Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38358 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. II, 03/12/2021, (ud. 21/09/2021, dep. 03/12/2021), n.38358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5256-2017 proposto da:

AUTOCAR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO, 22, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICO PERNAZZA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE SINATRA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PANIFICIO SABATINI L. S.N.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 370/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 23/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2021 dal Consigliere ORILIA LORENZO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Con sentenza del 23.8.2016, la Corte d’Appello di Perugia ha respinto l’impugnazione proposta da Autocar srl contro la pronuncia del Tribunale di Terni (n. 39/2014) che aveva accolto la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di vendita di un autocarro, proposta con atto 9.7.2007 dalla società Panificio Sabatini contro la venditrice Autocar srl.

Per giungere a tale conclusione la Corte perugina, per quanto ancora interessa in questa sede, ha osservato:

– che nel testo dell’offerta redatta dalla società venditrice, alla voce opzioni, si trovava elencata, tra i vari elementi accessori, la “furgonatura isotermica spessore 25 mm”;

– che il consulente tecnico di ufficio ha riscontrato la non assimilabilità dell’allestimento ad una furgonatura e che i vizi strutturali presenti con effetti macroscopici di infiltrazioni d’acqua (ruggine) possono determinare la penetrazione di agenti contaminanti di natura chimica (olii, saponi, solventi) o biologia (insetti, batteri) che potrebbero facilmente far deperire i recipienti e gli imballi, ovverosia il carico stesso;

– che pertanto è evidente il grave inadempimento della Autocar srl rispetto a quanto pattuito col contratto dell’8.5.2006, avendo la predetta fornito un autocarro privo della furgonatura isotermica concordata e con rivestimento interno tale da poter determinare contaminazione degli alimenti trasportati;

– che la assoluta inidoneità del mezzo al trasporto di alimenti si pone come elemento ad abundantiam, rispetto alla mancanza degli elementi accessori (furgonatura isotermica) sulla quale si basa la risoluzione del contratto;

– che pertanto andava pronunciata condanna alla restituzione del prezzo pagato per effetto della retroattività della pronuncia costitutiva della risoluzione e che l’eventuale diminuzione di valore dell’autocarro per effetto del normale uso da parte del compratore adempiente, a cui corrisponde il godimento del prezzo incassato dal venditore, deve essere sopportato da quest’ultimo come conseguenza del suo inadempimento: di conseguenza, andava confermata la condanna alla restituzione della somma di Euro 39.900,00.

2 Contro tale sentenza la soccombente venditrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, mentre l’altra parte è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Preliminarmente va dichiarata l’invalidità della costituzione di nuovo difensore del ricorrente a seguito del decesso dell’avv. Massimo Proietti. Trattandosi, infatti, di giudizio iniziato nel 2007, trova applicazione la vecchia disciplina contenuta nell’art. 83 c.p.c., comma 3 (cfr. quanto alla disciplina transitoria, la L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1): pertanto la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, ma è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 dello stesso articolo, ovvero con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; né ad una conclusione diversa può pervenirsi nell’ipotesi – ricorrente nella fattispecie – in cui debba sostituirsi il difensore nominato con il ricorso, deceduto nelle more del giudizio, non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore su cui possa essere apposta la procura speciale (v. Sez. 2, Sentenza n. 22020 del 2007; Cass. S.U. 5.7.2004 n. 12265; v. anche più di recente, Sez. 2 -, Ordinanza n. 20692 del 09/08/2018 Rv. 650007).

Ciò premesso e venendo all’esame dei motivi di ricorso, col primo di essi la ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 l’omesso esame di un fatto decisivo per avere la Corte d’Appello omesso di integrare la consulenza tecnica chiedendo all’ausiliare i chiarimenti richiesti nell’atto di appello ed omesso di provvedere sulla richiesta istruttoria.

Il motivo è infondato.

Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l’istanza di riconvocazione del consulente d’ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione (Sez. 2 -, Ordinanza n. 21525 del 20/08/2019 Rv. 655207; Sez. 3, Sentenza n. 15666 del 15/07/2011 Rv. 619230; Sez. 3, Sentenza n. 15666 del 15/07/2011 Rv. 619230).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha dato conto in maniera esauriente delle ragioni a sostegno del grave inadempimento da parte della venditrice, evidenziando – attraverso un apprezzamento in fatto qui non sindacabile – la divergenza tra l’allestimento dell’autocarro consegnato e quello concordato e, ad abundantiam, la assoluta inidoneità del mezzo alla funzione per la quale il compratore si era determinato all’acquisto, cioè al trasporto degli alimenti. Rimettere in discussione in questa sede gli accertamenti del giudice di merito significa snaturare il giudizio di legittimità “declassandolo” ad un terzo giudizio di merito.

2. Col secondo motivo, deducendosi sempre l’omesso esame di fatto decisivo, si rimprovera ai giudici di merito (Corte d’Appello e, prima ancora, Tribunale) di non avere affrontato la questione riguardante la composizione del bene, rappresentato dall’autocarro Mascott e relativa furgonatura nonché la completa autonomia del valore della stessa, trattandosi di bene “perfettamente amovibile e scorporabile dall’autocarro” ed avente un valore non superiore ad Euro 7.000,00.

Il motivo è fondato.

A prescindere dalla formulazione del motivo in rubrica, la ricorrente denuncia in sostanza una omessa pronuncia su di un motivo di appello perché, previa l’esatta riproduzione della doglianza formulata davanti alla Corte di merito (cfr. ricorso pagg. 16 e 25), si duole oggi del fatto che la motivazione “non ha affrontato il problema sopra rappresentato”.

E’ chiaro quindi che vi fosse una espressa richiesta formulata dalla Autocar srl alla Corte d’Appello e che la sua riproduzione in questa sede fornisce un significativo indice dell’intenzione del ricorrente di sottolineare l’omessa pronuncia.

Considerato che la Corte di merito non ha dato risposta al motivo di gravame, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione che rimedierà all’omessa pronuncia e all’esito regolerà anche le spese del presente giudizio, restando così logicamente assorbito l’esame del terzo motivo di ricorso con cui si denunzia, infine, violazione degli artt. 1453 e 1458 c.c., censurandosi la Corte d’Appello per aver omesso di ridurre l’importo da restituire, dovendosi tener conto dell’uso commerciale del bene per oltre otto anni.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio. Dichiara assorbito il terzo motivo.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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