Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38356 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. II, 03/12/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 03/12/2021), n.38356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20057-2017 proposto da:

NMR SRL A SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE IN PERSONA DEL LIQUIDATORE

PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA, 28 SC A,

presso lo studio dell’avvocato MARCO ALBANESE, rappresentata e

difesa dall’avvocato DOMENICO BOCCARDI;

– ricorrente –

contro

PRENATAL SPA IN PERSONA DEL PRESIDENTE DEI CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 72, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO CASTELLI, che la

rappresenta e difende;

GABBIANO SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 72, presso lo studio

dell’avvocato ALDO SIMONCINI, rappresentata e difesa dagli avvocati

FAUSTO AMADEI, MATTIA AMADEI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 355/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2021 dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– nel 2010 la s.r.l. N. M. stipulò con la s.p.a. Prenatal un contratto quadro tessile, una clausola del quale prevedeva che a fine “stagione” i capi d’abbigliamento non venduti dalla Prenatal fossero restituiti alla NM;

– in virtù di tale clausola la Prenatal ottenne ingiunzione di pagamento per l’ammontare di Euro 64.417,64 a carico della controparte negoziale, costituente la differenza tra il debito della ingiungente, ammontante a Euro 88.132,42, e il credito della medesima, di cui alla nota di reso del 13/2/2013, ammontante a Euro 152.551,06;

– proposta opposizione da parte della N. M. in liquidazione, autorizzata la chiamata in causa della s.p.a. Gabbiano, cessionaria di ramo d’azienda dell’ingiunta, il Tribunale rigettò l’opposizione e la domanda svolta dall’opponente nei confronti della chiamata;

– la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l’impugnazione proposta dalla N. M. in liquidazione;

ritenuto che l’appellante ricorre avverso la sentenza di secondo grado sulla base di due motivi e che la s.p.a. Prenatal e la s.p.a. Gabbiano resistono con controricorso;

che la ricorrente e la controcorrente Gabbiano s.p.a. hanno depositato memorie illustrative;

osserva:

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 1341 c.c., assumendo in sintesi quanto segue.

Non era dubbio che il contratto stipulato con la Prenatal era regolato dall’art. 1341 c.c.. L’art. 10 del medesimo, che disciplinava il “reso dell’invenduto” costituiva clausola vessatoria, che avrebbe avuto necessità, a pena di nullità, di essere espressamente sottoscritta dalla controparte, poiché limitava “grandemente la possibilità di opporre eccezioni da parte del contraente, di fatto, più debole”, avendo il seguente tenore: “il fornitore si impegna a ritirare la totalità (100%) della merce che a fine stagione risulterà invenduta da Prenatal sulla base di un inventario eseguito da Prenatal con tempi e modalità stabilite da quest’ultima e comunicate al fornitore. Resta inteso che le spese di ritiro della merce saranno interamente a carico del fornitore. Prenatal fornirà al fornitore tute le informazioni necessarie per il ritiro della merce comunicando allo stesso il luogo o i luoghi presso cui effettuare il ritiro. A seguito del ritiro Prenatal emetterà ordine di reso”.

Secondo l’assunto la Corte locale aveva errato a non considerare vessatoria la clausola, la quale limitava la responsabilità della N. M., avendo la Prenatal il diritto di procedere al reso “con tempi e modalità stabilite da quest’ultima”.

La mera doppia sottoscrizione, che non assicurava la “separatezza richiesta dall’art. 1341 c.c.” rendeva priva d’efficacia la disposizione vessatoria.

1.1. Il motivo è infondato.

L’art. 1341 c.c., comma 2, tipizza le ipotesi di vessatorietà, esse dovendo consistere in condizioni che stabiliscono in favore del predisponente le clausole limitazioni della responsabilità, facoltà di recesso o di sospensione dall’esecuzione, oppure, a carico dell’altro contraente, decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza del giudice.

L’elenco, da intendersi tassativo, non consente estensioni analogiche (cfr., ex multis, Cass. n. 14038/2013).

La ricorrente sostiene che avrebbe dovuto individuarsi una limitazione della responsabilità di Prenatal, essendo stato stabilito che questa poteva procedere al reso “con tempi e modalità stabilite da quest’ultima”.

La tesi non è condivisibile.

La disposizione negoziale non stabilisce alcuna limitazione di responsabilità. La clausola, che si rifà largamente alla regola codicistica prevista per il contratto estimatorio, non pone limite di sorta all’espansione della responsabilità di Prenatal, bensì costruisce il rapporto obbligatorio nel senso che la merce invenduta da Prenatal possa essere restituita alla manifatturiera N. M. Alla predisponente il contratto per adesione viene riconosciuto il diritto di stabilire tempi e modalità dell’inventario, necessariamente propedeutico alla restituzione. Ma non si tratta affatto di un potere “ad libitum”, capace di procurare il nocumento lamentato, ma di una facoltà di portata limitata e comunque non influente sul riparto della responsabilità per le ragioni che seguono: il reso dell’invenduto e, quindi, l’inventario, non può aversi che a “stagione” conclusa e quest’ultimo andava comunicato alla N. M., la quale, quindi, poteva sollevare le eccezioni del caso e, per converso, restava integra la responsabilità di Prenatal.

2. Con il secondo motivo N. M. deduce violazione degli artt. 2558 e 2560 c.c., per avere il Giudice escluso la carenza di legittimazione passiva in capo ad essa; legittimazione che competeva in via esclusiva alla Gabbiano, la quale, in quanto cessionaria di ramo d’azienda (contratto del 31/10/2012, comunicato alla Prenatal il 12/11/2012), ai sensi dell’art. 2558 c.c., era la sola tenuta a far fronte alla nota di credito spiccata da Prenatal il 13/2/2013.

La Corte locale ha disatteso la prospettazione assumendo che il debito di cui alla nota di credito, afferente al reso della “stagione” primavera-estate 2012, doveva reputarsi sorto fin dall’ottobre 2012 e lo stesso, “generato da pregresso rapporto contrattuale, non poteva materialmente risultare “dai libri contabili obbligatori”, condizione ineludibilmente posta in detto l’art. 2560 c.c., comma 2, affinché l'”acquirente dell’azienda” possa essere chiamato a rispondere dei debiti “inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento””. La sentenza puntualizza decisivamente che “la clausola 3 punto 2 del suddetto contratto NM/Gabbiano SPA prevedeva, testualmente, che “il ramo d’azienda” ceduto dalla prima alla seconda “non comprende i debiti e i crediti, inerenti al suo esercizio anteriori al presente trasferimento, fatto salvo comunque quanto nel presente contratto pattuito e l’applicazione del disposto dell’art. 2560 c.c., comma 2″”.

2.1. Il motivo non può essere accolto.

Occorre premettere, al fine d’un inquadramento generale, che con la cessione d’azienda o di ramo aziendale il cessionario subentra nell’intiero complesso aziendale del cedente, di cui fanno ovviamente parte necessaria i contratti in essere (con lavoratori, fornitori, acquirenti e terzi in genere) e ogni altro bene immateriale (oltre a quelli materiali), quali gli acquisiti “know how” e avviamento, restando esclusi solo i contratti aventi carattere personale e salvo il diritto di recesso giustificato del contraente ceduto (art. 2558 c.c.).

La ricordata disciplina non può essere confusa con quella regolante i debiti dell’azienda ceduta. L’art. 2560 c.c. dispone, infatti, che il cedente non è liberato da questi, purché inerenti all’azienda ceduta, che siano anteriori al trasferimento, salvo il consenso dei creditori ceduti. Per converso il cessionario risponde dei debiti aziendali che risultino annotati nei libri contabili obbligatori.

La sentenza impugnata, come anche quella di primo grado, ha reputato che il debito, scaturito dall’esubero del prezzo complessivo dei capi rimasti invenduti a fine “stagione” (primavera-estate 2012) fosse da reputarsi estraneo alla cessione sulla base della richiamata disposizione negoziale.

Trattasi, per vero, d’una interpretazione del regolamento negoziale, attraverso il quale, al di là del riferimento testuale effettuato dalle parti a debiti e crediti, il Giudice del merito ha reputato che i contraenti avessero inteso escludere la cessione del contratto con la Prenatal a riguardo delle pregresse forniture.

Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha avuto modo di precisare che in tema di cessione di azienda, il regime fissato dall’art. 2560 c.c., comma 2, con riferimento ai debiti relativi all’azienda ceduta, secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l’acquirente dell’azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori, è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c. Ed infatti, in tal caso, la responsabilità si inserirà nell’ambito della più generale sorte del contratto (purché, beninteso, non già del tutto esaurito), anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell’azienda (Sez. 1, n. 11318, 16/6/2004, Rv. 573666; conf., Cass. n. 8539/2018, n. 8055/2018, 26808/2019).

Tuttavia, la Corte di Milano non ha violato o malamente applicato gli invocati artt. 2558 e 2560 c.c., proprio perché l’ermeneusi della clausola contrattuale sopra riportata l’ha portata a reputare che le parti avessero espressamente escluso dalla cessione, derogando alla disciplina codicistica, i rapporti negoziali tra N. M. e Prenatal riferibili alle annate precedenti.

La ricorrente non ha in questa sede prospettato che la sentenza abbia violato o falsamente applicato le regole sull’interpretazione del contratto, con la conseguenza che sul punto essa è intangibile.

3. La ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore dei controricorrenti, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida per compensi, in favore della s.p.a. Gabbiano in Euro 5.000,00 e in favore di Prenatal s.p.a. in Euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge per ciascuna delle parti controricorrenti;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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