Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3835 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 18/02/2010), n.3835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO, in persona del Ministro pro

tempore e dall’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore

Centrale pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

domiciliano ope legis;

– ricorrenti –

contro

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PIACENZA E VIGEVANO, con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, Prof.

M.G., rappresentata e difesa dagli avv.ti Bontempo

Stefano di Milano e Piera Cartoni Moscatelli di Roma, elettivamente

domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in via Pilo Albertelli

1;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 311/02/02 pronunciata dalla Commissione

Tributaria Regionale di Bologna, Sez. 02^, il 17 settembre 2002,

depositata il 26 agosto 2003 e notificata all’Agenzia delle Entrate

di Piacenza il 14.10.2003.

Udito, per la Fondazione resistente, l’avv. Piera Cartoni Moscatelli,

che si è riportato agli scritti difensivi;

Udito il P.G., dott. Ennio Sepe, che si è riportato alle conclusioni

scritte (P.G. dott. Antonio Martone) con le quali viene chiesto

l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

16/12/2009 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 8 luglio 1997, la Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano presentava all’allora Direzione Regionale delle Entrate dell’Emilia Romagna, sezione staccata di Piacenza, istanza di rimborso della somma complessiva di L. 2.802.364.000, conseguente alla presentazione, relativamente all’esercizio 1995/96, di due dichiarazioni dei redditi (una in data 20.01.1997 e una in data 01.07.1997): in tale seconda dichiarazione, rettificativa della precedente, il medesimo reddito veniva assoggettato a tassazione con le agevolazioni di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 (aliquota Irpeg del 18,5% anzichè del 37%).

Formatosi il silenzio rifiuto, la Fondazione proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza, chiedendo l’esecuzione del rimborso con gli interessi di legge.

L’Ufficio di Piacenza si costituiva in giudizio.

La Commissione adita, con la sentenza n. 2/05/2000, dichiarava la legittimità dell’applicazione, per la Fondazione ricorrente, delle agevolazioni di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1, e, di conseguenza, il diritto al rimborso della somma richiesta.

Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Piacenza, subentrata nelle more, proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Bologna, ritenendo illegittima l’applicazione, al caso di specie, delle agevolazioni di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6.

La C.T.R., con la sentenza n. 311/02/02, pronunciata il 17 settembre 2002 e depositata il 26 agosto 2003, rigettava l’appello dell’Ufficio.

Avverso tale sentenza, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate proponevano ricorso per cassazione sorretto da un motivo.

Resisteva con controricorso l’intimata Fondazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso, l’Amministrazione ha lamentato “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 e dell’art. 14 disp. gen.;

omessa motivazione su punto decisivo prospettato dalle parti; in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

A parere dell’odierna ricorrente, la riconduzione della Fondazione fra i soggetti considerati nel citato art. 6, comma 1, si deve ritenere erronea.

Dalla formulazione letterale della disposizione di cui sopra, la mancanza di un fine di lucro dovrebbe intendersi come riferita agli istituti di istruzione, di studio e di sperimentazione e non anche alle fondazioni che, insieme a corpi scientifici, accademie e associazioni, sarebbero state individuate dalla legge attraverso la comune caratteristica degli scopi esclusivamente culturali, perseguiti da detti soggetti.

Tale notazione non sarebbe di poca importanza, atteso che quello dell’esclusività degli scopi culturali sarebbe un concetto che comprenderebbe l’assenza di un fine di lucro ma non coinciderebbe con questa, per connotarsi di un significato e di una valenza ulteriori e specifici, legati al settore culturale a cui la norma avrebbe inteso circoscrivere gli scopi dei considerati corpi, accademie e fondazioni.

Pertanto, il giudice tributario avrebbe operato un’inesatta riduzione dei fini agevolativi a quelli non lucrativi in genere, ricorrendo ad una sorta di interpretazione estensiva attraverso cui la sentenza impugnata avrebbe finito, del tutto arbitrariamente, per trascurare i requisiti specifici, ovvero l’esclusività degli scopi culturali.

Inoltre, nella sentenza impugnata sarebbe erroneamente rimasto quasi irrilevante che alla Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano competerebbe di amministrare la partecipazione posseduta nella conferita società bancaria e come tale attività di amministrazione sarebbe poi statutariamente accostata e, nello stesso tempo, tenuta distinta, dal compimento di ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare consentita per il conseguimento degli scopi istituzionali. Il che autorizzerebbe l’odierna ricorrente ad affermare che all’amministrazione della partecipazione azionaria nella società bancaria debba guardarsi come ad un’attività non già consentita, nei limiti della sua strumentante, agli scopi istituzionali, bensì necessaria o propria della Fondazione.

Sulla base della legislazione e della vigente qualificazione dell’attività commerciale, come esposta dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4 dovrebbe ritenersi che l’attività degli enti conferenti, di gestione delle partecipazioni del capitale sociale dei soggetti conferitari, abbia natura commerciale, ostativa, in quanto tale, all’identificazione degli enti conferenti in una delle categorie di soggetti previste dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6.

La nuova normativa, L. n. 461 del 1998 e D.Lgs. n. 153 del 1999, avrebbe stabilito che i fini di utilità sociale siano perseguiti in modo esclusivo, richiedendo, inoltre, alle Fondazioni medesime, di specificare, nei loro statuti, i settori di utilità sociale in cui intendano operare, subordinando alla concreta operatività dell’ente in uno dei settori così individuati l’effettiva applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6.

Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la normativa introdotta dalla L. n. 461 del 1998 e dal D.Lgs. n. 153 del 1999 confermerebbe che la mera previsione statutaria di molteplici fini di utilità sociale non sarebbe stata idonea a dare titolo alle Fondazioni bancarie a fruire delle agevolazioni in discussione e che l’amministrazione della partecipazione di maggioranza nelle società conferitarie sarebbe attività qualificante le Fondazioni ma di natura oggettivamente commerciale.

Il ricorso è manifestamente fondato.

E’ ormai giurisprudenza consolidata di questa Corte che gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie, quali risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite società per azioni e gravati dall’obbligo di detenzione e conservazione della maggioranza del relativo capitale, ai sensi della L. n. 218 del 1990 ed in base al D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12 a causa del particolare vincolo genetico che le univa alle aziende scorporate, non possono essere assimilati nè alle persone giuridiche di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis (che perseguono esclusivamente scopi di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica), ai fini della esenzione dal versamento della ritenuta d’acconto sugli utili, nè agli enti ed istituti di interesse generale, aventi scopi esclusivamente culturali, di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 ai fini del riconoscimento della riduzione a metà dell’aliquota sull’IRPEG; la predetta disciplina agevolativa non trova applicazione quanto agli enti considerati nè in via analogica, trattandosi di disposizioni eccezionali, nè in via estensiva, poichè la sua ratio va ricercata nella esclusività e tipicità del fine sociale previsto per ciascun ente, individuato in maniera tassativa quale già esistente al momento dell’entrata in vigore delle predette norme. La successiva disciplina di riforma del sistema creditizio, nell’attribuire a tali enti, ai sensi del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12 ed ove si siano adeguati alle nuove prescrizioni, la qualifica di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, così estendendo ad essi il regime tributario proprio degli enti non commerciali, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 87, comma 1, lett. c), (T.U.I.R.), non ha assunto valenza interpretativa,, e quindi efficacia retroattiva, avendo essa previsto adempimenti collegati all’attuazione della riforma stessa, senza influenza sui periodi precedenti. Ne consegue l’esistenza di una presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all’entità della partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull’attività dell’ente creditizio e, dall’altro, la possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, solo a seguito della dimostrazione, di cui sono onerati secondo il comune regime della prova ex art. 2697 cod. civ., di aver in concreto svolto un’attività, per l’anno d’imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque un’attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale anzichè quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie e sempre che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni (Cass. S.U. 1576/09;

Cass. S.U. 1593/09).

Nel giudizio che ne occupa, le eccezioni e le deduzioni svolte non hanno fatto emergere elementi per discostarsi da tale meditato orientamento e l’appello erariale ha investito ogni aspetto della spettanza dell’agevolazione. Considerato che la sentenza impugnata non si è uniformata ai suddetti principi, pienamente applicabili nella fattispecie, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regula iuris diversa, deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese dell’intero giudizio, in quanto l’orientamento giurisprudenziale ribadito si è consolidato solo dopo l’introduzione della lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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