Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38365 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. I, 03/12/2021, (ud. 29/10/2021, dep. 03/12/2021), n.38365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CESARE Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. SCOTTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14281/2020 R.G. proposto da:

A.E.M., elettivamente domiciliato in Roma, piazza

Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’Avvocato Claudio Paolone giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli depositato il 26/3/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/10/2021 dal cons. Pazzi Alberto.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Tribunale di Napoli, con decreto depositato il 26 marzo 2020, rigettava il ricorso proposto da A.E.M., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento, emesso dalla locale Commissione territoriale, di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonché del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Rilevava – fra l’altro e per quanto qui di interesse – che il racconto del migrante (il quale aveva dichiarato di essersi allontanato dal Paese di origine una volta che era stata scoperta la sua omosessualità e a seguito dell’arresto del compagno, nel timore di essere ricercato e arrestato) non era credibile, ritenendo di conseguenza che non potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato in ragione della condizione allegata.

Riteneva, inoltre, che la non credibilità del narrato compromettesse anche la possibilità di riconoscere al richiedente asilo la protezione umanitaria, in mancanza dell’allegazione di ulteriori profili personali di vulnerabilità.

2. Per la cassazione di tale decreto A.E.M. ha proposto ricorso prospettando due motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,6,7,8 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in quanto il collegio, senza assolvere al dovere di indagine a cui era tenuto, ha erroneamente ritenuto non credibile il racconto del migrante rispetto alla sua condizione di omosessualità e, di conseguenza, non ha tenuto conto della discriminazione attuata in Nigeria nei confronti di chi è omosessuale e dell’assenza in questo caso di una concreta protezione. La valutazione di credibilità, stante la delicatezza della questione posta, meritava peraltro di essere apprezzata con la giusta sensibilità e all’esito di un coinvolgimento diretto del giudicante nell’esame.

3.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 5, comma 6, T.U.I., dato che il Tribunale non ha operato il necessario bilanciamento tra la situazione soggettiva del migrante, omosessuale, e i pericoli (di arresto e vessazione in carcere) a cui questi sarebbe sottoposto in caso di rientro in patria.

3.3 Il terzo motivo di ricorso assume, sotto il profilo del vizio di motivazione, che il Tribunale si è limitato ad effettuare una valutazione superficiale, inadeguata e incoerente della domanda di protezione, tralasciando l’approfondimento della vicenda personale del richiedente asilo, ed ha così omesso di compiere un reale esame della possibilità di concedere la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b).

Il collegio di merito, inoltre, non neppure ha tenuto conto dell’esistenza in Nigeria di un sistema non pienamente affidabile di tutela delle libertà democratiche e dei diritti civili nonché di situazioni non tecnicamente definibili come guerra civile ma comunque caratterizzate da violenza indiscriminata e incontrollata.

Nell’escludere la possibilità di riconoscere la protezione umanitaria, infine, non sono state considerate le possibili conseguenze che la condizione di omosessualità avrebbe provocato in caso di rimpatrio.

4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro parziale sovrapponibilità, risultano, tutti, inammissibili.

4.1 La valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019).

Il giudice di merito si è ispirato a questi criteri laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal migrante in sede amministrativa, ha rilevato – come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. c, appena citato – l’eccessiva vaghezza, l’incoerenza e non la verosimiglianza del racconto.

Una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Si deve, invece, escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto in ricorso, trattandosi di censura attinente al merito; censure di questo tipo si riducono, infatti, all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019).

4.2 Il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni del migrante esimeva poi il giudice di merito dall’assumere informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine, in mancanza di una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio.

In vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (v. Cass. 24575/2020, Cass. 6738/2021).

4.3 La procedimentalizzazione legale della decisione in ordine all’affidabilità delle dichiarazioni del migrante, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non prevede l’obbligo di una sua audizione in presenza di contraddizioni, incongruenze o assenza di dettagli all’interno del racconto e quale condizione per la valorizzazione di queste circostanze in termini di inattendibilità.

Al contrario, la norma stabilisce che il giudice possa direttamente valutare l’affidabilità delle dichiarazioni del migrante tenendo conto della loro coerenza e plausibilità, della mancanza di contraddizioni con informazioni generali e specifiche pertinenti al caso che siano disponibili (lett. c) e dei riscontri effettuati (lett. e).

4.4 Dalla valutazione di non verosimiglianza delle dichiarazioni del migrante il Tribunale ha fatto discendere il rigetto della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione umanitaria.

Le contestazioni sollevate rispetto a queste statuizioni comportano, in sostanza, un tentativo di rivedere la valutazione di credibilità che ne sta alla base, rivisitazione che, come detto, non può avvenire in sede di legittimità.

4.5 La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 18306/2019).

Non assumono, invece, alcuna rilevanza situazioni (quale l’esistenza in Nigeria di un sistema non ancora pienamente affidabile di tutela delle libertà democratiche e dei diritti civili) che, per la loro intrinseca diversità dalla condizione tipizzata dalla norma, non sono ad essa riconducibili, dato cheil rischio di danno grave cui si riferisce l’art. 14, lett. c), cit. è esclusivamente quello che deriva dalla violenza indiscriminata nella situazione di conflitto armato in corso nello Stato di provenienza (Cass. 14350/2020).

4.6 Quanto invece alla mancata acquisizione di informazioni e fonti qualificate in ordine alla generale situazione esistente nel paese di provenienza è sufficiente osservare come il contesto nazionale non indagato non assumesse di per sé alcuna rilevanza in funzione dell’accertamento di una condizione di vulnerabilità del richiedente asilo.

In vero il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, quale misura atipica e residuale, è il frutto della valutazione della specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente.

Ne consegue che a tal fine non è sufficiente la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui non si accompagni l’indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità.

5. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

 

 

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