Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38367 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2021, (ud. 16/11/2020, dep. 03/12/2021), n.38367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza di ufficio iscritto al numero

16018 del ruolo generale dell’anno 2021, sollevato da:

Tribunale di Roma con ordinanza in data 1 giugno 2021 nel giudizio

iscritto al n. 56631/2020 R.G. del predetto ufficio giudiziario,

vertente tra:

D.F.;

e

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, ROMA CAPITALE, PREFETTURA DI

ROMA, PREFETTURA DELL’AQUILA, COMUNE DI TIVOLI;

sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del Dott. Tommaso

Basile, che chiede sia dichiarata la competenza del Giudice di Pace

di Roma;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del

16 novembre 2021 dal consigliere relatore Tatangelo Augusto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel giudizio promosso da D.F. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, di Roma Capitale, delle Prefetture di Roma e L’Aquila e del Comune di Tivoli, in opposizione ad una intimazione di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione avente ad oggetto crediti derivanti da da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, giudizio riassunto davanti al Tribunale di Roma a seguito di dichiarazione di incompetenza per materia del Giudice di Pace di Roma, è stato sollevato di ufficio dal tribunale conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., con provvedimento emesso in data 1 giugno 2021 (all’esito di riserva assunta all’udienza del 26 aprile 2021).

E’ stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ed il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni scritte, a norma dell’art. 380 ter c.p.c..

Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A seguito di dichiarazione di incompetenza per valore del Giudice di Pace di Roma, con riguardo ad una controversia avente ad oggetto una opposizione proposta avverso un’intimazione di pagamento dell’agente della riscossione, per crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, la parte attrice ha riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Roma.

Quest’ultimo ha sollevato conflitto negativo di competenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., sostenendo che sussisterebbe la competenza per materia del giudice di pace, senza limite di valore, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22-bis e art. 205 c.d.S., comma 3, (disposizione quest’ultima, in verità, abrogata; attualmente risultano vigenti il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, artt. 6 e 7, in materia).

2. Essendo stata dedotta la competenza per materia del giudice di pace, l’istanza di regolamento di competenza potrebbe ritenersi, sotto tale profilo, ammissibile (cfr. Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 25028 del 23/10/2017, Rv. 646814 – 01: “la dichiarazione di incompetenza per valore da parte del giudice adito presuppone necessariamente anche l’esclusione della propria competenza per materia, con conseguente ammissibilità, sotto tale profilo, del regolamento di competenza d’ufficio; nella specie, il giudice di pace aveva declinato la propria competenza per valore in favore del tribunale e in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del tribunale di sollevare regolamento di competenza di ufficio per violazione delle regole sulla competenza per materia”), salvo quanto si dirà in prosieguo in relazione al suo contenuto.

3. Nell’ordinanza che ha sollevato il conflitto non è fornita alcuna concreta precisazione né sulla natura, né sull’oggetto dell’opposizione, né sul preciso importo delle varie sanzioni iscritte a ruolo: dal provvedimento si evince esclusivamente che si tratta di una opposizione ad una intimazione di pagamento dell’agente della riscossione per crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada (presumibilmente iscritti a ruolo da Roma Capitale, dal Comune di Tivoli e dalle Prefetture di Roma e L’Aquila, essendo tali enti indicati come opposti, ma neanche ciò è in realtà specificato chiaramente nell’ordinanza) e che la somma totale delle sanzioni era pari ad Euro 27.772,52.

Non viene, invece, chiarito se l’opposizione del D. fosse diretta ad impugnare, eventualmente in via cd. “recuperatoria”, direttamente i verbali di accertamento delle infrazioni o le conseguenti ordinanze ingiunzioni amministrative, ovvero ancora se (come in realtà lascerebbe pensare il fatto che essa è diretta contro una intimazione di pagamento, cioè un atto dell’agente della riscossione che ha il valore di un precetto) fosse stata proposta una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. ovvero agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Si tratta di circostanze decisive ai fini della competenza, momento che, per le contestazioni dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada, il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 prevede la competenza per materia del giudice di pace del luogo dove è stata commessa l’infrazione, senza limiti, mentre per le opposizioni alle ordinanze ingiunzioni amministrative, l’art. 6 del medesimo decreto prevede la competenza per materia del giudice di pace del luogo dove è stata commessa la violazione, ma con un limite di valore in relazione alle singole sanzioni (delle quali però il tribunale non ha specificato l’importo, come già osservato); criteri di competenza in parte diversi valgono infine per le opposizioni esecutive, in quanto, se per l’opposizione all’esecuzione si possono ritenere applicabili quelli validi per le opposizioni alle ingiunzioni amministrative (sebbene con la diversa competenza per territorio fissata dall’art. 480 c.p.c.), per l’opposizione agli atti esecutivi la competenza per materia spetta sempre al tribunale.

4. La stessa indicazione delle ragioni del conflitto viene in realtà esposta in modo del tutto assertivo e astratto: il tribunale si limita, in sostanza, ad affermare che “per le contestazioni afferenti verbali di accertamento di violazione al Codice della Strada, sussiste l’incompetenza per materia del tribunale adito, dovendo al riguardo essere ricordato che il combinato disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205, comma 3, L. n. 689 del 1981, art. 22-bis attribuiscono, in via generale, al giudice di pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, e ciò senza limite di valore, atteso che la competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio (Cass. Ordinanze n. 15694 del 27/07/2005, n. 8171 del 19/04/2005 e Sez. 6-1, Ordinanza n. 24213 del 17/11/2011)”.

Orbene, come già osservato, in realtà l’art. 205 C.d.S., comma 3, risulta abrogato e attualmente in materia risultano vigenti il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, artt. 6 e 7.

Comunque, nella motivazione del provvedimento del tribunale manca ogni riferimento alla sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta desumibile dal principio di diritto richiamato: non viene infatti in alcun modo chiarito l’oggetto delle contestazioni poste a base dell’opposizione e, in particolare, non si indica se e per quali ragioni quella che viene descritta come una opposizione avverso una intimazione di pagamento dell’agente della riscossione (cioè un atto con il quale è minacciata l’esecuzione forzata per crediti già iscritti a ruolo e già oggetto di precedente intimazione a mezzo della cartella di pagamento) potrebbe eventualmente essere qualificata alla stregua di una contestazione di verbali di infrazioni al codice della strada.

5. Secondo l’indirizzo di questa Corte, cui intende darsi continuità, “l’art. 47 c.p.c., comma 4, dispone che il regolamento di competenza d’ufficio sia richiesto con ordinanza, senza dettare alcuna precisazione sui requisiti di contenuto che tale provvedimento deve avere; ne discende che tali requisiti vanno mutuati dall’art. 134 c.p.c. e, pertanto, ai sensi del primo inciso di tale norma, è da ritenere che l’ordinanza debba essere motivata; in mancanza della motivazione, che – giusta la previsione dell’art. 45 c.p.c., che indica come presupposto dell’elevazione del conflitto che il giudice della riassunzione ritenga a sua volta di essere incompetente, comporta l’indicazione delle ragioni di dissenso dall’altro giudice l’ordinanza deve reputarsi inidonea ad assolvere allo scopo cui è diretta, cioè quello di investire la Corte di Cassazione delle ragioni giustificative dell’elevato conflitto; in analogia con quanto l’ordinamento prevede rispetto al ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c.) e, di riflesso, con gli opportuni adattamenti, anche rispetto al regolamento di competenza su istanza data pubblicazione 03/12/2021 parte, la mancanza dei requisiti di contenuto ridonda in ragione di inammissibilità dell’istanza, dovendosi escludere che, per la forza di tale analogia, sia possibile disporre una rinnovazione dell’istanza ai sensi dell’art. 162 c.p.c., comma 1” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18795 del 06/09/2007, Rv. 599067 01), con la precisazione per cui, per quanto l’art. 134 c.p.c. preveda la motivazione dell’ordinanza, ma non l’esposizione del fatto sostanziale e processuale “quest’ultimo requisito, però, è necessario in quanto appaia indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, potendo, quindi, essere più o meno ampia l’esposizione a seconda di quanto occorra per evidenziare le ragioni su cui si fonda il conflitto” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24479 del 02/10/2008, Rv. 604635 – 01). Nella specie, ritiene la Corte che tanto la motivazione dell’ordinanza del Tribunale di Roma con la quale è richiesto di ufficio il regolamento di competenza, quanto, ancor prima, la stessa esposizione del sottostante fatto processuale, non possano ritenersi idonee al raggiungimento dello scopo dell’atto, in quanto, sulla base di esse – per quanto chiarito in precedenza – non è assolutamente possibile comprendere le concrete ragioni su cui si fonda il conflitto e, quindi, valutare effettivamente se sull’opposizione proposta dal D. sussista la competenza per materia del giudice di pace o quella del tribunale.

6. L’istanza di regolamento di competenza richiesta dal Tribunale di Roma va dichiarata inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di conflitto di competenza sollevato d’ufficio (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 1167 del 19/01/2007, Rv. 594150 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7596 del 01/04/2011, Rv. 616564 – 01) e, comunque, nessuna delle parti avendo svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il regolamento di competenza richiesto di ufficio dal Tribunale di Roma;

– nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile Sottosezione 3, il 16 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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