sia intrinsecamente inidonea ad assolvere una simile funzione.

La motivazione assume perciò carattere solo apparente, e la sentenza è nulla poiché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., n. 22232/2016).

La Corte di merito nel caso di specie, dopo aver fatto richiamo ai principi affermati dalla giurisprudenza della CGUE in materia, ha rappresentato, all’esito delle indagini condotte rispetto alle vicende terroristiche di (OMISSIS) e alla generale condizione di sicurezza in Nigeria, che l’attuale condizione dello Stato di provenienza non poteva essere ricondotta alla definizione di conflitto armato descritta dal giudice Europeo, “dovendosi escludere che detta situazione sia generalizzata, quindi che gli eventi risultanti dalle fonti richiamate siano riferibili alla zona di provenienza dell’appellante che, come dal medesimo indicato, è la parte meridionale del paese”.

A fronte di questa chiara indicazione delle ragioni poste a base della decisione il mezzo si limita a deduzioni astratte e di principio, prescindendo dal contenuto della decisione impugnata.

Ne discende la sua inammissibilità, posto che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), con la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 13735/2020).

6. Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere il Tribunale riconosciuto la sussistenza dei motivi umanitari per la concessione della relativa tutela – vizio del decreto impugnato in parte qua ex art. 134 c.p.c., n. 2, per motivazione mancante, contraddittoria e/o apparente non essendo percepibile il fondamento della decisione”, assume che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto generica ed insufficiente la censura proposta in punto di mancata concessione della protezione umanitaria, rigettando così tout court la richiesta senza minimamente motivare al riguardo.

7. Il motivo è inammissibile.

Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati – secondo la giurisprudenza di questa Corte – nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass., Sez. U., 27199/2017).

In questa prospettiva interpretativa la Corte di merito ha rilevato che il mero richiamo alle condizioni generali di instabilità e violenza della Nigeria non era sufficiente a spiegare “i motivi per i quali la decisione gravata dovrebbe essere riformata”, vale a dire a fornire argomenti capaci di confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice in relazione a una forma di protezione che si fonda su una “indispensabile individualizzazione” della condizione di vulnerabilità addotta.

La critica in esame si limita a contestare l’accertamento della Corte di merito, ma non coglie né critica in maniera pertinente la ratio decidendi posta a base della decisione, come il ricorso per cassazione deve invece necessariamente fare, risultando di conseguenza inammissibile (Cass. n. 19989/2017).

8. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022

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