Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3837 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 14/02/2020), n.3837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16003-2018 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA CORRENTI;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO CATALANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORELLA FRASCONA’;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI CAPRILEONE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA SFORZA PALLAVICINI 18 presso

lo studio dell’avvocato ROSARIO RAO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO CUCINOTTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 293/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 19/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

Fatto

RILEVATO CHE:

la Corte d’appello di Messina con sentenza n. 293 del 2018 respingeva il gravame proposto da Riscossione Sicilia avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato l’estinzione, per prescrizione, del credito assicurativo INAIL, oggetto di una intimazione di pagamento notificata il 31.10.2014;

la Corte territoriale ha osservato come tra la notifica della cartella di pagamento e l’atto di intimazione di pagamento relativa alla stessa era ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale, ex lege n. 335 del 1995; nè rilevavano gli atti interruttivi opposti dall’appellante perchè comunque intervenuti oltre il quinquennio;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Riscossione Sicilia (già Serit Sicilia s.p.A.) con tre motivi, cui hanno resistito, con controricorso, l’INAIL ed il Comune di Caprileone;

è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

RILEVATO CHE:

con il primo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e degli artt. 2946 e 2953 cc. nella parte in cui la sentenza impugnata non ha tenuto conto che contro l’iscrizione a ruolo è esperibile l’azione nel termine di 40 giorni ed ha, inoltre, applicato il termine di prescrizione quinquennale piuttosto che quello ordinario decennale;

il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., poichè la Corte territoriale ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre alcun elemento per rimeditare la consolidata elaborazione giurisprudenziale (Cass. n. 7155 del 2017);

in primo luogo, deve osservarsi come, correttamente, la Corte di merito abbia ritenuto che la definitività dell’accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi indicati nella cartella, presupposto dell’intimazione di pagamento, per effetto della mancata opposizione del debitore, non fosse preclusiva dell’accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica della cartella stessa, coperti dall’azione generale prevista dall’art. 615 c.p.c. (tra le tante v., in motiv., Cass. n. 2428 del 2019 che richiama Cass. n. 16024 del 2016);

altrettanto correttamente, ha poi ritenuto applicabile il termine quinquennale di prescrizione;

a tale riguardo, soccorre il principio affermato dalle sezioni unite della Corte (Cass., Sez. U., n. 23397 del 2016) secondo cui la scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.;

la disposizione codicistica si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dal primo gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010);

il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonchè la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, assoggettato ad una disciplina speciale nè tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di ordine pubblico di irrinunciabilità della prescrizione (v., tra le altre, Cass. n. 31352 del 2018 ed i precedenti ivi richiamati);

in definitiva, in assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, e non ricorrono i presupposti per l’applicazione della regola generale sussidiaria dell’art. 2946 c.c.;

con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 2944 c.c. e la nullità della pronuncia impugnata in relazione al mancato riconoscimento dell’istanza di rateizzazione come atto interruttivo della prescrizione o di rinunzia alla stessa nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c.;

secondo la parte ricorrente, l’istanza di rateizzazione presentata dal Comune avrebbe avuto oltre ad una efficacia interruttiva (tuttavia negata dalla corte territoriale) anche valenza di atto di riconoscimento del debito e di rinunzia alla prescrizione, profili questi ultimi non esaminati nella impugnata sentenza;

il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità;

invero, la parte che intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, anche ove intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, è onerato, a pena di inammissibilità del ricorso (id est: del motivo), non solo della specifica indicazione del documento e della chiara indicazione del nesso eziologico tra l’errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, ma anche della completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti e dei documenti così da rendere immediatamente apprezzabile dalla Suprema Corte il vizio dedotto (ex plurimis, Cass. n. 14107 del 2017; Cass. n. 19048 del 2016; Cass. n. 26174 del 2014); gli oneri indicati non sono soddisfatti dalla ricorrente e precludono ogni valutazione di fondatezza degli esposti rilievi;

con il terzo motivo è dedotta violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c.;

si assume che, in via astratta, solo avverso la cartella esattoriale sarebbero ammissibili l’opposizione L. n. 689 del 1981 ex art. 22, in funzione recuperatoria della pregressa tutela, quella all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e quella agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “con la conseguente inammissibilità ed improcedibilità delle censure dell’opponente, in mancanza dell’impugnazione degli atti pregressi”;

il motivo, come genericamente prospettato, privo di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata, esula dal paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (ex plurimis, Cass. n. 20652 del 2009; n. 17125 del 2007; in motivazione, Cass. n. 9384 del 2017) ed è, pertanto, inammissibile;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con le spese liquidate, secondo soccombenza, in favore di ciascuna parte controricorrente, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 2.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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