Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3837 del 16/02/2018
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3837 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso 16888-2014 proposto da:
ALBERONI S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
GIULIO CESARE 14 A/4, presso lo studio dell’avvocato
GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ALFREDO BIANCHINI;
– ricorrente contro
2017
2311
9A
COMUNE DI VENEZIA,
in persona del Commissario
Prefettizio, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B.
TORTOLINI 34, presso lo studio dell’avvocato NICOLO’
PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati GIUSEPPE VENEZIAN, MAR -bit BALLARIN, NICOLETTA
ONGARO, ANTONIO IANNOTTA;
Data pubblicazione: 16/02/2018
- controricorrente avverso la sentenza n. 1535/2013 della CORTE D’APPELLO
dl VENEZIA, depositata il 24/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO.
Rilevato che :
è stata impugnata dalla Società di cui in epigrafe
la
sentenza n. 1535/2013 della Corte di Appello di Venezia
con ricorso fondato su quattro ordini di motivi e resistito
con controricorso del Comune intimato.
fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue .
L’impugnata sentenza ha rigettato l’appello proposto
avverso la sentenza n. 1707/2009 del Tribunale di Venezia
che aveva rigettato l’opposizione proposta dall’odierna
società ricorrente avverso ordinanza-ingiunzione per il
pagamento della somma di euro 30mila a titolo di penale
per il ritardo nell’esecuzione dell’obbligo di abbattimento di
manufatti edilizi assunto in relazione alla realizzazione di
una complesso sportivo.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consi-glio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Entrambe le parti in causa hanno depositato memoria.
Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di
violazione e falsa applicazione di legge ed omesso esame di
un fatto decisivo.
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Giova, anche al fine di una migliore comprensione della
2.-
Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
violazione e falsa applicazione di legge ed omesso esame di
un fatto decisivo.
3.-
Con il terzo motivo si lamentala violazione e falsa
4.-
Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di
violazione di legge ed omesso esame di un fatto decisivo.
5.-
I suddetti motivi, data la loro comune ratio, possono
essere trattati unitariamente.
Gli stessi ripropongono, tutti, le medesime doglianze già
poste a fondamento dei motivi di opposizione all’oridnanzaingiunzione, prima, e di appello, poi.
I medesimi (ripetitivi) motivi nulla aggiungono di nuovo
rispetto a quanto già esaminato nei precedenti gradi del
giudizio con le decisioni dei Giudici del merito.
Tutti gli stessi motivi qui in esame neppure forniscono
elementi tali da indurre a ritenere l’erroneità della decisione
oggi gravata innanzi a questa Corte o, almeno, il fatto che
l’impugnata sentenza non sia stata adottata in modo
conforme alla giurisprudenza di que s ta Corte.
Peraltro ( e conclusivamente) l’impugnata sentenza ha fatto
buon governo delle norme di diritto e dei principi
ermeneutici applicabili nella fattispecie allorchè ha dovuto
constatare (né poteva fare altrimenti) che agli atti risultava
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applicazione di legge ed omesso esame di un fatto decisivo.
chiarissimo atto unilaterale del 14/2/2004 di obbligo inadempiuto e , quindi, sanzionato con la penale ingiunta in base al quale
AN
la Società Alberoni doveva provvedere a sua cura e
spese alla demolizione dei manufatti…”.
6.- Il ricorso va, quindi, rigettato.
7.-
Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si
determinano così come in dispositivo.
8.-
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al
pagamento in favore della parte contro ricorrente delle
spese del giudizio, determinate in. C 2.700,00, di cui C
200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
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Pertanto i motivi , in quanto infondati, vanno respinti.
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
Il Presidente
ttk’
onario Giudiziario
ria NERI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
27 settembre 2017.