Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3838 del 16/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 16/02/2011), n.3838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5807-10 proposto da:

NORDLAND S.R.L., in persona del legale rappresentante pro torpore,

elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele Secondo n.

326, presso lo studio degli avvocati Scognamiglio Renato e Gaudio

Scognamiglio, che la rappresentano e difendono per procura a margine

del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

nonchè

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Lelio Maritato, Antonino Sgroi e

Luigi Caliulo, per procura in calce al controricorso;

avverso la sentenza n. 2318/2008 della Corte d’appello di Roma,

depositata in data 23.02.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17.12.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FEDELI Massimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- G.G. conveniva dinanzi al giudice del lavoro di Roma Nordland s.r.l. esponendo di essere stato alle sue dipendenze quale addetto all’albergo dalla stessa gestito e di essere stato licenziato; chiedeva che fosse dichiarata rillegittimità del recesso e che il datore fosse condannato alla reintegrazione, al pagamento di differenze retributive ed al risarcimento del danno.

Parallelamente Nordland s.r.l. proponeva opposizione ad un decreto ingiuntivo richiesto dall’INPS per il pagamento di contributi omessi in relazione alla posizione del G..

Riunite le due cause ed emanata ordinanza in favore del lavoratore per il pagamento del trattamento di fine rapporto (offerto dal datore pari ad Euro 39.000), il primo giudice accoglieva il ricorso del G. limitatamente alle differenze non prescritte (pari ad Euro 47.000) ed al risarcimento del danno (liquidato equitativamente in Euro 25.000); rigettava, invece, l’opposizione al decreto ingiuntivo.

2.- Proponevano appello Nordland in via principale e G. in via incidentale. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 23.2.09, rigettava l’impugnazione principale – proposta nei confronti tanto del lavoratore che dell’INPS – ed accoglieva parzialmente quella incidentale, condannando Nordland al pagamento della somma ulteriore di Euro 1292 a titolo di differenze retributive.

3.- Avverso questa sentenza Nordland proponeva ricorso per cassazione.

Svolgeva attività difensiva solo l’INPS. Il consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la quale è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti.

4.- Quanto all’impugnazione proposta nei confronti del dipendente, deve osservarsi che nel giudizio di appello il G. aveva eletto domicilio in Roma, presso lo studio dei suoi difensori avvocati Angelo Fede ed Alessandro Caso, per cui la società ricorrente presso detto domicilio tentò la notifica del ricorso per cassazione.

L’Ufficiale giudiziario in data 23.2.10 (ultimo giorno utile), tuttavia, non notificò l’atto, redigendo la seguente relazione di notifica “non potuto notificare avendo appreso che i domiciliatari indicati non sono più i procuratori del destinatario, rifiutando, pertanto, l’atto”.

Il Collegio, in ragione del combinato disposto degli artt. 85 e 138 c.p.c., ritiene che tale notifica sia idonea ad attivare il contraddittorio nei confronti del G.. L’art. 85, infatti, dispone la prorogatio dei poteri del difensore nel caso che egli abbia rinunziato alla procura o che la procura gli sia stata revocata. L’art. 138, inoltre, dispone che se il destinatario rifiuta di ricevere la copia e tale circostanza risulta dalla relazione dell’ufficiale giudiziario, la notificazione si considera effettuata a mani proprie.

Deve, dunque, ritenersi che il procuratore domiciliatario del G., nonostante il venir meno della procura rilasciata per il giudizio di merito, abbia validamente ricevuto il ricorso per cassazione.

5.- Tanto premesso, non ricorrendo le condizioni previste dall’art. 375 c.p.c. per la decisione in camera di consiglio, la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla Sezione Lavoro per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011

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