Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3837 del 18/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3837 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 9155-2012 proposto da:
CASTALDO ANTONIO(CSTNTN65A26F839Hi elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ENRICO MEDI 11, presso lo studio dell’avvocato CATALANO SILVIA,
rappresentato e difeso dall’avvocato DE SARNO SALVATORE, giusta procura alle liti
a margine del ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO ALIMENTARI GI.VA. SAS di AUTORINO ANDREA (n. 33/2010)
nonché in estensione di ANTONIO CASTALDO (n. 100/2011) in persona del
Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 33, presso lo
studio dell’avvocato VENEZIANO SIMONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
PERSICO LIVIO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente nonchè contro
AUTORINO ANDREA in proprio;

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Data pubblicazione: 18/02/2014

- intimato avverso la sentenza n. 30/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 27.1.2012,
depositata il 21/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2013 dal

E’ stata depositata la seguente relazione:
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 21.2.012, ha respinto il reclamo
proposto da Antonio Castaldo contro la sentenza del tribunale che lo aveva
dichiarato fallito in estensione, ai sensi dell’art. 147 I. fall., quale socio
accomandatario occulto della Alimentari GI,VA. S.a.s. di Autorino Andrea.
La sentenza è stata impugnata dal Castaldo con ricorso per cassazione con il quale
il ricorrente richiama integralmente le difese già svolte in sede di reclamo.
Il ricorso, che si compone di 233 pagine e che è articolato attraverso l’assemblaggio,
in fotocopia, di tutti gli atti di parte dei precedenti gradi di merito e di tutti i documenti
ad essi allegati, appare inammissibile.
Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (per tutte Cass. S.U.
n.16628109), la prescrizione contenuta nell’art. 366 n. 3 c.p.c. , secondo la quale il
ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione
sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando, come avvenuto nel
caso di specie, il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda
processuale, né accenni all’oggetto della controversia, ma si limiti ad allegare —
mediante assemblaggio o spillatura- il testo integrale di tutti gli atti processuali,
rendendo particolarmente difficoltosa l’individuazione della materia del contendere e
contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la
comprensione dell’oggetto della pretesa e del contenuto della decisione impugnata
in immediato coordinamento con i motivi di censura.
Tanto potrebbe essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p c.
Va preliminarmente dato atto che il Fallimento della Alimentari Giva s.a.s. di Autorino
Andrea ha depositato tempestivo controricorso.
Il collegio, letta la relazione, ne condivide le conclusioni, non contraddette dalle
argomentazioni svolte dal Castaldo nella memoria depositata, atteso che la tecnica
di redazione del ricorso rende estremamente difficoltoso, se non impossibile,
individuare le questioni controverse e distinguere, nell’ambito di tutte le difese svolte
dal ricorrente, quali siano le critiche che egli rivolge specificamente alla sentenza
d’appello.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali, che liquida in € 2600, di cui € 100 per esborsi, \oltre accessori di
legge.
Roma, 5 novembre 2013

Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO

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