Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3838 del 18/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3838 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6420-2013 proposto da:
SCHETTINO FRANCESCO SCHFNC60S14F839N, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
ROSARIO D’ORAZIO, DI TUORO MARIO giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
2014
867

COSTA CROCIERE SPA, in persona del Direttore delle
Relazioni Industriali e Walfare e Procuratore Generale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE
21/23, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER
NIUTTA, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati PAROLETTI ANDREA, PAROLETTI CAMILLO, MORRICO

Data pubblicazione: 18/02/2014

ENZO giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente

avverso il provvedimento n.
TRIBUNALE

di

TORRE

6022/2012

ANNUNZIATA,

R.G.

depositato

del
il

08/02/2013;

consiglio del 03/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott.
DANIELA BLASUTTO.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

RILEVATO IN FATTO

2. Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2012 presso la Cancelleria del Tribunale di
Genova, Costa Crociere s.p.a. ha proposto ricorso giudiziale per fare “accertare e
dichiarare la validità e legittimità del licenziamento intimato per giusta causa” e ciò
introducendo la causa secondo il rito speciale previsto dall’art. 1, commi 47 e segg.,
legge 28 giugno 2012, n. 92, entrata in vigore il 18 luglio 2012 (c.d. rito Fornero).
3. Il convenuto, con memoria di costituzione e domanda riconvenzionale condizionata e
subordinata datata 26 novembre 2012, ha sollevato preliminarmente — per quanto
interessa nella presente sede — le seguenti eccezioni: carenza di interesse ad agire e “non
usufruibilità”del rito speciale da parte della società; incompetenza territoriale del
Tribunale di Genova per essere competente il Tribunale di Torre Annunziata, nel cui
circondario si trova Meta ove è avvenuto il licenziamento; inammissibilità/ammissibilità
della domanda riconvenzionale condizionata. A sostegno delle eccezioni, ha prospettato
che la legge è intitolata “disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema
di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore” per cui il rito appare “dedicato” al
lavoratore per le tutele ivi previste; che l’esecutività dell’ordinanza conclusiva del rito
sommario (suscettibile di divenire definitiva in mancanza di opposizione) è strumento
finalizzato, ove ne ricorrano i presupposti, alla emissione di un ordine di reintegrazione
nel posto di lavoro e quindi ad una esecutività urgente, che non ha motivo di essere in
caso di accoglimento di un’azione di mero accertamento della validità del licenziamento
proposta dal datore; che “la domanda riconvenzionale, proposta cautelativamente,
sembra ammissibile solo nella fase di opposizione e non in quella iniziale a cognizione
sommaria.
4. Con ricorso ex art. 1, commi 47 e segg., legge 28 giugno 2012, n. 92, depositato in
data 26 novembre 2012, Schettino Francesco ha adito il Tribunale di Torre Annunziata
chiedendo che il licenziamento intimatogli da Costa Crociere sia dichiarato inesistente
-1-

1. Con lettera datata 19 luglio 2012 la Costa Crociere s.p.a. ha licenziato Francesco
Schettino per la responsabilità del naufragio della m/n Costa Concordia, del quale era
Comandante; l’atto di recesso è stato impugnato con lettera pervenuta alla società 1’11
settembre 2012.

5. Costituendosi in tale giudizio, Costa Crociere s.p.a. ha eccepito preliminarmente la
continenza e/o la litispendenza tra tale giudizio e quello, di cui si è detto in precedenza,
pendente tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Genova, anteriormente proposto dalla
società con ricorso depositato il 18 ottobre 2012, cui “ha fatto seguito la comparsa di
costituzione dello Schettino depositata il 26 novembre 2012 e contenente anche
domanda riconvenzionale condizionata subordinata”. Ha dedotto inoltre che tra le
stesse parti pende anche altro giudizio, incardinato presso il Tribunale di Genova da
Costa Crociere s.p.a. con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 22 ottobre 2012, avente
lo stesso oggetto di quello proposto ex art. 1, comma 48, leg ge n.92/2012.
6. All’udienza del 3 gennaio 2013 il Tribunale di Torre Annunziata, rilevato che dagli atti
di causa era “configurabile astrattamente una situazione processuale di litispendenza e/o
continenza di cause”; ritenuto tuttavia che “alla luce di diversi orientamenti
giurisprudenziali” era “controversa e non unanimemente ammessa la possibilità giuridica
per il datore di lavoro di agire preventivamente utilizzando lo strumento processuale del
c.d. rito Fornero”, riteneva “opportuno e necessario attendere la pronuncia del Giudice
del lavoro di Genova” previamente investito della questione.
7. Con ordinanza datata 9 gennaio 2013 il Tribunale di Genova ha disposto procedersi
con il rito previsto dall’art. 1, comma 47, della legge 28.6.2012, n. 92 ed ha ammesso la
domanda riconvenzionale formulata dal convenuto Schettino, concedendo a Costa
Crociere s.p.a. termine a difesa di giorni venti per il deposito di eventuale memoria
difensiva; ha rinviato ad altra udienza per gli adempimenti istruttori del rito sommario.

-2-

e/o nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o ingiustificato per violazione delle leggi nn.
604/66, 300/70 e 108/90, in quanto intimato senza giusta causa e/o giustificato motivo;
che sia emesso, in suo favore, l’ordine di reintegra nel posto di lavoro; che la società
resistente sia condannata a risarcirgli il danno commisurato alla retribuzione mensile
globale di fatto di € 13.988,00 dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva
reintegra, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità, con riserva di agire in
separato giudizio per la regolarizzazione della contribuzione assistenziale e previdenziale
relativa allo stesso periodo.

-3-

Segnatamente, con tale provvedimento, il Giudice del lavoro di Genova ha ritenuto la
“fruibilità del c.d. rito Fornero da parte del datore di lavoro” e l’ammissibilità della
domanda riconvenzionale del lavoratore sulla base delle seguenti considerazioni:
– la giurisprudenza di legittimità formatasi anteriormente alla legge n. 92/2012 aveva
sempre affermato l’ammissibilità dell’azione proposta dal datore di lavoro per
l’accertamento della legittimità del licenziamento e tale indirizzo manteneva validità nel
nuovo rito, avente precipua finalità acceleratoria (art. 1, comma 1, lett. C);
– l’uso dell’espressione “si applicano”, presente nel comma 47 dell’art. 1 (“le disposizioni
dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie…”), senza alcuna specificazione
quanto al soggetto legittimato all’azione, porta a ritenere che ciascuna delle parti possa
avvantaggiarsi dall’uso del rito e che l’interpretazione letterale e sistematica del testo
costituisca una “declinazione accentuata del principio costituzionale della ragionevole
durata del processo”;
– la previsione della esecutività dell’ordinanza che chiude la fase sommaria (esecutività
che non può essere sospesa, né revocata: art. 1, comma 49) vale anche, testualmente, per
l’ordinanza di rigetto del ricorso del lavoratore e quindi tale esecutività non è finalizzata
alla stabilità della reintegrazione nel posto di lavoro, ma a dare certezza al rapporto e alla
sua cessazione;
– nei lavori preparatori relativi al comma 49 dell’art. 1 si legge: “con la modifica
introdotta non risulta più differenziata la posizione del lavoratore da quella del datore di
lavoro. Si ricorda infatti che il sesto comma dell’art. 18 Stat. Lav. (comma soppresso dal
d.d.l. in esame) — assicura alle decisioni favorevoli al lavoratore una maggior tutela,
atteso che l’esecuzione della sentenza che annulla il licenziamento e ordina il reintegro è
sempre provvisoriamente esecutiva. La stessa giurisprudenza ha ritenuto che tale
decisione sia dotata ex lege di provvisoria esecutorietà e che non sia suscettibile di
sospensione in applicazione dell’art. 431 c.p. (Cass. n. 4424 del 26.7.84, n. 3306 del
19.5.1986)…”; il legislatore ha così rimosso una asimmetria degli effetti ponendo sullo
stesso piano il datore di lavoro e il lavoratore, assicurando anche al primo l’esecutività
del provvedimento, che in precedenza era propria del solo provvedimento a favore del
lavoratore;
– il richiamo che la norma pone alle “controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei
licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’art. 18 delle legge 20 maggio 1970, n. 300” è
privo di significato dirimente, poiché neppure l’azione proposta dal lavoratore è
tecnicamente una impugnativa di licenziamento, ma un’azione di accertamento negativo

-4-

della sua legittimità, con domanda di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento
del danno, così come specularmente l’azione proposta dal datore è un’azione di
accertamento positivo della legittimità del licenziamento ed implicito (e consequenziale)
accertamento che il lavoratore non ha diritto alla reintegra e al risarcimento; in altri
termini, il c.d. rito Fornero è obbligatorio per entrambe le parti e deve trovare
applicazione per tutte le controversie nelle quali si discuta della legittimità di un
licenziamento;
– la tesi che nega l’interesse ad agire del datore di lavoro, poiché la certezza della
definitività del provvedimento espulsivo è raggiunta rapidamente, con il decorso della
doppia decadenza (60 + 180 giorni ex art. 6 legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni), non è condivisibile, ove si consideri che, una volta ritenuta
l’ammissibilità del rito speciale quale l’unico utile per discutere dei licenziamenti ex art.
18 stat. lav., l’interesse ad agire in mero accertamento sussiste a fronte della situazione di
incertezza posta in essere con l’impugnazione stragiudiziale del lavoratore;
– nel caso in esame, vi è l’interesse concreto ed attuale di Costa Crociere s.p.a. ad agire in
prevenzione, non avendo la società inteso aderire alla richiesta dello Schettino di
affidare la controversia ad un Collegio Arbitrale, costituito ex art. 7 legge n. 300/70;
– sulla base del presupposto (non contestato) della iscrizione della nave Costa Concordia
presso la capitaneria di porto di Genova, è radicata ex art. 603 cod. nav. la competenza
territoriale, essendo Genova foro alternativo a Torre Annunziata;
– quanto alla domanda riconvenzionale condizionata e subordinata, formulata dal
convenuto Schettino, sebbene il c.d. rito Fornero non disciplini nella fase sommaria la
riconvenzionale (cosa che invece fa, non ammettendola, per la fase di merito, salvo il
caso in cui sia fondata su “fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda
principale”: così art. 1, comma 56), deve considerarsi che il legislatore ha riservato al rito
speciale le controversie sul licenziamento, come “monade avulsa da altri contenziosi”,
sia economici che non economici, con espressa deroga alla connessione; in tale
contesto, la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto non rientra
tecnicamente in quelle previste dall’art. 36 c.p.c.; nel caso di specie, l’oggetto
dell’accertamento della riconvenzionale riguarda gli stessi fatti costitutivi della domanda
avanzata con il ricorso da Costa Crociere s.p.a., differenziandosi dalla domanda
principale solo per le richieste consequenziali (reintegra e risarcimento); non sono
introdotti fatti diversi ed ulteriori rispetto a quelli già introdotti con il ricorso e con la
memoria di costituzione;

8. Con ordinanza depositata 1’8 febbraio 2013 il Tribunale di Torre Annunziata ha
dichiarato la litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra il giudizio dinanzi a sé proposto da
Schettino Francesco e quello “oggetto della controversia contraddistinta dal n r.g.
3591/12 pendente dinanzi al Tribunale di Genova in funzione di giudice unico del
lavoro”; per l’effetto, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Le considerazioni poste a base del decisum sono le seguenti:
a) non ricorre un’ipotesi di continenza tra le due cause (art. 39, secondo comma, c.p.c.),
ma di litispendenza (art 39, primo comma, c.p.c.): le domande rispettivamente
formulate nei due giudizi “risultano perfettamente identiche e sovrapponibili, ancorché
proposte a parti, per così dire, invertite, senza che in alcuna di esse sia dato rinvenire
uno o più elementi ulteriori e qualificanti idonei a farla ritenere più ampia dell’altra”, in
entrambi i giudizi le parti hanno chiesto, l’una, di accertare e dichiarare la legittimità del
licenziamento, l’altra, di accertare e dichiarare l’illegittimità del recesso con ordine di
reintegrazione del lavoratore e condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni;
la situazione processuale “appare, pertanto, diversa” da quelle in relazione alle quali la
Suprema Corte ha ritenuto sussistere un rapporto di continenza, con applicazione della
regola della prevenzione, tra la controversia promossa dal datore di lavoro per
l’accertamento della legittimità del licenziamento e quella instaurata dal lavoratore per la
dichiarazione di illegittimità del licenziamento, con condanna del datore di lavoro alla
reintegrazione ed al risarcimento dei danni;
b) nella consapevolezza “dell’esistenza, sia in dottrina che nella giurisprudenza di merito,
di orientamenti che ritengono inammissibile la proposizione, da parte del datore di
lavoro, di un ricorso ai sensi della c.d. legge Fomero volto a far accertare la legittimità
del licenziamento intimato al dipendente”, la trattazione della causa veniva rinviata in
attesa della decisione sul punto da parte del Giudice previamente adito; con l’ordinanza
emessa il 9 gennaio 2013 il Giudice del lavoro di Genova (anch’egli territorialmente
competente ai sensi dell’art. 603 cod. nav.) ha ritenuto ammissibili entrambe le domande
proposte dalle parti, per cui ricorrono le condizioni previste dall’art. 39, primo comma,
c.p.c. per la declaratoria della litispendenza e la cancellazione della causa dal ruolo;
-5-

– dalla ritenuta ammissibilità della riconvenzionale nel rito sommario, deriva la necessità
di concedere un termine a difesa per consentire il contraddittorio e tale termine, non
essendovi disciplina legislativa sul punto, non è regolato dall’art. 418 c.p.c. ma, attesa la
sommarietà del rito, può essere di minore durata.

9. Con ricorso notificato 1’8 marzo 2013, Schettino Francesco propone regolamento di
competenza ex art. 42 c.p.c. per chiedere che sia accertata e dichiarata la competenza del
Tribunale di Torre Annunziata a giudicare nella fase sommaria del rito introdotto con
ricorso ex art. 1, comma 48 legge n. 92/2012 e che sia disposta la prosecuzione del
giudizio dinanzi allo stesso giudice.
Gli argomenti difensivi svolti nell’impugnazione e nelle note illustrative possono così
sintetizzarsi:
a) è inammissibile nel rito sommario una pronuncia sulla competenza o litispendenza o
continenza o connessione, dovendo tale fase processuale chiudersi solo con ordinanza
di rigetto o di accoglimento della domanda (di impugnativa del licenziamento), mentre
ogni eccezione preliminare può essere sollevata o rilevata d’ufficio nella fase ordinaria di
cognizione con possibilità, per il giudice che ne ritenga i presupposti, di disporre la
sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.;
b) il datore di lavoro difetta di interesse ad agire in mero accertamento (art. 100 c.p.c.),
poiché agendo in prevenzione impedisce che il lavoratore incorra nella decadenza;
-6-

e) non vi è alcuna possibilità per il giudice successivamente adito, in caso di
litispendenza, di disporre la prosecuzione del processo a fronte dell’eventualità di una
futura dichiarazione di inammissibilità dell’azione proposta dal datore di lavoro, poiché
l’art. 39, primo comma, non attribuisce alcuna discrezionalità in tal senso, essendo la
cancellazione della causa dal ruolo un epilogo obbligato, una volta ritenuta la
litispendenza;
d) è ammissibile una decisione sulla competenza o litispendenza o continenza o
connessione nella fase sommaria di cui ai commi 47 e 48 dell’art. 1 legge n. 92/2012,
poiché escludere la possibilità di una pronuncia sulla competenza potrebbe condurre
all’emanazione di provvedimenti contrastanti nei due giudizi contemporaneamente
pendenti, tanto più ove si consideri che il legislatore ha configurato il rito sommario
come un passaggio processuale obbligatorio, che non consente una immediata
conversione del rito sommario in rito ordinario; non è estensibile a tale rito speciale il
principio affermato nell’ordinanza n. 1120 del 2012 della Corte di Cassazione – che ha
ritenuto ammissibile solo nella fase di giudizio a cognizione piena la decisione di ogni
questione afferente alla litispendenza, continenza, connessione -, trattandosi di un
principio da ritenersi limitato allo specifico ambito del procedimento sommario in
materia societaria.

10. La soc. Costa Crociere resiste con controricorso argomentando come segue:
a) è pacifico tra le parti che sia il Tribunale di Genova che il Tribunale di Torre
Annunziata sono territorialmente competenti ex art. 603 cod. nav.;
b) è documentalmente provato che i ricorsi proposti da Costa Crociere ex art. 1 comma
48 legge n. 92/2012 e art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Genova sono anteriori a
quello proposto dallo Schettino dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata e che vi è
identità tra le cause; pertanto o si verte in un’ipotesi di litispendenza o in un’ipotesi di
continenza, ma in entrambi i casi la competenza resta radicata presso il Tribunale di
Genova, previamente adito;
c) nel c.d. rito Fornero il giudizio a cognizione piena è soltanto eventuale ed attivabile
con l’opposizione contro l’ordinanza che abbia concluso la fase sommaria; tale

A-

-7-

c) il dato testuale tende ad escludere la proponibilità di un’azione di mero accertamento
in fase sommaria; questa deve concludersi con “ordinanza immediatamente esecutiva” e
tale riferimento normativo non può che alludere ad un provvedimento che abbia
efficacia esecutiva e non ad una pronuncia meramente dichiarativa;
d) la struttura del rito sommario non sembra consentire la proponibilità della domanda
riconvenzionale; nella specie il giudice adito ha sostanzialmente “creato” una nuova fase,
non prevista dal rito, concedendo un termine alla società ricorrente per replicare alla
domanda riconvenzionale e facendo slittare l’udienza, invece finalizzata ad un rapido
esame della fattispecie;
e) in realtà l’azione promossa dal datore di lavoro, sia prima che dopo l’impugnativa del
licenziamento da parte del lavoratore, non ha oggetto detta impugnativa e non potrebbe
neppure riguardare l’applicazione dell’art. 18 stat. lav.; il _petiturn, infatti, non potrebbe
che essere relativo alla legittimità del recesso nei suoi termini sostanziali e, ove non si
ammettesse la speculare domanda riconvenzionale del lavoratore, riguarderebbe
esclusivamente una pronuncia interpretativa di una norma diversa dall’art. 18 cit.;
f) ove nelle successive fasi del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Genova
dovesse ritenersi non solo che il datore non poteva agire in mero accertamento, ma che
nemmeno la domanda riconvenzionale del lavoratore era ammissibile, lo Schettino, a
causa della avvenuta cancellazione della causa dal ruolo presso il Tribunale di Torre
Annunziata per ritenuta litispendenza, resterebbe senza possibilità di vedere accertata la
legittimità o meno del proprio licenziamento e tanto in virtù di decadenza all’uopo
specificamente prevista proprio dalla legge n. 92/2012.

11. Il Pubblico Ministero, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso,
svolgendo varie considerazioni, così sintetizzabili:
a) dagli atti emergono come fatti pacifici e non contestati:
– che sia il Tribunale di Genova, sia il Tribunale di Torre Annunziata hanno competenza
per territorio ex art. 603 cod. nav. a decidere sulla controversia: il foro di Genova quale
luogo del Porto di iscrizione delle navi della società (tra le quali la Costa Concordia) ed il
foro di Torre Annunziata quale luogo ove è pervenuta al lavoratore subordinato la
lettera di licenziamento;
– che il ricorso di Costa Crociere contro lo Schettino dinanzi al Tribunale del lavoro di
Genova è stato depositato anteriormente al ricorso proposto dallo Schettino dinanzi al
Tribunale di Torre Annunziata; identico è l’oggetto dei due giudizi, entrambi instaurati
ai sensi dell’art. 1, comma 48, della legge n. 92/2012; i due ricorsi sono dunque
sovrapponibili;
b) non si versa in un’ipotesi di continenza, non essendovi in nessuna delle due cause un
petitum più ampio, pur nella condivisione dei medesimi presupposti di fatto e di diritto; si
tratta invece di un caso litispendenza, per assoluta identità di causa petendi e di petitutn;
c) la legge non pone alcun divieto al giudice della fase sommaria di decidere questioni
preliminari in tema di litispendenza, continenza e connessione di cause; ne consegue che
una interpretazione non letterale, ma logico sistematica dei commi 48, 49 e 51 dell’art. 1
lege n. 92/2012, in conformità al principio del giusto e rapido processo (art. 111,
secondo comma, Cost. e art. 6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo) consente a
quel giudice, anzi lo impone ai sensi del primo comma dell’art. 39 c.p.c., di dichiarare la
litispendenza;

15

-8-

ordinanza, ove non opposta, è idonea a formare il giudicato; ne consegue che, a tutela
del diritto di difesa ed al fine di evitare conflitto tra giudicati, anche nella fase sommaria
del procedimento ex art. 1 comma 48 1 n. 92/2012 sono delibabili e decidibili le
questioni preliminari in tema di litispendenza, continenza e connessione tra cause;
d) il precedente di legittimità richiamato da controparte (Cass. ord. n. 1120 del 2012)
non è pertinente alla fattispecie; manca infatti nella disciplina del rito ex art. 1, comma
48, legge n.92/2012 una norma come quella di cui all’art. 19 comma 3 d.lgs. n. 5/2003,
per cui ove il Giudice ritenga che l’oggetto della causa o le difese svolte dal convenuto
richiedano una cognizione non sommaria deve disporre la prosecuzione del giudizio con
il rito societario della cognizione piena come statuito nel citato precedente.

RITENUTO IN DIRITTO
12. Il provvedimento del Tribunale di Torre Annunziata ha statuito sulla sola
competenza ed è stato impugnato con regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., affinché
questa Corte – cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e
della competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna
(panprocessuale) – determini in modo definitivo quale sia il giudice competente per la
causa (Cass. n.6657/99, 13768/2005,14405/08), con pronuncia che non consente di
porre ulteriormente in discussione, eventualmente anche sotto profili diversi, le
questioni di competenza.
13. Come risulta documentalrnente, Costa Crociere s.p.a ha attivato dinanzi al Giudice
del lavoro del Tribunale dì Genova, con ricorso ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012,
depositato il 18 ottobre 2012, un giudizio di accertamento della validità e legittimità del
licenziamento intimato a Schettino Francesco il 19 luglio 2012.
Il lavoratore, costituendosi in giudizio, ha eccepito — per quanto interessa in questa
sede – la carenza di interesse ad agire della società e rinutilizzabilità, per la stessa, del
rito Fomero”; ha altresì proposto domanda riconvenzionale, condizionata e
-9-

d) nessun pregiudizio può derivare al diritto di difesa del lavoratore (art. 24 Cost.),
perché l’ordinamento appresta, quale strumento di tutela avverso la pronuncia di
litispendenza, il regolamento necessario di competenza di cui all’art. 42 c.p.c.;
e) pur nell’incertezza della dottrina, deve ritenersi che anche a seguito delle modifiche
introdotte con la c.d. legge Fomero sia ancora ammissibile l’azione di mero
accertamento della legittimità del licenziamento proposta dal datore di lavoro, in quanto
il procedimento speciale introdotto dalla nuova legge non ha influito sugli approdi
giurisprudenziali pregressi; il nuovo rito non è finalizzato alla reintegrazione del
lavoratore o ad evitare risarcimenti lievitanti nel tempo, ma ad accelerare la definizione
del contenzioso che insorge a seguito di un licenziamento cui sia applicabile l’art. 18 stat.
lav.; il comma 47 dell’art. 1, facendo riferimento alle controversie aventi ad oggetto
l’impugnativa del licenziamento, non individua alcun soggetto che dal rito dovrebbe
avvantaggiarsi, come invece avviene per l’art. 28 stat. lav., con ciò manifestando la
neutralità della ratio della legge, in quanto il vantaggio del processo celere non è di una
delle parti, ma di entrambe.

14. Segnatamente, rispetto alla domanda di accertamento della legittimità del
licenziamento proposta da Costa Crociere s.p.a. in data 18 ottobre 2012 con ricorso ex
art. 1, comma 48, legge n. 92/2012 al Tribunale di Genova è speculare la domanda
proposta con il medesimo rito dallo Schettino dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata
in data 26 novembre 2012, quest’ultima con un più ampio petitum, in quanto integrata
dalle ulteriori richieste riconducibili alla disciplina sostanziale di cui all’art. 18 stat. lav.;
questa domanda è, a sua volta, di tenore identico a quella rìconvenzionale, condizionata
e subordinata, proposta dal lavoratore lo stesso giorno 26 novembre 2012 dinanzi al
Tribunale di Genova. Tali sono i petita delle domande formulate dalle parti nei giudizi
introdotti ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012. La domanda di mero accertamento è
stata azionata da Costa Crociere anche mediante il rito ordinario di cognizione ex art.
414 c.p.c. con ricorso depositato in data 22 ottobre 2012, anteriormente alle domande
(principale e riconvenzionale) avanzate dallo Schettino.
15. Si pongono, dunque, nella vicenda all’esame questioni di interferenza tra le azioni
esperite da ciascuna delle parti a mezzo del rito speciale di cui all’art. 1, commi 47, 48 e
49 legge n. 92/2012 e tra queste e quella proposta dal datore di lavoro con il rito
ordinario di cui all’art. 414 c.p.c.. In tale contesto, ad avviso del Collegio, sembra avere
carattere logico pregiudiziale la questione della ammissibilità o proponibilità o

subordinata, avente ad oggetto: l’accertamento della inesistenza e/o nullità e/o
inefficacia e/o illegittimità e/o ingiustificatezza del licenziamento; domanda di
reintegrazione nel posto di lavoro e di condanna della società al risarcimento del danno
commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della
effettiva reintegra. La medesima domanda ha formato oggetto della domanda proposta
in via principale dal medesimo Schettino in data 26 novembre 2013 dinanzi al Tribunale
di Torre Annunziata con ricorso ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012.
Risulta inoltre che la soc. Costa Crociere, sempre davanti al Tribunale di Genova, ha
proposto “cautelativamente” altro ricorso ex art. 414 c.p.c. in data 22 ottobre 2012, di
contenuto identico a quello proposto ex art. 1, comma 48 legge n. 92/2012. In tale
giudizio, il resistente Schettino ha eccepito l’inammissibilità dell’avverso ricorso e, in
subordine, la litispendenza e/o la continenza tra la stessa causa e quella anteriormente
proposta da Costa Crociere ex art. 1, comma 48 legge n. 92/2012 al Tribunale di
Genova il 18 ottobre 2012.

16. Il Giudice del provvedimento impugnato ha ritenuto sussistere un’ipotesi di
litispendenza tra il giudizio innanzi a sé proposto e quello pendente dinanzi al Tribunale
di Genova e, ai sensi dell’art. 39, primo comma, c.p.c., ha disposto la cancellazione della
causa dal ruolo. Nel pervenire a tale soluzione, ha affermato che l’identità deve essere
ravvisata nella sovrapponibilità delle due domande al momento della decisione, alla
stregua di una valutazione che include necessariamente (solo così potendosi ravvisare
identità di domande) quella proposta in via riconvenzionale. Così facendo – e poiché il
momento determinativo della “pendenza” è dato, nei procedimenti che si introducono
con ricorso, dalla data del deposito (art. 39, terzo comma, a seguito delle modifiche
introdotte dall’art. 45, comma 3, lett. c) della legge 18 giugno 2009, n. 69) -, ha ritenuto
che la “prevenzione” sia segnata dal momento del deposito del ricorso di Costa Crociere
nelle forme del rito speciale dinanzi al Tribunale di Genova (18 ottobre 2012). Tale
opzione interpretativa ha escluso che nella specie ricorra un’ipotesi di litispendenza
parziale; del pari è stata esclusa la continenza tra le due cause proposte dinanzi ai diversi
giudici, intendendo quella di mero accertamento quale minus compreso nella domanda di
impugnativa proposta ex art. 18 stat. lav. proposta in via principale dal lavoratore,
poiché, se così fosse stato, sarebbe stata disposta la translatio iudicii e non la cancellazione
della causa dal ruolo.
In tutti i casi ipotizzabili nel coacervo delle intersezioni tra i diversi procedimenti e,
comunque per l’individuazione del momento che determina la “prevenzione” ai sensi
dell’ art. 39, terzo comma, c.p.c., ai fini della pronuncia sulla litispendenza e/o
continenza e/o connessione, rileva la definizione dell’oggetto specifico del giudizio
introdotto ex art. 1, comma 47, legge n. 92/2012 e la precisazione dei soggetti che tale
rito possono attivare. D’altra parte, che tale sia lo snodo dei successivi passaggi logicogiuridici per la risoluzione delle questioni preliminari di rito è circostanza su cui tutte le
parti convergono, avendo ampiamente argomentato al riguardo.

“fruibilità” dell’azione di mero accertamento proposta da parte datoriale a mezzo del c.d.
rito Fornero, dalla cui risoluzione dipende anche l’esito dell’ulteriore questione
interpretativa concernente l’ammissibilità in fase sommaria della domanda
riconvenzionale proposta dal lavoratore ai sensi dei citati commi 47, 48 e 49 legge n
92/2012.

17. In dottrina e nelle prime applicazioni della giurisprudenza di merito sono emerse
diverse indicazioni interpretative, con esiti contrastanti.
a) Se può dirsi sostanzialmente comune l’affermazione che il rito di cui all’art. 1, commi
47 e segg. legge n. 92/2012 sia un procedimento speciale per alcune controversie relative
ai licenziamenti, strutturato in una fase a cognizione sommaria (commi 48 e 49), in un
eventuale primo grado a cognizione piena introdotto con un’opposizione (comma 51 e
segg.), ed in un giudizio di secondo grado introdotto da un reclamo (commi 58 e segg.),
una prima questione – che direttamente interessa anche il presente giudizio – è, come già
detto, se sia ammissibile nella fase sommaria il rilievo di questioni di rito. Da un lato si
eccepisce – come sostenuto dalla difesa dello Schettino – che è inammissibile nel rito
sommario siffatto accertamento, non potendo il procedimento concludersi con
pronuncia in rito, ma solo con un’ordinanza di rigetto o di accoglimento della domanda
(di impugnativa del licenziamento), per cui l’unica sede in cui fare rilevare tali questioni
sarebbe la fase ordinaria di cognizione.
Si oppone a tale argomento che nel c.d. rito Fornero il giudizio a cognizione piena è
soltanto eventuale ed attivabile con l’opposizione, di talché se l’opposizione non viene
proposta l’ordinanza conclusiva della fase sommaria è idonea a formare il giudicato, con
l’ulteriore conseguenza che, per consentire l’esercizio dei diritti di difesa ed anche al fine
di evitare il conflitto tra giudicati, dovrebbe ammettersi il rilievo (e la decisione) delle
questioni preliminari in tema di litispendenza, continenza e connessione tra cause.
Si è pure osservato in dottrina che, se è facile in negativo escludere la funzione cautelare
di tale rito, non è chiaro se si tratti di un procedimento sommario senza efficacia
decisoria, la cui funzione è solo quella di creare un titolo esecutivo, ovvero al contrario
se si tratti di un procedimento a cognizione speciale, la cui funzione è quindi quella di
risolvere la controversia, stabilendo una volta per tutte – e pertanto con l’efficacia
propria del giudicato (art. 2909 c.c.) – i diritti e gli obblighi scaturenti dall’accertamento
della legittimità/illegittimità del licenziamento.
b) La giurisprudenza di legittimità formatasi anteriormente alla riforma aveva sempre
affermato l’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) con azione di mero accertamento da parte
– 12 –

Va inoltre osservato che il provvedimento impugnato, nel pervenire alla declaratoria di
litispendenza, ha superato positivamente la questione dell’ammissibilità delle questioni
preliminari di rito nella fase sommaria, questione anch’essa allo stato controversa.

bl) Si argomenta, da chi sostiene l’improponibilità di tale domanda nel nuovo rito, che
vi è un argomento testuale, in quanto il comma 47 indica le “impugnative di
licenziamento nelle ipotesi regolate dall’art. 18” stat. lav. e tale norma regola le
conseguenze del licenziamento illegittimo, reintegra nel posto di lavoro e risarcimento
del danno, di modo che in tale alveo non può rientrare la domanda di accertamento
della legittimità del licenziamento proposta dal datore, che non è impugnativa del
licenziamento.
Lo stesso interesse ad agire in mero accertamento potrebbe risultare dubbio, in quanto
se il lavoratore non propone la domanda entro centottanta giorni si crea una fattispecie
secondaria (costituita da licenziamento + inerzia del dipendente) idonea a produrre gli
stessi effetti di un licenziamento valido ed efficace. L’azione del datore impedirebbe il
perfezionarsi di tale fattispecie, facendo apparire poco giustificabile una domanda “in
prevenzione” da costui proposta.
L’interpretazione che consente al datore di lavoro di avvalersi del mezzo specifico
contrasta con la necessità di una interpretazione non estensiva del rito speciale e con la
sua funzione acceleratoria, anche perché non si potrebbe evitare dì riconoscere al
lavoratore la facoltà di proporre una domanda ríconvenzionale nella stessa fase
sommaria, ma a tale opzione sembra poi contrastare la previsione normativa che
contempla tale possibilità (nei limiti di cui al comma 56 dell’art. 1) solo nella successiva,
e meramente eventuale, fase del giudizio a cognizione piena.
La fase sommaria deve concludersi con un’ordinanza immediatamente esecutiva” e
tale riferimento normativo non può alludere ad una pronuncia meramente dichiarativa.
b2) L’opposta tesi osserva che l’argomento letterale è superabile ove si consideri che il
comma 47 fa riferimento alle “controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei
licenziamenti” e che il comma 48 usa l’espressione “la domanda…si propone”, così
disponendo che la disciplina dettata dai commi successivi attiene alla categoria delle
controversie da essi contemplata. Ciò trova spiegazione nella ratio perseguita dal

psf

– 13 –

del datore di lavoro ogni qual volta ricorra una situazione di incertezza relativa a diritti o
rapporti giuridici ed, in particolare, aveva ritenuto ammissibile la domanda diretta
all’accertamento della legittimità del licenziamento, ravvisando, rispetto alla domanda di
impugnativa del licenziamento proposta dal lavoratore, un rapporto di continenza ai
sensi dell’art. 39 secondo comma, c.p.c. (da ultimo, Cass. n. 7096/2012).

18. Come è dato riscontrare dal riferito quadro di opinioni espresse dalla dottrina ed
emergenti dalle prime applicazioni della giurisprudenza di merito, sono molteplici gli
aspetti problematici che scaturiscono dall’accoglimento dell’una o dell’altra tesi
interpretativa, con conseguenti implicazioni processuali e problemi di coordinamento in
presenza, come è avvenuto nel caso di specie, di una pluralità di cause introdotte sia con
il rito speciale di cui all’art. 1, comma 47, legge n. 92/2012, sia attraverso il giudizio
ordinario di cognizione ex art. 414 c.p.c., con evidenti implicazioni sul fronte della
litispendenza, continenza o connessione di cause.
La novità dei temi processuali, sui quali non sono ancora intervenute pronunce di
questa Corte, e l’idoneità delle questioni a riproporsi in altri giudizi, nonché la
delicatezza degli argomenti, che attengono al corretto uso degli strumenti processuali
apprestati dall’ordinamento ed alle azioni esperibili in caso di licenziamento, fanno
apparire le questioni – nell’avviso di questo Collegio – come di massima di particolare
importanza nei termini di cui all’art. 374, secondo comma, seconda parte, c.p.c., tali cioè
da richiedere una pronuncia a Sezione Unite che possa anticipare, prima ancora che i
riferiti contrasti ermeneutici sfocino in altrettanti giudizi di cassazione, un sicuro
orientamento ed assicuri, attraverso la pronuncia del massimo organo di questa Corte,
– 14 –

legislatore: le cause di licenziamento ove si invoca l’applicazione dell’art. 18 legge n.
300/70 ricevono una corsia preferenziale obbligatoria, la cui scelta non rientra nella
disponibilità delle parti, ma corrisponde ad un interesse pubblico sovraordinato, quello
di assicurare la celerità dei processi ex art. 111 Cost.. A differenza del procedimento di
cui all’art. 28 stat. lav., qui il mezzo non è posto a tutela di una sola delle parti, ma di
entrambe.
L’interesse ad agire con il rito accelerato sussiste anche in capo al datore di lavoro, il
quale ha necessità di rimuovere l’incertezza del provvedimento di recesso al fine di
organizzare stabilmente la propria azienda.
Potrebbero ingenerarsi problemi in caso di coordinamento in caso di duplicità di cause
presentate contemporaneamente, anche davanti a giudici diversi, l’una con il rito
accelerato e l’altro con il rito ordinario.
La previsione della esecutività dell’ordinanza che chiude la fase sommaria (comma 49)
è testualmente prevista anche nel caso di rigetto del ricorso del lavoratore e quindi non è
diretta ad assicurare la stabilità della reintegrazione nel posto di lavoro, ma a dare
certezza al rapporto e alla sua risoluzione.

quell’uniformità di interpretazione che è principio portante del nostro ordinamento
giuridico.
In considerazione di quanto precede, si pone l’esigenza di rimettere gli atti al Primo
Presidente affinché valuti se investire delle questioni sopra evidenziate le Sezioni Unite.

La Corte dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente perché valuti
l’opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2014
Il Presidente

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA