Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3836 del 18/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3836 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 17732-2012 proposto da:
INTERPORTO SUD EUROPA SPA (di seguito ISE) in persona
dell’amministratore unico, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA LIMA 7, presso lo studio dell’avvocato
IANNUCCILLI PASQUALE, che lo rappresenta e difende,
giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente contro

PERLINGIERI PIETRO, LEONE GIOVANNI, ALPA GUIDO,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAIROLI
presso lo studio dell’avvocato ALPA GUIDO, che li
rappresenta e difende unitamente agli avvocati LEONE
GIOVANNI, FEDERICO ANDREA, PERLINGIERI PIETRO, giusta
procura speciale a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 18/02/2014

- controricorrenti contro

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente pro-tempore
della Giunta Regionale e legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso

rappresentata e difesa dall’avvocato GRANDE CORRADO,
giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente Incidentale nonchè contro

PERLINGIERI GIOVANNI, COMUNE DI MARCIANISE, COMUNE DI
MADDALONI, PROVINCIA DI CASERTA;
– intimati – ricorrenti incidentali –

avverso il decreto nel procedimento n.ri R.G. 787/2011
+ 884/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
23.11.2011, depositato 1’11/01/2012;
wiita la

consiglio

relazione della causa svolta nella camera di
del 22/10/2013 dal Connigliere

Relatotú-

Dott. MARIA ACIERNO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. CARMELO SGROI.

l’UFFICIO RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE CAMPANIA,

17732/2012

%levate, che è stata depositata la seguente relazione ex artt. 377, 380 bis e 360 bis cod. proc. civ.,

“La Corte d’Appello di Napoli rigettava, con decreto pronunciato in data 23 novembre 2011, il
reclamo ex art. 814 cpc, comma 3, proposto da Interporto Sud Europa spa avverso il provvedimento
del Presidente del Tribunale di Napoli, con cui era stato determinato rispettivamente in 410.279€,
310.998€ e 310.998€, il tutto oltre IVA e CPA, il compenso spettante agli arbitri Pietro Perlingierí,
Guido Alpa, Leone Giovanni, per l’opera prestata nella controversia insorta fra la società, la
Regione Campania, la Provincia di Caserta, il Comune di Maddaloni e il Comune di Marcianise. Si
precisava che alla fattispecie in esame non era applicabile, come ritenuto dalla Interporto sud
Europa Spa, l’art. 241 del d.lgs 163 del 2006, giacché l’accordo di programma, in cui era stata
inserita la clausola arbitrale avente ad oggetto la risoluzione delle questioni insorte
sull’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’accordo medesimo, non era assimilabile al
contratto di appalto. In accoglimento del reclamo interposto da Pietro Perlingieri, Guido Alpa,
Leone Giovanni, la corte territoriale rideterminava il compenso spettante al collegio arbitrale
nell’importo di 2.395.256,50€ e liquidava in 15.000E la somma dovuta al segretario per l’impegno e
l’attività svolta.
Avverso tale provvedimento Interporlo Sud Europa spa ha proposto ricorso per cassazione,
affidandosi ad un unico motivo, nel quale ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art.
241 del d.lgs. 163 del 2006, correlato alla tabella allegata al D.M. 398 del 2000, dell’art. 814 cpc,
nonché l’insufficiente motivazione. Ha sostenuto il ricorrente che, avendo l’arbitrato ad oggetto la
realizzazione di un’opera pubblica, l’interporto di primo livello di Marcianise-Maddaloni, i
compensi degli arbitri non sarebbero dovuti essere regolati dalle tariffe professionali, ma dalla legge
n. 109 del 1994, come modificata dalla 1. n. 166 del 2002, dal d.lgs. n. 158 del 1995, della 1. n. 554
del 1999 e dal DM n. 398 del 2000, norme tutte non modificate dal d.lgs. n. 163 del 2006.
Ha proposto ricorso incidentale la Regione Campania, facendo proprio il motivo del ricorso per
cassazione prospettato dall’Interporto Sud Europa spa.
Hanno resistito con controricorso Pietro Perlingieri, Guido Alpa, Leone Giovanni.
I ricorsi principale ed incidentale devono essere dichiarati inammissibili, in quanto il ricorrente
contesta la liquida’-ione dei compensi del collegio arbitrale effettuata dal giudice di secondo grado.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di determinazione del compenso e delle
spese dovuti agli arbitri dai conferenti l’incarico, è inammissibile, anche nel regime previsto dall’art.
814 cod. proc. civ. nella nuova formulazione introdotta dall’art. 21 del d.lgs. n. 40 del 2006, il
ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., proposto avverso l’ordinanza resa
dalla corte di appello in sede di reclamo contro il provvedimento del competente presidente del
tribunale e relativa alla quantificazione del compenso, trattandosi di provvedimento adottato
nell’ambito di una attività non giurisdizionale contenziosa ma sostanzialmente privatistica e, dunque,
priva di natura decisoria ed attitudine al giudicato (ex multis Cass. n. 3069 del 08/02/2013; S.U. n.
13620 del 31/07/2012).
In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso principale e incidentale devono essere
dichiarati inammissibili”.
Il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata, osservando in ordine alla composizione
del contrasto ad opera delle S.U. n. 13620 del 2012, che non si ravvisano nelle argomentazioni
svolte in memorie ragioni per discostarsi da tale orientamento, peraltro nettamente prevalente al
momento della proposizione del presente ricorso e che deve essere applicato il principio della

in ordirle al grocedimento civile iscritto al R.G. 17732 del 2012

17732/2012

soccombenza in ordine alle spese di lite del presente procedimento;
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente principale Interporto Sud e il ricorrente
incidentale Regione Campania in solido al pagamento delle spese del presente procedimento in
favore dei contro ricorrenti costituiti, Pietro Perlingieri, Guido Alpa e Giovanni Leone che liquida in
E 20000 per compensi; E 100 per esborsi oltre accessori di legge.

DEPOSfiKK) N CAPCIELLERIA

\

Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2013

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