Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 384 del 10/01/2018

Cassazione civile, sez. I, 10/01/2018, (ud. 21/06/2017, dep.10/01/2018),  n. 384

Fatto

FATTO E DITITTO

1.- La s.p.a. Unione Euro Americana in liquidazione coatta amministrativa ricorre per cassazione nei confronti della s.p.a. Milano Assicurazioni, svolgendo sei motivi avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma in data 8 novembre 2010.

Confermando per quanto qui rileva la sentenza dal Tribunale di Roma n. 20213/2005, la Corte territoriale ha ritenuto valide ed efficaci quattro lettere di patronage a suo tempo rilasciate da Unione Euro Americana in favore di dati creditori bancari e per debiti contratti da talune società commerciali. In conseguenza di ciò, Milano Assicurazioni – che pure aveva sottoscritto gli impegni di garanzia (nella persona della Lloyd Internazionale s.p.a. di poi incorporata) – è stata ammessa al passivo della Procedura di liquidazione coatta per la quota del credito di regresso che è derivato dall’avere essa corrisposto delle somme ai beneficiari degli indicati impegni.

Nei confronti del ricorso resiste Milano Assicurazioni, che ha depositato apposito controricorso. Quest’ultima ha pure depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

2.- I motivi di ricorso formulati dalla Procedura evocano i vizi qui seguito richiamati.

Il primo motivo indica “violazione e falsa applicazione del R.D. n. 63 del 1925, art. 130,L. n. 295 del 1978, art. 5, L. n. 742 del 1986, art. 4, comma 2, art. 1418 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il secondo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Omessa e comunque insufficiente motivazione sui fatti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il terzo motivo assume “violazione e falsa applicazione del R.D. n. 63 del 1925, art. 130,L. n. 295 del 1978, art. 5, L. n. 742 del 1986, art. 4, comma 2, nonchè art. 1418 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Omessa e insufficiente motivazione su un punto centrale della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il quarto motivo rileva “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2384 e 2384 bis c.c. (nel testo anteriore alla novello di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il quinto motivo afferma “omessa e insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il sesto motivo sostiene “violazione e falsa applicazione dell’art. 1394 c.c., e art. 1442 c.c., u.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

3.- Il primo motivo, il terzo motivo e il quarto motivo vanno trattati in maniera congiunta, in ragione della sostanziale omogeneità tematica che li lega.

Tutti questi motivi di ricorso hanno, infatti, come loro presupposto di base la tesi per cui la prestazione di garanzie personali (come derivante, qui, dal rilascio di lettere di patronage) è – in quanto tale – atto estraneo all’attività propriamente svolta da una società assicurativa.

Il primo e il terzo motivo si soffermano poi, in particolare, sulla problematica della sorte dell’atto – estraneo allo svolgimento dell’attività assicurativa – sotto il profilo della normativa di legge che regola in modo specifico l’azione delle imprese autorizzate al relativo esercizio. Il quarto motivo affronta, dal canto suo, il medesimo profilo dall’angolo visuale della normativa di organizzazione dell’azione delle società di capitali.

In relazione a tali atti – ritenuti, appunto, come estranei all’attività assicurativa e/o estranei rispetto all’oggetto sociale in concreto delineato dallo statuto – il ricorrente deduce che gli stessi risultano affetti dal vizio di radicale nullità ex art. 1418 c.c.. E afferma che, di conseguenza, Milano Assicurazioni avrebbe dovuto non corrispondere nulla alle banche beneficiarie degli impegni di garanzia e che, in ogni caso, la stessa non dispone di alcun diritto di regresso per il recupero di quanto abbia pagato.

4.- Le Sezioni Unite di questa Corte si sono in tempi non lontani occupate – con immediato riferimento al profilo costituto dall’atto estraneo all’esercizio imprenditoriale di attività assicurativa – di una fattispecie omologa a quella che viene qui in esame.

La sentenza 30 dicembre 2011, n. 30174 ha rilevato, in proposito, che “il divieto imposto alle società assicuratrici di limitare il proprio oggetto sociale all’attività assicurativa ed a quelle connesse (L. 10 giugno 1978, n. 295, art. 5, applicabile “ratione temporis”) non impedisce loro di compiere singoli atti non aventi natura assicurativa, purchè ciò non si traduca in una sistematica attività implicante l’assunzione di un rischio imprenditoriale indipendente ed estremo rispetto a quello tipico dell’assicuratore”.

In particolare, gli atti “implicanti l’assunzione di obblighi di garanzia… di per sè soli non connotano in alcun modo alcuna attività di impresa”. “L’assunzione di garanzie per debiti i terzi potrebbe assumere i connotati di un’attività imprenditoriale extrassicurativa, qualora si esplicasse in modo sistematico e nei confronti di una platea indeterminata di soggetti, venendo ad assumere le sembianze di un’attività di tipo finanziario”. Non già altrimenti. Non già, in specie, quando la prestazione di singole garanzie si ponga in termini “di connessione e di strumentalità” con l’attività propriamente svolta dall’impresa.

“Ne consegue che non incorre nel suddetto divieto la garanzia prestata da una società assicuratrice in favore di una società non assicuratrice controllata, in quanto atto strumentale alla conservazione del valore della partecipazione azionaria di cui la garante è titolare, e come tale volto a salvaguardare l’interesse del gruppo societario nel suo insieme”.

All’insieme di questi principi si è conformata, nel prosieguo del tempo, pure la decisione di Cass., 7 ottobre 2015, n. 20107.

5.- Il Collegio ritiene di dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale così venuto a svilupparsi.

Il Collegio pure ritiene che la regola sostanziale, che appena è stata riscontrata, valga anche in relazione al profilo societario che tale materia propone. Chè il ragionamento sopra riportato possiede una manifesta vocazione generale. Non sarebbe ragionevole, del resto, pensare che – assunta una data nozione di atto estraneo all’azione della società per il campo della regolamentazione dell’impresa di assicurazione – la stessa non venga a valere anche per il profilo della normativa organizzativa della società che tale attività di impresa svolge.

Nel caso di specie qui in esame, per di più, risulta – secondo quanto riscontrato dalla sentenza impugnata – che lo Statuto della s.p.a. Unione Euro Americana contempla in modo espresso la possibilità di compiere “tutte le operazioni, fideiussione comprese, inerenti alle finalità sociali e che ne facilitino il compimento” (il riferimento alla “fideiussione” costituendo, all’evidenza, una sineddoche).

6.- Il secondo motivo di ricorso assume che la Corte territoriale, se ha “correttamente individuato i singoli motivi di censura” relativi alla “validità ed efficacia degli obblighi derivanti dalle lettere di patronage”, “non ha condotto un esame diretto e specifico sui motivi di gravame”. La stessa si è piuttosto “attardata ad esaminare due decisioni della Corte di Appello di Milano… che la difesa della Milano aveva allegato e sulla base delle quali la stessa Milano si sarebbe indotta a transigere le obbligazioni assunte” con le dette lettere di patronage.

Il motivo non può essere accolto.

In realtà, la sentenza impugnata ha reso specifica ragione del rigetto delle singole censure mosse dall’attuale ricorrente. Anche utilizzando e riprendendo, per taluni aspetti, i rilievi compiuti dalle sentenze della Corte di Appello di Milano in relazione alla stessa fattispecie (e svolte con riguardo alle pretese svolte dalle banche beneficiarie delle garanzie nei confronti della Milano Assicurazioni).

Così, in relazione alla censura secondo cui le lettere di patronage “non costituiscono titolo idoneo fare sorgere l’obbligo di garanzia”, la sentenza ha riscontrato la varia tipologia di lettere correnti nell’operatività, pure rilevando che, peraltro, “non si dubita… che dalle lettere di patronage nascano comunque degli obblighi” (cfr. p. 7).

Decisamente ampia e articolata è, poi, la risposta che la Corte romana ha dato alle censure poi lievitate, nel presente giudizio di legittimità, nel primo e nel quarto motivo (cfr. p. 8 ss.).

Per quanto infine riguarda le censure inerenti alla mancanza di idonei poteri di rappresentanza nei soggetti che hanno sottoscritto le lettere e della presenza, comunque, di un conflitto di interessi in tali soggetti, la Corte territoriale ha rilevato che comunque trattasi, nel caso ipotetico, di vizi di annullabilità e non già di nullità (p. 10).

7.- Il quinto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione per il punto in cui la Corte romana ha respinto l’eccezione di invalidità delle lettere di patronage per difetto del potere di rappresentanza del soggetto che le ha rilasciate.

Secondo il ricorrente, in particolare, la “Corte di Appello non dice quale sarebbe il senso che la stessa attribuisce alla delega limitandosi ad affermare di non condividere l’interpretazione della U.E.A. in l.c.a.”.

Il motivo non può essere accolto.

La Corte, per la verità, rileva espressamente in proposito che la “lettera della delega non esprime “palesemente” il significato che alla stessa la Liquidazione intende attribuirle”, come “fondata su un’interpretazione restrittiva della clausola negoziale” a ciò relativa. In effetti, il tenore concreto della clausola negoziale (che si trova trascritta a p. 10 del ricorso) non suggerisce proprio – tanto meno indica – l’interpretazione restrittiva a cui vuole approdare il ricorrente.

Il riferimento della clausola corre al genere delle “società finanziarie e assicurative del Gruppo Tirrenia” tout court, sì che non risulta per nulla condivisibile l’assunto del ricorrente per cui si mostrerebbe “evidente” l’estraneità alla procura delle “Società non controllate direttamente dalla U.E.A.”. Nè risulta condivisibile l’assunto portato a ragione di un’interpretazione restrittiva dal ricorrente, per cui lo stessa sarebbe giustificata dal fatto che il Consiglio di amministrazione così “si spogliava” di un “potere proprio”. L’assunto non tiene conto della permanente revocabilità della procura concessa; è, altresì, così vaga e generica da essere riferibile a una qualunque procura che sia rilasciata da un organo amministrativo di ente associativo (o anche fondazionale).

8.- Il sesto motivo assume che erroneamente la Corte territoriale ha escluso la rilevanza del conflitto di interessi – che nella prospettazione dello stesso ha afflitto il conferimento della procura, senza considerare che l’annullabilità poteva esser fatta valere in via di eccezione indipendentemente dalla decadenza dall’azione di annullamento.

Il motivo è infondato.

E’ stabile orientamento di questa Corte quello per cui “il principio “quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum”, operante in materia contrattuale in forza dell’art. 1442 c.c., u.c., presuppone che la parte che propone l’eccezione sia convenuta per l’esecuzione della prestazione posta a suo carico, rimasta inadempiuta, e solleva tale parte dell’onere di agire in giudizio per evitare la prescrizione dell’azione di annullamento: deve, pertanto, escludersi che il principio possa trovare applicazione in materia di deliberazioni assembleari, il cui annullamento può essere conseguito attraverso un’impugnazione soggetta ad un termine di decadenza e non di prescrizione” (Cass., 5 dicembre 2011, n. 25945).

9.- In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di Euro 13.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi).

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2018

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