Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3839 del 18/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3839 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 21405-2012 proposto da:
MANZARI NICOLA (MNZNCL43B03A662Y) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA AURELIA 424, presso lo stuclio
dell’avvocato CLAFFI VINCENZO, che lo rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

Contro
COMUNE DI BARI;
– intimato avverso la sentenza n. 1806/2012 del TRIBUNALE di BARI del
12.5.2012, depositata il 22/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO.

Data pubblicazione: 18/02/2014

RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. Il Giudice di Pace accolse la domanda di risarcimento proposta da Nicola Manzari nei confronti del Comune di Bari per i danni personali Comune al pagamento di euro 2.024, 55. Il Tribunale, accogliendo l'appello incidentale tempestivo del Comune — dopo aver dichiarato inammissibile l'appello principale del danneggiato — rigettò la domanda (sentenza del 22 maggio 2012). 2. Avverso la suddetta sentenza, Manzari propone ricorso per cassazione con due motivi. Il Comune di Bari, ritualmente intimato, non svolge difese. E' applicabile ratione tempotis la legge 18 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione 1. Ai fini che ancora rilevano, la Corte di merito, riformando totalmente la decisione del primo giudice, ha rigettato la domanda, ritenendo la responsabilità del custode esclusa dal caso fortuito, costituito dalla condotta disattenta del danneggiato, valutata idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento. In particolare, sulla base delle foto in atti, ha ritenuto che la tubazione idrica, che fuoriusciva dalla sede stradale, determinante la caduta secondo il giudice di pace, fosse costituita da un rubinetto per attingere acqua, <> alle 10 di
mattina. Individuato l’ostacolo e la sua posizione — non sulla sede
stradale, ma al margine, attaccato al cordolo dell’aiuola, ha messo in
evidenza che lo stesso attore aveva ammesso di camminare rasente il
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subiti in esito ad una caduta nel cimitero comunale e condannò il

cordolo, dove la presenza di fiori poggiati aveva impedito di vedere
l’ostacolo e che la circostanza era stata confermata dall’unico teste.
2. A fronte di tale motivazione, esente da vizi logico-giuridici, anche
rispetto alla ricostruzione della responsabilità da cosa in custodia
elaborata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, il ricorrente
denuncia, con due motivi strettamente connessi, che nella parte

dell’art. 2051 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. proc. civ., unitamente a vizi
motivazionali.
2.1. I motivi sono privi di pregio.
Da un lato, estrapolando dal contesto motivazionale della sentenza
impugnata alcune espressioni quali <> e
l’utilizzo del termine <›, censura la sentenza
impugnata come se avesse deciso la domanda sulla base della risalente
giurisprudenza, che inquadrava la responsabilità della pubblica
amministrazione nell’orbita di applicazione dell’art. 2043 cod. civ. e
limitava la responsabilità all’ipotesi di insidia o trabocchetto.
Il tutto, all’interno in una lunga parte esplicativa caratterizzata da
duplicazioni ed elencazioni di massime delle decisioni di legittimità.
Dall’altro, non censura la ricostruzione dell’ostacolo (rubinetto per
attingere acqua, <>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite;
CONSIDERATO

conclusioni in diritto della relazione;
che le parti non hanno mosso rilievi;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che, non avendo il Comune intimato svolto attività difensiva, non
sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
– 3, il 15 gennaio 2014.

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le

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