Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3839 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 14/02/2017, (ud. 22/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29096-2012 proposto da:

M.D. (c.f. (OMISSIS)), MU.DU., MU.DA.,

S.M.T., in proprio e nella qualità di eredi di

B.T.I., nonchè P.F., P.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 76, presso l’avvocato MARCO

SELVAGGI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ANDREA FANTAPPIE’, GHERARDO SORESINA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA DI LUCCA;

– intimata –

Nonchè da:

PROVINCIA DI LUCCA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 12, presso l’avvocato

CLAUDIA MOLINO, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO

CECCHI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.D. (c.f. (OMISSIS)), MU.DU., MU.DA.,

S.M.T., in proprio e nella qualità di eredi di

B.T.I., nonchè P.F., P.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 76, presso l’avvocato MARCO

SELVAGGI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ANDREA FANTAPPIE’, GHERARDO SORESINA, giusta procura a margine del

controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 470/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 29/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato FANTAPPIE’ ANDREA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato CECCHI ALESSANDRO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, secondo e terzo motivo, quarto motivo infondato;

inammissibilità del quinto motivo. Infondatezza del motivo primo e

secondo del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 27.5.2008, la Provincia di Lucca espropriò mq. 6404 di un maggior complesso immobiliare di cui B.T.I. era usufruttuaria, D., Da. e Mu.Du. nonchè S.M.T. nudi proprietari, rispettivamente per un sesto ciascuno i primi tre e per tre sesti la seconda. Con distinte citazioni, i predetti convennero in giudizio innanzi alla Corte d’Appello di Firenze la Provincia di Lucca, il Comune di Garfagnata e la Regione Toscana unitamente a P.R., affittuario del fondo su cui aveva esercitato attività di agriturismo ed a P.F. cessionaria dell’attività, chiedendo la determinazione della giusta indennità, ritenuta vile e proponendo successivamente opposizione alla stima definitiva, che confermava i valori in precedenza offerti.

La Corte adita, con sentenza in data 29.3.2012, dopo aver riunito i giudizi ed affermato il difetto di legittimazione passiva di Comune e Regione, osservò per quanto d’interesse, che: a) la produzione da parte degli attori del documento contrassegnato col n. 33 era preclusa, perchè tardiva rispetto alla data di formazione del documento stesso; b) si trattava di area agricola, sicchè l’indennità andava determinata D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 40, comma 1, in Euro 31.730,00, come da stima del CTU, c) ad essa andavano aggiunte, ex art. 33 del TU sulle espropriazioni, Euro 6.995,00 per la perdita di valore del suolo residuo nonchè ulteriori Euro 59.000,00 per il deprezzamento del fabbricato dovuto all’intollerabilità di immissioni acustiche scarichi e polveri, con esclusione di ogni pregiudizio connesso alla possibile utilizzazione economica dell’immobile stesso; c) all’affittuario coltivatore diretto P.R. spettava solo l’indennità aggiuntiva del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42, comma 2, non constando che, a causa dell’espropriazione, avesse dovuto abbandonare l’attività di agriturismo, che i proprietari non avevano mai svolta, mentre nulla era dovuto a P.F., che non era affittuaria coltivatrice diretta ed aveva svolto l’attività di affitto di case-vacanze; d) la domanda risarcitoria connessa al mancato riscontro di missive inviate da P.R. per conoscere la tempistica di cantiere, pur in teoria enuncleabile dal contenuto della seconda memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, non era indicata nel petitum, era tardiva e su di essa comunque vi era il difetto di giurisdizione, trattandosi, in tesi, di pretesa risarcitoria della p.A. “riconducibile alla amministrazione-autorità”.

Per la cassazione della sentenza, hanno proposto ricorso D., Da. e Mu.Du. nonchè S.M.T., anche quali eredi di B.T.I., ed inoltre F. e P.R. con cinque motivi, ai quali la Provincia di Lucca ha replicato con controricorso con cui ha proposto ricorso incidentale affidato a tre mezzi, resistiti con controricorso da M.D. e consorti. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, i ricorrenti principali censurano, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4, 3 e 5, la statuizione sub a) della narrativa per violazione del sistema delle preclusioni processuali di cui agli artt. 183 e 345 c.p.c., per violazione del canone del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. e per la mancata ammissione e/o valutazione di un documento essenziale ai fini della valutazione del valore dell’indennità di espropriazione. I ricorrenti evidenziano che il documento formato il 16 dicembre 2009 dopo alla scadenza dei termini per le memorie di cui all’art. 183 c.p.c. era divenuto indispensabile successivamente al deposito della CTU, era funzionale per contestarne le conclusioni, ed era essenziale, perchè relativo alla compravendita per il prezzo di 23,31 Euro/mq. di un fondo limitrofo a quello espropriato, avente medesima destinazione urbanistica e vicino anch’esso ad un’area edificabile, restando, in tal modo, provata “per via documentale l’inesattezza del valore di 5,00 Euro/mq determinata dal CTU”; aggiungono che la regola secondo cui il documento avrebbe dovuto essere prodotto “non appena possibile” è sconosciuta al codice di rito, ed avrebbe dovuto, piuttosto, valere il giudizio d’indispensabilità, che la Corte non aveva svolto.

2. Col secondo motivo, deducendo la violazione del TU n. 327 del 2001, art. 40, comma 1, e art. 33 in relazione alla statuizione sub b) della narrativa, i ricorrenti imputano alla Corte territoriale di aver determinato il valore agricolo effettivo in adesione alla CTU, che lo aveva stimato secondo il metodo sintetico comparativo, ma senza procedere alla dovuta analisi di terreni similari, ed anzi basandosi sulla valutazione effettuata dal CTP dell’espropriante. Inoltre, non erano state considerate le attitudini dei terreni, che, in relazione all’attività agrituristica autorizzata, non potevano considerarsi come agricoli, nè, del resto, era stata effettuata alcuna valutazione circa le concrete possibilità di utilizzo inteiniedio tra l’agricola e l’edificatoria, del tutto evidente, dato l’inserimento dei fondi a sede stradale e ad area di rispetto stradale.

3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione del TU n. 327 del 2001, art. 40, commi 1 e 33 oltre che vizio di motivazione in relazione alla statuizione sub c), per non esser stato riconosciuto “l’indennizzo del valore agrituristico dei terreni espropriati e degli edifici utilizzati per attività agrituristiche”. I ricorrenti evidenziano che tale domanda era stata proposta sin dalla prima citazione, aggiungono che l’attività era cessata per effetto della realizzazione della strada, come riconosciuto ex adverso, e come provato dai documenti depositati (autorizzazione al relativo esercizio, registri IVA, dati ISTAT ecc.) La deduzione secondo cui per esser indennizzati i proprietari dei terreni e fabbricati dovrebbero essere anche i titolari dell’azienda è erronea dato che l’indennizzo spetta o al proprietario o al gestore dell’azienda.

4. Col quarto motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione del TU n. 327 del 2001, artt. 32 e 37 nonchè della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis in riferimento alla statuizione sub b) non essendo state considerate le caratteristiche edificatore del fondo. In particolare, proseguono i ricorrenti, non poteva tenersi conto del vincolo a strada, previsto in seno al primo strumento urbanistico del 1974 e reiterato senza alcun indennizzo, e doveva considerarsi la situazione effettiva del fondo in epoca antecedente l’adozione e l’approvazione del PRG, che denotava l’edificabilità legale e di fatto del suolo, a torto misconosciuta dalla Corte territoriale.

5. I motivi, che vanno congiuntamente esaminati, per la loro connessione e perchè attengono all’unica questione relativa alla determinazione dell’indennità di espropriazione, sono infondati.

6. Occorre rilevare che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, emessa, dopo quelle n. 348 e 349 del 2007) ed a completamento del processo di conformazione del diritto interno ai principi affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, il sistema indennitario risulta agganciato al valore venale del bene. Tanto non comporta che sia venuta meno la distinzione tra suoli edificabili e non edificabili, che è imposta dalla disciplina urbanistica in funzione della razionale programmazione del territorio – anche ai fini della conservazione di spazi a beneficio della collettività e della realizzazione di servizi pubblici – e che le regole di mercato non possono travalicare. L’inclusione dei suoli nell’uno o nell’altro ambito va effettuata in ragione del criterio discretivo dell’edificabilità legale, posto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5-bis, comma 3, tuttora vigente, e recepito nel T.U. espropriazioni di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37, in base a al quale un’area va ritenuta edificabile solo quando la stessa risulti tale classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici (Cass. 7987/2011; 9891/2007; 3838/2004; 10570/2003; sez. un. 172 e 173/2001), e, per converso, le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.) in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area (Cass. 14840/2013; 2605/2010; 21095 e 16537/2009) soggetta al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia (cfr. Cass. n. 11503 del 2014; 665/2010; 400/2010; 21396/2009; 21095/2009; 17995/2009).

7. Ai fini dell’anzidetta ricognizione legale1va tenuto conto del vincolo confonnativo insistente nell’area, e non di quello espropriativo, dovendo, al riguardo, evidenziarsi che il vincolo d’inedificabilità impresso dagli strumenti urbanistici risulta privo in sè di ruolo discriminante nella summa divisio tra vincoli conformativi ed espropriativi, la cui individuazione va invece operata in relazione agli effetti dell’atto di pianificazione: ove esso miri ad una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo ha carattere conformativo, mentre, ove imponga solo un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un’opera pubblica, lo stesso va qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, dunque, prescindersi nella qualificazione dell’area.

8. A tale stregua, il rilievo fondato sulla natura espropriativa del vincolo stradale non coglie nel segno, in quanto, in assenza di specifiche deduzioni circa la sua imposizione a titolo particolare -tramite l’indicazione delle reti stradali all’interno e a servizio delle singole zone, come tali riconducibili a vincolo avente carattere espropriativo pure specificamente contestata dell’espropriante -, deve ribadirsi il principio secondo cui l’indicazione delle opere di viabilità nel piano regolatore generale costituisce un vincolo di inedificabilità delle parti del territorio interessate a carattere conformativo, comportando una limitazione di ordine generale ricadente su una pluralità indistinta di beni e per una finalità di interesse pubblico trascendente i singoli interessi dei proprietari delle aree (Cass. n. 19924 del 2007; n. 13425 del 2016).

9. La preclusione affermata in riferimento alla produzione del documento n. 33 è, in sè, giuridicamente erronea, ma tanto con comporta la cassazione della sentenza, per le seguenti considerazioni.

10. Anzitutto, contrariamente a quanto deducono i ricorrenti, l’esame circa l’ammissibilità di tale documento non va operata ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo applicabile ratione temporis), in quanto tale norma disciplina la valutazione d’indispensabilità della produzione di nuovi documenti nel giudizio d’appello in riferimento a quello di primo grado ed alla sentenza che lo conclude – ed infatti è costante l’affermazione secondo cui la prova prodotta in appello non può servire a sanare preclusioni e decadenze già verificatesi – giudizio pregresso che nell’azione di determinazione dell’indennità e nel procedimento d’opposizione alla stima non si è svolto, nè vi è alcuna sentenza da valutare, e nel quale l’ammissione e l’assunzione della prova restano disciplinate dalle disposizioni relative al primo grado (richiamate dall’art. 356 c.p.c.), e per quelle soggette ratione temporis alla L. n. 150 del 2011, alle disposizioni del rito sommario di cognizione.

11. Nella specie, posto che l’attività istruttoria non poteva esser compiuta tempestivamente – essendosi il documento pacificamente formato in data successiva allo scadere del termine per il deposito delle memorie istruttorie – e che, perciò, non doveva essere operata, a seguito di presentazione di un’istanza di rimessione in termini ex art. 184 bis cpc (nel testo catione temporis in tesi applicabile), alcuna valutazione circa l’inimputabilità del ritardo per la mancata osservanza del termine perentorio (cfr. Cass. n. 18962 del 2011), resta, per l’effetto, esclusa la legittimità della statuita preclusione processuale che è stata riconosciuta a sanzionare il deposito non immediato del documento (alla quarta, e non alla prima udienza successiva alla sua redazione) in assenza, tuttavia, di previsione normativa ed in costanza del rispetto della regola fondamentale del contraddittorio.

12. E tuttavia, la denuncia in cassazione di vizi fondati, come nella specie, sulla violazione di norme processuali non tutela in modo autoreferenziale l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce, solo, l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte per effetto della violazione denunciata (Cass. n. 18635 del 2011; 1201 del 2012; n. 26831 del 2014; n. 6330 del 2014). In concreto, secondo le stesse allegazioni dei ricorrenti (pag. 15 lett. b) del ricorso), l’ingresso in giudizio del contratto di compravendita stipulato tra terzi e ritenuto idoneo termine di comparazione per la stima di quello espropriato, era volto a confutare la valutazioni del CTU e a disporne il rinnovo (pag. 21 secondo periodo), ma non è seriamente discutibile che il concreto esercizio della facoltà di rinnovare la consulenza tecnica d’ufficio – ovvero, lo speculare mancato esercizio – non può costituire sotto alcun profilo motivo di ricorso, dato che rientra tra i poteri discrezionali del giudice del merito quello di valutare l’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il CTU, ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti.

13. La questione non rileva, neppure, sotto il profilo motivazionale, tenuto conto che:

a) secondo il consolidato orientamento di questa Corte, qualora il giudice del merito aderisca al parere del CTU non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell’adesione, in quanto l’accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass. n. 28647 del 2013; n. 10222 del 2009; Cass. n. 3881 del 2006). Tale richiamo, anche per relationem, implica, infatti, una compiuta, positiva, valutazione del percorso argomentativo e dei principi e dei metodi scientifici seguiti dal consulente;

b) il mancato esame di elementi probatori (nella specie il menzionato contratto), anche quando siano contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, vizia la sentenza solo quando le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidenti venga a trovarsi priva di base; in altri termini, il vizio rileva quando, ed il caso non ricorre nella specie (tanto più alla luce delle difese della controricorrente), fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia sussista un rapporto di causalità tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe di certo portato ad una diversa soluzione della vertenza (Cass. n. 10156 del 2004; 14304 del 2005; 21249 del 2006; 9245 del 2007; n. 15604 del 2007; n. 24092 del 2013).

14. La violazione del principio secondo cui l’indennità accordata deve mantenere un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità ed il diritto del cittadino alla salvaguardia dei suoi diritti fondamentali è insussistente, perchè muove dalla premessa, che si è detto erronea, dell’erroneità dell’indennità riconosciuta, dovendo rilevarsi che la deduzione di possibilità di utilizzazioni intermedie non è stata in alcun modo indicata dai ricorrenti ed appare meramente esplorativa, nè può dirsi insita nella destinazione urbanistica impressa al suolo – sede stradale e zona di rispetto – senza considerare che il vincolo legislativamente imposto su tali aree si traduce in un divieto assoluto di edificazione sancito nell’interesse pubblico (Cass. n. 25668 del 2015).

15. Infondata è pure la pretesa di veder riconosciuti diritti connessi all’attività di agriturismo. Appare opportuno premettere che la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 8690 del 2013 e n. 490 del 2015 in tema di assoggettabilità di tali imprese a fallimento), muovendo dal presupposto che detta attività è para/alberghiera e non si sostanzia nella mera somministrazione di pasti e bevande, ha ritenuto che la verifica della sua connessione con l’attività agricola non può esaurirsi nell’accertamento dell’utilizzo prevalente di materie prime ottenute dalla coltivazione del fondo (che, ai sensi dell’art. 2135 c.c., connota più specificamente le attività di sola manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti), ma va piuttosto compiuta avuto riguardo all’uso, nel suo esercizio, di attrezzature (quali, ad es., i locali adibiti alla ricezione degli ospiti) e di ulteriori risorse (sia tecniche che umane) dell’azienda che sono normalmente impiegate nell’attività agricola. Tale indagine, necessaria allo scopo di stabilire, a monte, se l’attività in questione possa esser ritenuta sostanzialmente agricola e, dunque compresa nell’ambito di quella contemplata dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, comma 4 (che non annovera tra gli aventi diritto i soggetti che esercitano attività diverse da quella agricola) è stata del tutto pretermessa dalla Corte territoriale, che, dopo aver escluso la spettanza di crediti indennitari connessi alla dismissione dell’impresa agrituristica, evidenziando che i proprietari non la avevano mai gestita, per aver ceduto in affitto il fondo a P.R., e che l’attività era comunque cessata per scelte che non dipendevano eziologicamente dall’espropriazione (l’attività di locazione di casa-vacanza successivamente intrapresa denotava la persistente amenità dei luoghi, ad onta del provvedimento ablativo), ha riconosciuto al P., quale affittuario, l’indennità commisurata al valore agricolo medio ex art. 42, comma 2 TU, e l’ha esclusa in favore di P.F. non risultando provata la sua qualità di affittuaria coltivatrice diretta.

16. L’accertamento in fatto relativo alla posizione dei proprietari, assistito da congrua motivazione, basta a confermare la statuizione di rigetto delle maggiori pretese (ed a rendere superfluo il tema d’indagine di cui al precedente p. 15), non potendo non rilevarsi che: a) l’indennità aggiuntiva è riconosciuta dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, comma 4, (come, in sostanza, prevedeva già la L. n. 865 del 1971, art. 15) in favore del proprietario imprenditore agricolo espropriato ed è commisurata al valore agricolo medio corrispondente alle colture effettivamente praticate, e non può essere giammai rapportata ai profitti non realizzati, come pretenderebbero i ricorrenti; b) in favore dei terzi la disposizione di cui all’art. 42 del menzionato D.P.R. n. 327 prevede l’erogazione dell’indennità aggiuntiva (riferita a quella dovuta al proprietario, id est commisurata al valore agricolo medio) non a qualsiasi coltivatore (anche di fatto) del fondo espropriato, ma a chi lo coltivava all’epoca del procedimento espropriativo, traendo i propri mezzi di sussistenza dall’utilizzazione agraria del terreno, sulla base di uno dei rapporti giuridici espressamente elencati dalla detta norma; c) il riconoscimento dell’una indennità aggiuntiva è incompatibile logicamente, prima ancora che giuridicamente, con l’attribuzione dell’altra, non essendo concepibile che lo stesso fondo agricolo possa essere direttamente coltivato, anche in forma imprenditoriale, da parte del proprietario ed al contempo esser ceduto, in base ai contratti agrari indicati, a terzi per trarne i propri mezzi di sussistenza dalla relativa conduzione.

17. Il quinto motivo, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla statuizione sub d) è inammissibile per difetto d’interesse: come riconoscono gli stessi ricorrenti, la domanda risarcitoria non è stata dagli stessi proposta, e l’affermazione relativa al difetto di giurisdizione risulta svolta ad abundantiam dalla Corte territoriale, che ha escluso che la stessa facesse parte del thema decidendum sia per il tenore delle relative deduzioni (non trasfuse in seno al petitum) che per la relativa tardività, tanto che su tale questione non vi è statuizione alcuna in seno al dispositivo.

18. Col primo motivo del ricorso incidentale, la Provincia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e segg. (in riferimento all’art. 44) per avere la Corte territoriale riconosciuto un deprezzamento di Euro 59.000,00 del fabbricato: l’asserita intollerabilità di immissioni acustiche scarichi e polveri, non è conseguenza della riduzione del terreno di pertinenza, ma della vicinanza della nuova strada. Il relativo pregiudizio esula, dunque, dall’indennità e costituisce un danno indiretto da prendere in considerazione in sede risarcitoria.

19. Col secondo motivo, la ricorrente incidentale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 per avere la Corte riconosciuto l’indennità aggiuntiva al P., che non aveva dimostrato di essere coltivatore “diretto in senso tecnico”.

20. Disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso incidentale, che non è tardivo, in riferimento alla disposizione di cui all’art. 334 c.p.c., essendo stato proposto con atto spedito il 24.1.2013 entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale del 18.12.2012, il primo motivo è inammissibile.

21. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in presenza di una procedura espropriativa che non riguardi l’intera proprietà del soggetto espropriato, va applicato il meccanismo di calcolo differenziale di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33 (già L. n. 2359 del 1865, art. 40), quando ricorrano i seguenti due presupposti: a) che la parte residua del fondo sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo, tale da conferire all’intero immobile il carattere di un’unità economica e funzionale; b) che il distacco di una parte di esso abbia oggettivamente influito in modo negativo sulla parte residua.

22. Mentre il successivo D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44 (L. n. 2359 del 1865, art. 46) prevede uno speciale indennizzo nella diversa ipotesi in cui il privato abbia subito la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale a seguito non dell’espropriazione ma della stessa esecuzione dell’opera pubblica: la disposizione dell’art. 44 – che si fonda sul principio pubblicistico di giustizia distributiva, per cui non è consentito soddisfare l’interesse generale attraverso il sacrificio del singolo, senza che questo ne sia indennizzato – è diretta alla tutela dei soggetti che (quand’anche un procedimento espropriativo vi sia stato) o ne siano rimasti completamente estranei (in quanto proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l’opera) o abbiano subito un danno non già per effetto della mera separazione (per esproprio) di una parte di suolo, bensì in conseguenza dell’opera eseguita sulla parte espropriata. 23. Nella specie, il giudice a quo, pur ancorando il deprezzamento alla modifica dei luoghi, ha comunque riconosciuto l’indennità di cui all’art. 33 cit. TU, sul presupposto che il fabbricato faceva pacificamente “parte dell’unitario complesso immobiliare quale parzialmente espropriato”. Tale accertamento di fatto non è stato censurato sotto il profilo motivazionale dalla ricorrente incidentale, che, argomentando dalla natura del pregiudizio, sostiene versarsi nell’ipotesi dell’indennizzo di cui all’art. 44, così, tuttavia, invocando un diretto diverso apprezzamento della natura del pregiudizio, inammissibile in questa sede di legittimità.

24. Anche il secondo motivo è inammissibile: l’impugnata sentenza non ha infatti sovvertito la regola secondo cui la prova dei fatti posti a fondamento della domanda deve esser resa da colui il quale li invoca, ma ha riconosciuto il credito per l’indennizzo aggiuntivo in capo all’affittuario P., implicitamente ritenendo provati i restanti presupposti previsti dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 e sopra ricordati. Anche in questo caso, l’espropriante pretende in modo inammissibile che venga affermato un principio su dati fattuali diversi da quelli accertati in sede di merito, richiedendo un diverso apprezzamento della prova.

25. Il terzo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 183 c.p.c. ed il vizio di ultrapetizione in relazione alla domanda risarcitoria, è inammissibile, alla stregua di quanto si è esposto al riguardo al p. 17 e per difetto d’interesse in riferimento all’indennizzo per la dismissione dell’attività di agriturismo.

26. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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