Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3835 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3835 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 9364-2014 proposto da:
MANA GIOVANNI, PIRRA DANIELA MARGHERITA, già soci
illimitatamente della cessata MA.NA . snc, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CICERONE

60,

presso lo studio

dell’avvocato PAOLO CIUFFA, rappresentati e difesi
dall’avvocato ANDREA DE PASQUALE;
– ricorrenti contro
2017
1925

CONDOMINIO

VIA

PARAVIA

7

TORINO,

in

persona

dell’Amministratore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GREGORIO VII 396, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO GIUFFRIDA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FABRIZIO BENINTENDI;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 16/02/2018

nonchè contro

GIANSANTO SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE
60, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CIUFFA,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA DE

– con troricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1986/2013 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 07/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO.

PASQUALE;

Rilevato che :
è stata impugnata da Mana Giovanni e Pirra Margherita già soci illimitatamente responsabili della cessta Ma.NA.
s.r.I.- la sentenza n. 3417/2012 della Corte di Appello di
Torino che, in riforma della precedente decisione

medesime odierne parti ricorrenti (in quella sede appellate)
al pagamento in favore del Condominio di via Paravia , 7 di
Torino della somma di C 9.138,90, oltre interessi e refusione
delle spese di lite.
Il ricorso è fondato su due ordini di.motivì ed è resistito con
controrieorso dell’intimato Condominio.
Quest’ultimo ha proposto preliminarmente ecceziòne di
inammissibilità dell’avverso ricorso non essendo state
“precisate neppure quali sono le parti della sentenza
impugnate ovvero in quale parte il Giudicante sia incorso in
errori” .
Il ricorso è altresì resistito con controricorso della Giansanto
S.r.l. che- aderisce al secondo motivo (B) del ricorso
principale.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Le parti ricorrenti hanno depositato memoria.
3

n.° 7546/2010 del Tribunale di quella Città, condannava le

Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di
“omessa valutazione di produzioni documentali dell’appellato
Mana” ( 360, n. 5 in relazione agli artt. 115/116 c.p.c.)
Il motivo è inammissibile per molteplici ordini di ragioni.
svolgere,

sostanzialmente,

valutazione in fatto attraverso il •

una

questione

di

enerico ricorso ad una

“omessa valutazione di produzioni documentali”, il motivo si
riduce in una censura

che presuppone come tuttora

vigente, nel suo vecchio testo, l’art. 360, n. 5 c.p.c..
Il motivo è, perciò, inammissibile poiché presuppone come
ancora esistente (ed applicabile nella concreta fattispecie) il
controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza nei
termini in cui esso era possibile prima

della modifica

e

dell’art. 360, n. 5 c.p.c. apportata dal D.L. n. 83/2012,
convertito nella L. n. 134/2012, essendo viceversa
denunciabile oggi soltanto l’omesso esame di uno specifico
fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le
parti, rimanendo -alla stregua della detta novella legislativaesclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione ( Cass. civ., SS.UU., Sent. n.
8053/2014).
“Parte ricorrente avrebbe dovuto far riferimento al novellato
n. 5 dell’art. 360 c.p.c., applicabile ai ricorsi per cassazione
proposti contro sentenze pubblicate a partire dall’11.9.2012
4

Nello

(d.l.

83/12,

conv.

in

I.

134/12).

In quest’ottica avrebbe dovuto dolersi dell’omesso esame
circa un fatto decisivo che fosse stato oggetto di discussione
tra le parti” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13928 del
06/07/2015).

dall’art. 12 disp. prel. cod. civ. e tenendo conto della
prospettiva della novella, mirata ad evitare l’abuso dei
ricorsi non strettamente newssitati dai precetti
costitugonali e la necessità di preservare la generale
funzione nomofilattica della Corte di cassazione), parti
ricorrenti , nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt.
366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.
proc. civ., avrebbero dovuto specificamente ” indicare il
“fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”,
testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il
“come” e . il “quando” tale fatto sia stato oggetto di
discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”,
fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori
non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto
decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la
sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze
probatorie ” (Sez. U, Sentenza n.’8053 del 07/04/2014).
In definitiva, nel riaffermare quanto innanzi già ritenuto

E, pertanto (in applicazione dei canoni ermeneutici dettati

dalle citate e condivise pronunce di questa stessa Corte,
appare opportuni) precisare ulteriormente quanto segue
enunciando il seguente principio di diritto :
” è inammissibile il motivo del ricorso che, pur se formulato
ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c..( come novellato ex di.

svolge, nella sostanza, una questione di valutazione in fatto
attraverso il generico ricorso ad una “omessa valutazione di
produzioni documentali” (senza specifica indicazione del
“fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, del “dato”,
testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, del
“come” e del “quando” tale fatto sia stato oggetto di
discussione processuale tra le parti e della sua “decisività”),
così riducendosi in una censura che presuppone come
tuttora vigente, nel suo vecchio testo, l’art. 360, n. 5
c. p. c.”.
Sotto altro profilo neppure è dato rilevare come e quando,
nei pregressi gradi del giudizio, i documenti oggi invocati
dalle parti ricorrenti siano stati prodotti ed abbiano formato
oggetto di questione (avente il carattere della decisività)
discussa fra le parti in causa.
Infine l’illustrazione del motivo avviene a mezzo
dell’assemblaggio di nove pagine in fotocopia di documenti
vari con ciò venendo del tutto meno ai noti requisiti di

6

83/12, conv. in I. 134/12 ed applicabile ratione temporis ),

specificità che devono contrassegnare la stesura di un
ricorso per cassazione.
Al riguardo deve rammentarsi il condiviso principio, già
affermato da questa Corte, secondo cui “la pedissequa
riproduzione

dell’intero,

letterale

contenuto

di

atti

sintetica esposizione di fatti, in quanto equivale ad affidare
alla Corte la scelta di quanto rileva in ordine ai motivi del
ricorso” ( Cass., S.U. civ., Sent. 11 aprile 2012, n. 5698).
Il motivo deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
“omessa pronuncia sulla domanda di declaratoria di nullità
dell’atto di compravendita immobiliare”.
Tanto denunciando, promiscuamente, la “violazione dell’art.
360, n. 3 in relazione all’art. 277 c.p.c. e dell’art. 132 n.ri
2-3-4 c.p.c.”, nonché la “violazione dell’art. 360, n. 4 in
relazione all’art. 132 n. 2-3-4 c.p.c.”, nonché -infine- la
“violazione dell’art. 360 n. 5 in relazione all’art. 277 c.p.c.”.
Va rilevato , per precisione, che la doglianza fondamentale
del motivo qui in esame può essere colta nella pretesa
omissione di ” qualunque pronuncia sulla nullità dell’atto di
compravendita del piano piloty sebbene ciascuna parte
abbia compiutamente formulato le proprie difese ed
eccezioni sullo specifico punto “.
Tuttavia nulla di specifico è stato indicato al riguardo.
7

processuali….è inidonea a soddisfare la necessità della

In proposito deve evidenziarsi che la decisione, oggi
gravata,

della

Corte

torinese

accoglieva

manifestamente fondato Condominio” e

l’appello

riformava la

sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2010.
In particolare, uniformandosi a pronunce di questa Corte

decisione della Corte (v. 12/13) affermava l’omesso
adempimento

dell’obbligazione

di

consegna

della

certificazione di abitabilità/agibilità a carico Ma.Na. s.n.c..
Peraltro , •in sede di conclusioni innanzi a quella Corte, la
parte appellata chiedeva nel merito ed in via principale
(oltre ad insistere per la “distrazione a favore dell’avv

.

antistatario”) “di confermare integralmente la sentenza
impugnata”
Pertanto la censura, oggi posta, relativa alla pretesa nullità
dell’atto di compravendita del detto “piano piloty” , ove pure
affrontata e, quindi, disattesa nel giudizio di primo grado,
non risulta neppure affrontata nel giudizio di appello e ,
quindi, costituendo questione nuova è del tutto
inammissibile.
In ogni caso, infine, una pretesa omessa pronuncia sulla
detta nullità risulterebbe inammissibile anche sotto il
dell’interesse della parte oggi ricorrente principale, essendo
stata la relativa domanda proposta da controparte (ovvero
dal Condominio).
8

(Cass. n.ri 19454/2011 ; 28274/2008 e 15359/200), la

Infatti “è inammissibile, per difetto d’interesse, il ricorso con
il quale si deduca il vizio di omessa pronuncia relativamente
ad una domanda proposta dalla controparte, in quanto non
è configurabile al riguardo una soccombenza del ricorrente,
che non può subire alcun concreto pregiudizio da una

2047).
3.- Il ricorso principale deve, dunque, essere rigettato.
4.-

Conseguentemente va rigettato anche il ricorso

incidentale della Giansanto S.r.l., che aderisce al secondo
motivo del ricorso principale innanzi trattato.
5.- Le spese seguono la soccombenza delle parti ricorrenti
principali e vanno determinate in favore di quella
controricorrente così come in dispositivo.
6.-

Nulla va statuito quanto alle spese Giansanto ed il

Condominio (che non ha resistito al ricorso incidentale).
7.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti

principale

e

del

ricorrente

incidentale,

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma
1 bis dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte

9

siffatta carenza di decisione” ( Cass. 27 gennaio 2017, n.

rigetta il ricorso lit~e- principale e quello incidentale e
condanna le parti ricorrenti principali, in solido, al
pagamento in favore della parte contro ricorrente delle
spese del giudizio, determinate in C 2.200,00, di cui C
200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti principali, nonché da
parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
4 luglio 2017.

Il Presidente

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15% ed accessori come per legge.

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