Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38353 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. II, 03/12/2021, (ud. 13/07/2019, dep. 03/12/2021), n.38353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 14062/2018) proposto da:

B.L., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso da se stesso

ai sensi dell’art. 86 c.p.c. e domiciliato “ex lege” presso la

Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza

Cavour;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI CREMONA, (C.F.: (OMISSIS)), persona del Prefetto

pro-tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Cremona n. 697/2017 (pubblicata

in data 8 novembre 2017);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 luglio 2021, dal Consigliere relatore Dott. CARRATO Aldo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. B.L., dopo l’intervenuto accertamento a suo carico (nell’ambito del territorio del Comune di Crema), della violazione prevista dall’art. 142 C.d.S., comma 8, 1992, proponeva opposizione, in data 23 ottobre 2016, al relativo verbale di contestazione notificatogli il 25 luglio 2016 dinanzi al Prefetto di Cremona, il quale, nel rigettarlo, emetteva il 3 novembre 2016 ordinanza-ingiunzione nei suoi confronti per il pagamento della sanzione amministrativa relativa alla suddetta infrazione.

Lo stesso B., quindi, formulava opposizione avverso tale ordinanza sanzionatoria prefettizia dinanzi al Giudice di pace di Crema, con il deposito del relativo ricorso in cancelleria in data 16 dicembre 2016, con la conseguente fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa. All’esito di quest’ultima Giudice di pace, con sentenza n. 33/2017 (depositata in cancelleria il 6 febbraio 2017), rigettava il ricorso, compensando le spese giudiziali.

2. Decidendo sull’appello avanzato dal medesimo B. e nella costituzione del Prefetto di Brescia (patrocinato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia), il Tribunale di Cremona, con sentenza n. 697/2017 (pubblicata l’8 novembre 2017), respingeva il gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado, rilevando – in modo assorbente (con correlata inutilità di ulteriori valutazioni nel merito) ed in adesione ad apposita eccezione dell’appellata Prefettura – l’inammissibilità a monte del ricorso proposto dinanzi al Prefetto siccome tardivo, in quanto formulato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 203 C.d.S., non applicandosi per tale termine (afferente ad un procedimento amministrativo) la sospensione feriale contemplata dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, ragion per cui il verbale impugnato (su cui poi era stata fondata l’emanazione della conseguente ordinanza-ingiunzione) era già divenuto titolo esecutivo definitivo, non più controvertibile.

3. Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione – affidato a quattro motivi – il B.L.. L’intimato Prefetto non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la violazione e falsa applicazione del combinato disposto normativo della L. n. 742 del 1969, art. 3,artt. 203,204 e 205 C.d.S. 1992, nonché della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e dell’art. 111 Cost., comma 2, e art. 24 Cost., comma 1.

In particolare il ricorrente, con questo motivo, sostiene l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui non ha ritenuto applicabile la sospensione feriale dei termini a quello di sessanta previsto per la proposizione del ricorso in opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione al C.d.S. 1992 dinanzi al Prefetto, eccependo, in caso di ravvisata infondatezza di tale interpretazione, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della citata L. n. 742 del 1969 con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..

2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – l’asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., sul presupposto della nullità dell’impugnata sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione preliminare di accertamento e dichiarazione della nullità insanabile e/o illegittimità del decreto prefettizio del 3 novembre 2016.

3. Con la terza doglianza il ricorrente ha prospettato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, – la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., avuto riguardo alla regolazione delle spese del giudizio di appello e, conseguentemente, del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, sull’asserito presupposto che il Tribunale aveva illegittimamente superato i valori medi dello scaglione di riferimento previsto dalle tariffe professionali per compensi, avuto riguardo al valore della causa.

4. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente ha denunciato – in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, deducendo l’illegittimità della sua condanna disposta, ai sensi di detta norma, con l’impugnata sentenza non sussistendone i presupposti.

5. Rileva, in primo luogo, il collegio che la notificazione del ricorso è stata invalidamente effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, mediante la quale il Prefetto di Cremona si era costituito in appello, nel mentre secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. SU ord. interloc. n. 608/2015) – avrebbe dovuto essere eseguita presso l’Avvocatura generale dello Stato.

Pertanto, poiché l’intimato Prefetto non risulta essersi costituito in questa sede, sussisterebbero i presupposti per ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso presso la suddetta Avvocatura generale dello Stato.

Tuttavia, poiché i quattro motivi appaiono manifestamente infondati, ritiene il collegio che si può prescindere dalla necessità di ordinare la menzionata rinnovazione della notificazione del ricorso trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio, anche in ossequio all’osservanza del principio costituzionalizzato della durata ragionevole del giudizio (cfr. Cass. n. 15106/2313 e Cass. n. 11287/2018) e del combinato disposto degli artt. 175 e 127 c.p.c., che impongono al giudice di evitare impedimenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e nell’espletamento di formalità superflue.

6. Ciò premesso, il primo motivo – come si è anticipato – è del tutto infondato essendosi conformato il giudice di appello, nell’impugnata sentenza, al principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 4170/2010 e Cass. n. 19345/2013) secondo cui la disciplina sulla sospensione dei termini dal 1 agosto al 31 agosto di ciascun anno, posta dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 (come modificato dal D.L. n. 132, art. 16, comma 1, conv., con modif., nella L. n. 162 del 2014), riconnettendosi alla necessità della difesa tecnica in giudizio, vale per i soli termini processuali, non potendo così trovare applicazione al termine di sessanta giorni, dalla contestazione o dalla notificazione dell’accertamento di una violazione del codice della strada, stabilito dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 203, per proporre ricorso in via amministrativa al prefetto, che ha riguardo ad attività da compiersi nell’ambito di un procedimento amministrativo.

Questa stessa Corte (con la citata sentenza n. 4170/2010) ha pure precisato – così rispondendosi anche all’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal ricorrente (da ritenersi, perciò, manifestamente infondata) – che, in ragione dell’inapplicabilità della disciplina sulla sospensione feriale all’anzidetto termine di cui all’art. 203 citato, non è dato apprezzare un “vulnus” agli artt. 24 e 3 Cost. dal momento che: 1) il procedimento dinanzi al prefetto è privo del carattere giurisdizionale e, quindi, non richiede l’esplicazione della difesa tecnica; 2) la diversità di situazioni, tra l’impugnazione del verbale dinanzi al prefetto e quella, in via alternativa, dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell’art. 204-bis C.d.S., che determina l’instaurarsi di un vero proprio giudizio, giustifica il loro differente trattamento in relazione alla sospensione feriale dei termini.

7. La seconda censura è altrettanto manifestamente infondata perché non sussiste la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., dal momento che il Tribunale, dichiarando la tardività del ricorso avverso il verbale dinanzi al Prefetto, ha considerato superata o, comunque, assorbita – e non avrebbe potuto fare altrimenti – qualsiasi altra contestazione afferente anche a possibili vizi formali del verbale stesso, che avrebbe, infatti, potuto prendere in considerazione solo ove avesse rilevato la tempestività del ricorso proposto ai sensi dell’art. 203 C.d.S. 1992.

8. Anche la terza doglianza è priva di qualsiasi fondatezza perché il Tribunale, oltre ad aver applicato legittimamente il principio della soccomberza al fine della regolazione delle spese processuali, ha liquidato queste ultime nell’ambito dell’entità comunque ricompresa nello scaglione di riferimento tra Euro O ad Euro 1.100,00 (poiché il valore della causa ammontava a quello del verbale di contestazione per Euro 169,00), avvalendosi dell’esercizio del potere discrezionale allo stesso riconoscibile in relazione alla valutazione delle attività compiute dall’appellata e alla natura delle questioni dedotte in giudizio, così potendo anche superare gli importi medi determinati per il suddetto scaglione (che lo stesso ricorrente non ritiene che siano stati travalicati nel massimo). Infatti, essendo la tariffa articolata in una serie di scaglioni, in rapporto alla natura e al valore della causa, con alcuni correttivi, entro tali limiti il giudice può procedere discrezionalmente alla determinazione del compenso (cfr. Cass. n. 5798/2019).

9. Pure l’ultimo motivo è manifestamente destituito di fondamento poiché con l’impugnata sentenza è stato legittimamente applicato l’art. 96 c.p.c., comma 3, sulla base dell’accertato abuso del processo in relazione alla proposizione di un temerario ricorso in appello nonostante il verbale di contestazione fosse già divenuto titolo esecutivo definitivo per effetto della tardiva opposizione dinanzi al Prefetto. E il Tribunale di Crema ha motivato specificamente al riguardo laddove ha ritenuto che l’appello era stato proposto “senza validi motivi”, proprio in quanto il presupposto ricorso nel procedimento amministrativo dinanzi al Prefetto era inequivocabilmente da qualificarsi tardivo.

Del resto, è risaputo (cfr., per tutte, Cass. SU n. 22405/2018) che la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all’esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un’utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, risultando sufficiente il solo accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (come verificatosi nella concreta fattispecie), la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.

10. In definitiva, stante la manifesta infondatezza di tutta i motivi, il ricorso deve essere rigettato, senza che si debba adottare alcuna pronuncia sulle spese. Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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