Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3837 del 18/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 18/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3837
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Maria Ida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
D.F.N.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania (Napoli – Sez. Staccata di Salerno), Sez. 2, n. 289/2/05 del
30 giugno 2005, depositata il 21 marzo 2006, notificata il 28 aprile
2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla
relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso relativo ad una controversia concernente una richiesta del contribuente di rimborso dell’IRAP per difetto del presupposto impositivo, richiesta ritenuta infondata in primo grado e accolta in appello;
Visto che il ricorso poggia su due motivi con 1 quali si denuncia: a) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e art. 132 c.p.c., nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione ad una supposta incomprensibilità della ratio decidendi; b) violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, , nonchè vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell’autonoma organizzazione;
Ritenuto che il ricorso sia inammissibile in relazione all’astrattezza del quesito di diritto formulato con il quale si chiede tautologicamente di affermare se, con riguardo alle attività di lavoro autonomo, la nozione di autonoma organizzazione implichi necessariamente impiego di capitali, beni strumentali e lavoro altrui oppure sia sufficiente comunque la produzione di un valore aggiunto inteso come nuova ricchezza creata dalla singola unità produttiva.
Inoltre non è indicato il fatto controverso relativamente al quale è denunciata l’omessa motivazione.
Ritenuto che non debba provvedersi sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010