Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3835 del 16/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 16/02/2011), n.3835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4586-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato

MANNIAS ITALA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

DI GIOVANNI MATILDE, DI GIOVANNI ETTORE, DI GIOVANNI UMBERTO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 23/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA

dell’8/01/09, depositata il 12/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato Mauro Miceli (delega avvocato Gaetano Granozzi),

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti ed insiste per

la trattazione il P.U.;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

rilevato che con ricorso notificato l’11 febbraio 2010, la s.p.a.

Poste Italiane ha chiesto, con sei motivi, la cassazione della sentenza depositata il 12 febbraio 2009, con la quale la Corte d’appello di Catania, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto le domande di T.F. di dichiarazione di nullità del termine apposto ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. 26 novembre 1994 e successive integrazioni, “per esigenze eccezionali”, al contratto di lavoro subordinato tra le parti decorrente dal 13 ottobre 2000, con conseguente accertamento di un rapporto a tempo indeterminato fin da tale data e col pagamento delle retribuzioni dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, detratto l’aliunde perceptum;

che il lavoratore si è costituito, difendendosi dalle domande con rituale controricorso;

che il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente al 1 marzo 2006 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 (4 luglio 2009), è regolato dall’art. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni ad essi apportate dal D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40;

che la causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 2010, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base di una relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.;

rilevato che successivamente, con memoria ex art. 378 c.p.c., la ricorrente ha depositato in cancelleria copia di un verbale di conciliazione stragiudiziale della controversia intervenuta tra le parti in data 18 novembre 2010 in sede sindacale;

che la ricorrente ha conseguentemente chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese;

ritenuto che, in conseguenza di tale conciliazione, è venuto meno l’interesse ad agire della ricorrente, per cui il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti, nello spirito dell’accordo raggiunto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, spese compensate.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011

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