Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3838 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3838 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso 6245-2014 proposto da:
LESSONA PIERANGELO O PIERO, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 43, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI NERVI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PIER GIACOMO GRIGNOLIO;
– ricorrente contro

CATTANEO SANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
2017
2433

ENNIO

QUIRINO

VISCONTI

20,

presso

lo

studio

dell’avvocato NICOLA DOMENICO PETRACCA, rappresentato e
difeso dagli

avvocati ALBERTO SAVOINI,

ANGELICA

SAVOINI;
controricorrente –

avverso la sentenza n. 2466/2013 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 16/02/2018

di TORINO, depositata il 24/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 11/10/2017 dal Consigliere ANTONINO
SCALISI.

ì

RG. 6245 del 2014 Lessona Piero- – Cattaneo Sandro

Fatti di causa
Lessona Piero, con ricorso del 3 marzo 2014, ha chiesto a questa
Corte la cassazione della sentenza n. 935 del 2010, con la quale
la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza n. 388 del
2009 del Tribunale di Vercelli che aveva rigettato la domanda di
risoluzione del contratto preliminare stipulato il 3 giugno 1993
tra Lessona (promissario acquirente) e Cattaneo Sandro

(promittente venditore) nonché la domanda riconvenzionale del
sig. Lessona in quanto già proposta in altra causa definita con
sentenza della Corte di Cassazione n. 7383 del 2007 e la
domanda dello stesso Lessona per usucapione ex art. 1159 cod.
civ. per l’assenza in capo al promissario acquirente del possesso
ad usucapionem. La vicenda ha origine da un contratto
preliminare di vendita avente ad oggetto alcune unità immobiliari
del quale il Cattaneo chiedeva la risoluzione per grave
inadempimento del promissario acquirente Lessona, non avendo
questi corrisposto l’intera somma pattuita nei termini concordati
e il Lessona chiedeva in via riconvenzionale l’esecuzione forzata
in forma specifica del contratto preliminare e, in subordine, che
venisse dichiarata l’intervenuta usucapione ex art. 1159 cod. civ.
Riferiva l’attore che tra le parti si era già svolto altro giudizio tra
le stesse parti e avente ad oggetto lo stesso contratto
preliminare laddove il Lessona aveva chiesto l’esecuzione forzata
in forma specificct, del contratto di cui si dice. Tale giudizio si
sarebbe concluso con K sentenza emessa dalla Corte di
Cassazione e dal quale risulta che sono state rigettate tutte le
domande proposte in quel giudizio.
Secondo la Corte di Appello di Torino, la sentenza passata in
giudicato che concludeva il primo giudizio, appena richiamato,
non precludeva il presente giudizio, posto che la sentenza
passata in giudicato aveva accertato un reciproco

\ i

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inadempimento e sulla base del reciproco inadempimento aveva
rigettato sia la domanda di risoluzione e sia la domanda di
esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 cod.
civ.
Pertanto, nel presente giudizio correttamente il Tribunale:
a)

ha proceduto alla comparazione degli inadempimenti e,

acquirente non fosse tale da giustificare la risoluzione del
contratto,

integrando,

piuttosto,

l’esercizio

del

diritto

riconosciuto ex art. 1460 cod. civ.b) ha rigettato la domanda di esecuzione forzata ex art. 2932
cod. civ. perché sul punto si era formato il giudicato, in ragione
della precedente sentenza. Né il fatto nuovo dedotto, cioè la
morte in Vercelli della usufruttuaria poteva legittimare la
riproposizione della domanda di esecuzione in forma specifica i
perché il decesso dell’usufruttuaria è stato allegato con la
comparsa di costituzione in appello e non invece come avrebbe
dovuto essere nella comparsa di costituzione in Tribunale e quel
decesso non era un fatto nuovo intervenuto tra i due gradi del
giudizio.
c) ha rigettato la domanda di usucapione avanzata dal Lessona
perché mancava il presupposto dell’usucapione e, cioè, il
possesso del bene, posto che, anche la consegna del bene prima
del contratto definitivo non comporta il trasferimento del
possesso, ma la costituzione di una detenzione.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta per tre motivi.
Cattaneo Sandro ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
1.= Lessona Piero lamenta:
a) Con il primo motivo del ricorso, l’omessa insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
2

correttamente, ha stabilito che l’inadempimento del promissario

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per il giudizio. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte
distrettuale ha ritenuto che il “fatto nuovo”, la morte
dell’usufruttuaria non fosse stata eccepito con la comparsa di
costituzione avanti al Tribunale e, non essendo fatto nuovo, non
avrebbe potuto essere eccepito in sede di appello, perché non ha
tenuto conto che la stessa Corte nell’esposizione del fatto aveva

data 6 marzo 2002 l’usufruttuaria (così come evidenziato fin
dalla comparsa di costituzione in primo grado e non con testato
da Cattaneo) (…..)”.
b) Con il secondo motivo, l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Secondo il ricorrente, la circostanza del decesso
dell’usufruttuaria risultava dalla documentazione prodotta nel
primo grado di giudizio e, specificamente, dalla produzione dalla
produzione dei certificati catastali nei quali si leggerebbe “dati
derivanti dal ricongiungimento di usufrutto del 6 marzo 2002 n.
3807. 1/2007 in atti del 16 luglio 2007 (prot. VC 0136861) RU di
Vegetti Elvira (…)”. La notizia del decesso dell’usufruttuaria,
specifica il ricorrente, è stata conosciuta attraverso le visure
catastali e, dunque, ancor prima della costituzione in giudizio.
Pertanto, la circostanza è stata evidenziata fin dalla costituzione
in giudizio in primo grado davanti al Tribunale di Vercelli.
1.1.= Entrambi i motivi, che per la loro innegabile connessione
vanno esaminati congiuntamente, sono inammissibili.
Va qui evidenziato che il tenore delle censure, richiama, in vero,
il testo dell’art. 360 cod. proc. civ. n. 5, nella versione anteriore
alla riforma introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito
con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. norma, nel
caso, non più applicabile, trattandosi di sentenza depositata il 24
dicembre 2013, quindi, dopo l’entrata in vigore della precitata

ammesso “(…..) specificando che essendo venuta a mancare in

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novella, la quale ha introdotto una disciplina più stringente,
limitata la possibilità della denuncia dei vizi di motivazione che
consentono l’intervento della Corte di Cassazione, solo al caso di
“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti”. Il cambiamento operato dalla
novella è netto, dal momento che dal previgente testo dell’art.

“insufficienza” ed alla “contraddittorieta”, ma, addirittura, la
stessa parola “motivazione”. Può quindi affermarsi che la nuova
previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, legittima solo la censura per
“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti”, non essendo più consentita la
formulazione di censure per il vizio di “insufficiente” o
“contraddittorietà” della motivazione. Nè a diverso opinamento
può pervenirsi nella considerazione che la censura per “omessa,
insufficiente o contraddittorietà della motivazione”, potrebbe
trovare ingresso, dando prevalenza all’aspetto sostanziale più
che a quello letterale e formale del mezzo e, quindi,
prescindendo dalla inidoneità della formulazione, ostandovi
l’evidente prospettiva della novella, introdotta dal Legislatore al
fine di ridurre l’area del sindacato di legittimità sui “fatti”,
escludendo in radice la deducibilità di vizi della logica
argomentazione (illogicità o contraddittorietà), che non si
traducano nella totale incomprensibilità dell’argomentai -e. In
buona sostanza, ciò che rileva, in base alla nuova previsione, è
solo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è
stato oggetto di discussione tra le parti, cioè la pretermissione di
quei dati materiali, acquisiti e dibattuti nel processo, aventi
portata idonea a determinare direttamente un diverso esito del
giudizio.

360 c.p.c., n. 5, viene eliminato non solo il riferimento alla

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1.2.= E, comunque, la circostanza dedotta non risulta né
dall’atto di costituzione (dell’attuale ricorrente) davanti al
Tribunale nédalla sentenza del Tribunale stesso. Insufficiente al
riguardo è il semplice richiamo della circostanza di cui si dice
contenuto nell’esposizione dei fatti della sentenza impugnata,
perché ciò non è dimostrativo che quell’espressione fosse il

sia, il riportare quanto dichiarato dalla parte nel proprio atto di
costituzione, tanto più che la verifica e/o il riscontro degli atti
viene (e deve essere) effettuato nel momento in cui viene
assunta una decisione. Piuttosto, in modo chiaro e senza
equivoci la Corte distrettuale ha avuto modo di precisare “(….) il
motivo non può trovare accoglimento per la semplice e
dirimente ragione che il decesso dell’usufruttuaria è stato
allegato per la prima volta non nella comparsa di costituzione
davanti al Tribunale, bensì nella comparsa di costituzione in
appello e non trattandosi di fatto nuovo sopravvenuto tra i due
gradi di giudizio e, per altro, come ammesso dallo stesso
appellato, da lui già conosciuto, è circostanza tardivamente
proposta, e per questo, non ammissibile (….)”. Appare del tutto
evidente, dunque, che la Corte distrettuale, prima di assumere la
decisione di cui si dice, dà atto di aver esaminato e valutato i
dati del processo ed, in particolare, l’atto di costituzione davanti
al Tribunale, e soprattutto di aver verificato che la circostanza
più volte richiamata aveva trovato ingresso solo nel giudizio di
appello. Il fatto, poi, che il ricorrente avesse conosciuto, a
seguito di visure catastali, prima della costituzione in giudizio
davanti al Tribunale, la circostanza del consolidamento del diritto
domenicale non elimina il fatto che tale circostanza non abbia
formato oggetto di specifica argomentazione e, soprattutto, che
non sia stata posta a fondamento della domanda

risultato di una verifica degli atti e non invece, come sembra che

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riconvenzionale, né al momento della costituzione, nè durante
l’istruttoria nel primo grado del giudizio.
2.= Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio. Secondo il ricorrente
avrebbe errato la Corte distrettuale nell’aver rigettato la

effetti obbligatori si trasmette esclusivamente la detenzione e
non il possesso perché non avrebbe tenuto conto che nella
promessa di vendita era chiaramente specificato che il possesso
di alcuni beni sarebbe passato a parte acquirente con il rogito,
mentre di altri beni (alloggio piano terra e laboratorio) sarebbe
passato a parte acquirente con il pagamento del mese di
settembre e tale pagamento è stato effettuato. Pertanto,
considerata la chiara indicazione della promessa vendita almeno
per alcuni beni il promissario acquirente avrebbe avuto il
possesso utile ad usucapire la proprietà di quei beni.
2.1.= Il motivo è inammissibile, posto che la tesi dell’usucapione
di una sola parte dei beni oggetto del preliminare di vendita
integra questione nuova, non dedotta nel pregresso grado di
giudizio, così come estranea agli specifici motivi dell’appello
incidentale risulta la lamentata erronea interpretazione del dato
testuale del preliminare del 3 giugno 1993.
Generica, infine, risulta la contestazione che non si trattasse di
detenzione correlata a contestuale comodato.
In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del
principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., condannato a
rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio
di cassazione. Il Collegio dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma
1 quater del DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo

domanda di usucapione, assumendo che nel preliminare ad

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di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Per Questi Motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare a
parte controricorrente le spese del presente giudizio di
cassazione che liquida in C. 3.200,00, di cui C. 200,00 per

accessori come per legge; dà atto che, ai sensi dell’art. 13
comma 1 quater del DPR 115 del 2002 sussistono i presupposti
per il versamento da parte dee ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
Civile di questa Corte di Cassazione 1’11 ottobre 2017.
Il Presidente

Fluvazio
Vai

o Giudiziario
NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

16

esborsi, oltre spese generali pari al 15% dei compensi ed

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