Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3835 del 15/02/2021

Cassazione civile sez. I, 15/02/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 15/02/2021), n.3835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16804/2016 proposto da:

D.M.C. elettivamente domiciliata in Roma, Via Cunfida, 20

presso lo studio dell’Avvocato Giuliano Arezzini, che la rappresenta

e difende in unione agli Avvocati Vincenzo Morso, e Lucia Cocchini,

per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.C., rappresentato e difeso dall’Avvocato Vittorio Bologni,

per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e

Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 93/2016 della Corte di appello di Firenze

depositata il 22/01/2016;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 27/10/2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Firenze con la sentenza in epigrafe indicata ha respinto l’impugnazione proposta da D.M.C. avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 200 del 17-19 febbraio 2014 che aveva, a sua volta, rigettato la domanda della prima di condanna dell’ex coniuge, N.C., al pagamento della somma di Euro 7.978,57 a titolo di rimborso delle spese straordinarie sostenute per la figlia M. negli anni dal (OMISSIS).

Il giudice di primo grado, d’ufficio, aveva rilevato il difetto di interesse ad agire in capo all’attrice in quanto già in possesso di un titolo esecutivo idoneo a far valere la situazione giuridica azionata, titolo che consisteva nella sentenza di divorzio n. 197 del 2002 che, dopo aver previsto l’obbligo per il N. di corrispondere all’ex coniuge la somma di Euro 750,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia, aveva altresì stabilito che il padre dovesse rimborsare la metà delle spese mediche straordinarie e di quelle scolastiche sostenute per la figlia.

Il tribunale esprimeva a tal fine un giudizio di condivisione delle ragioni fatte proprie da questa Corte di cassazione con la sentenza n. 11316 del 2011 piuttosto che di quelle contenute nella sentenza n. 1758 del 2008, secondo la quale, alle condizioni date nella fattispecie in esame, sarebbe stato necessario un ulteriore intervento del giudice per accertare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi e la relativa entità.

Dinanzi alla Corte territoriale l’appellante deduceva che l’ufficiale giudiziario di Prato aveva dichiarato di non poter procedere al pignoramento perchè il titolo esecutivo non conteneva un importo certo, liquido ed esigibile e che il precedente richiamato in primo grado doveva intendersi come isolato e non portatore di un principio applicabile, come confermato da successive sentenze della Corte di legittimità che avevano ribadito il precedente indirizzo.

La Corte fiorentina, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto che non vi fosse antinomia tra le pronunce indicate dall’appellante rimarcando che la successiva, la n. 11316 del 2011, aveva ritenuto la necessità di uno specifico titolo solo quando il rimborso riguardi spese effettivamente straordinarie e quindi differenti da quelle che, nella loro prevedibilità, siano invece già comprese nel provvedimento che disciplina il modo in cui ciascun genitore si fa carico del mantenimento dei figli.

2. D.M.C. ricorre per la cassazione della sentenza di appello con sei motivi di ricorso. Resiste con controricorso N.C..

La ricorrente ha depositato controricorso al dichiarato fine di “contraddire ai controricorso tardivo notificato in data 10.10.2016”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente fa valere, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 111Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4.

La Corte di merito era incorsa nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato perchè, investita della riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato la carenza ad agire dell’attrice, aveva invece ritenuto, senza che vi fosse domanda, la carenza del diritto azionato.

La sentenza di appello era inoltre nulla per contrasto irriducibile 1:ra motivazione e dispositivo perchè dopo aver rilevato la carenza del diritto aveva poi confermato la sentenza di primo grado che aveva invece pronunciato sulla carenza di interesse.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la nullità della sentenza o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.

La Corte territoriale aveva eluso il giudicato formatosi tra le parti con la sentenza di divorzio, avendo attribuito carattere di ordinarietà alle spese mediche, che la sentenza di divorzio aveva invece indicato come straordinarie, ed alle spese scolastiche per le quali aveva previsto l’obbligo di rimborso al 50% ponendo solo la condizione che la scuola frequentata fosse pubblica.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c. per avere la Corte territoriale attribuito efficacia di titolo esecutivo ad una pronuncia di condanna generica, in carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del diritto e con radicale vizio di motivazione per irriducibile contraddittorietà ed illogicità manifesta.

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 Cost. e degli artt. 147, 148, 155, 315-bis, 316-bis e 337 ter c.c. La sentenza impugnata aveva ricompreso tutte le spese mediche e scolastiche universitarie nell’assegno di mantenimento negando il diritto ai rimborso della metà di tali spese e ritenendo l’obbligo di mantenimento assolto con il solo versamento dell’assegno periodico senza riconoscere l’obbligo di contribuzione in quelle straordinarie.

5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4 per assoluta carenza di motivazione e/o irriducibile contraddittorietà e/o illogicità manifesta circa il ragionamento che aveva determinato la Corte di merito ad escludere dalle spese straordinarie quelle di cui l’attrice ha chiesto il rimborso.

6. Con il sesto motivo la ricorrente fa valere la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di appello omesso di considerare che la rilevante entità delle spese mediche e scolastiche universitarie non poteva essere coperta dall’assegno di periodico mensile.

7. Con controricorso notificato il 10 ottobre 2016 N.C. ha dedotto, a sua volta, l’inammissibilità del ricorso principale.

La ricorrente con ulteriore e distinto atto notificato il 10 novembre 2016 ha fatto valere la tardività del controricorso.

8. Il ricorso è infondato, ma la motivazione della Corte di appello deve essere corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, come segue.

Per i motivi del ricorso, da trattarsi tutti congiuntamente perchè tra loro strettamente connessi, viene alla cognizione di questa Corte di cassazione la questione della formazione del titolo, e della sua azionabilità, in materia di contribuzione alle spese straordinarie dei figli là dove il genitore onerato non vi adempia.

Si deve, segnatamente, stabilire se si possa agire esecutivamente con il provvedimento contenuto nel dispositivo della sentenza di divorzio o se sia necessario promuovere autonomo giudizio di cognizione al fine di far accertare l’effettiva sopravvenienza e l’entità degli specifici esborsi.

9. Nel tempo questa Corte di cassazione si è espressa dapprima nel senso della necessità della formazione di un nuovo titolo (Cass. 28/01/2008 n. 1758) per poi, successivamente muoversi nel senso di delimitare all’interno della più ampia categoria delle cdd. spese straordinarie quelle che, per una loro fisiologica prevedibilità, possono essere sottratte all’applicazione dell’indicato principio (Cass.:23/05/2011 n. 11316).

Si è così posta la questione della distinzione all’interno della categoria delle cdd. spese straordinarie, comunque non ricomprese nel contributo periodico fisso, tra:

a) quelle che pure non quantificate in sede di determinazione dell’assegno di mantenimento del figlio possano esserlo successivamente, nella loro prevedibile reiterazione, anche a distanza di intervalli temporali, con conseguente loro azionabilità in forza del titolo originario, integrato dalla documentazione esplicativa delle spese sicchè la somma portata dal primo possa essere agevolmente determinata in sede esecutiva con una mera operazione aritmetica (Cass. n. 11316 cit.);

b) quelle che, rivestendo i diversi caratteri della assoluta imprevedibilità ed imponderabilità (per la definizione: Cass. 08/06/2012 n. 9372), non possono essere azionate in ragione del titolo originario, richiedendo, piuttosto, la formazione di un nuovo ed autonomo titolo, esito di un distinto giudizio di cognizione.

L’indicata classificazione muove dalla necessità che venga rispettato, anche nella materia della condanna al pagamento del contributo alle spese straordinarie in favore del figlio, il principio, di carattere generale, che governa la formazione del titolo esecutivo. La regola secondo la quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore esaurisce per ciò stesso il proprio diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un altro titolo contro il medesimo debitore per la medesima ragione ed oggetto, contiene l’ulteriore affermazione, elevata anch’essa a regula iuris, che tanto è destinato a valere semprechè il comando giudiziale sia idoneamente delimitato e quantificato in relazione all’esigenza di certezza e liquidità del diritto che, ex art. 474 c.p.c., ne costituisce l’oggetto o, comunque, lo possa essere in forza di elementi idoneamente indicati nel titolo stesso ed all’esito di operazioni meramente aritmetiche (vd. ex multis: Cass. 5/02/2011, n. 2816).

Come da questa stessa Sezione affermato in analoga fattispecie, pronunciando nella medesima camera di consiglio sul ricorso n. 16680/2016, la necessità di continui esborsi per l’istruzione, in rapporto alla tipologia della scuola, pubblica o privata, al grado della scuola o istituzione superiore o universitaria frequentata, e, ancora, per prestazioni mediche, generiche o specialistiche – rispetto alle quali la variabilità tocca soltanto la misura e l’entità, rispetto all’incidenza sullo stato di piena salute, e tanto nella normalità del ricorso alle prime anche per controlli periodici – non rientra nella nozione di straordinarietà intesa nella ristretta accezione di eccezionalità ed imprevedibilità.

Le spese mediche e scolastiche da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie routinarie sono quegli esborsi (per l’acquisto di occhiali; per visite specialistiche di controllo; per pagamento di tasse scolastiche) che pur non ricompresi nell’assegno fisso periodico di mantenimento tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicchè esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all’an (in tal senso: Cass. 23/05/2011 n. 11316, in motivazione, parr. 4.1-4.4).

Siffatte spese, che nella sostanza finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell’assegno forfettizzato e periodico di mantenimento possono essere richieste, tuttavia, quale parte “non fissa” del primo di cui condividono la natura, in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che, per ciò, insorga a necessità di fare accertare, nuovamente in sede giudiziale poi un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione.

Quanto alle cdd. “spese straordinarie” intese come categoria residuale ed onnicomprensiva (così: Cass. n. 11316 cit., ibidem), che non condivide delle precedenti il carattere di prevedibilità, questa Corte di cassazione ha poi chiarito che, tali devono intendersi quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli e la cui sussistenza giustifica, per ciò stesso, un accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita azione.

La ratio che sostiene la non ricomprensione delle stesse nell’ammontare dell’assegno fisso in via forfettaria posto a carico di uno de genitori è il contrasto che altrimenti si realizzerebbe con il principio di proporzionalità ed adeguatezza del mantenimento sancito dall’art. 337-ter c.c., comma 4, n. 4 ed il rischio di un grave nocumento per il figlio che potrebbe essere privato di cure necessarie o di altri indispensabili apporti, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo” (nel regime definito dall’art. 155 c.c., in tal senso: Cass. 08/06/2012 n. 9372; Cass. 23/01/2020 n. 1562).

10. La fattispecie in esame nella quale la ricorrente ha ottenuto, come pacificamente emerge agli atti, condanna dell’ex coniuge in sede divorzile per il pagamento del contributo alle spese scolastiche e mediche, rientra pienamente nel descritto paradigma normativo, legittimando il genitore anticipatario a precettare le spese, quale preannuncio di esecuzione, senza necessità di passare per un nuovo accertamento.

11. Ferma la decisione di rigetto, la Corte di appello erra pertanto là dove motiva siffatta pronuncia sul rilievo della ricomprensione delle spese precettate dall’appellante, qui ricorrente, in quelle ordinarie che intende, come tali, coperte dalla misura fissa dell’assegno mensile.

Afferma la Corte di merito che le spese precettate sono ordinarie e, in quanto tali, ricomprese nell’assegno periodico di contributo al mantenimento, non riconoscendo alle stesse dignità di esborsi ulteriori, rimborsabili oltre le somme periodiche forfettizzate, ma di identica natura.

12. Le spese scolastiche e mediche “straordinarie”, salvo diverso accordo tra le parti, si aggiungono all’assegno periodico là dove si tratti di esborsi che si presentino secondo ordinari e prevedibili intervalli temporali e la cui soddisfazione esprima il generale dovere di mantenimento dei figli da parte dei genitori.

13. L’esito siffatta qualificazione è che l’esborso di quelle spese, autonomo rispetto all’assegno periodico, ma di natura condivisa, ben può intervenire in forza di elencazione portata in precetto ed allegazione all’originario titolo di previsione da parte del genitore anticipatario, senza necessità, quindi, di un ulteriore e distinto titolo di accertamento:

14. Per le indicate ragioni, che sono diverse da quelle sostenute dai giudici di merito, se può affermarsi il difetto di interesse in capo alla ricorrente ad azionare autonoma pretesa al fine di portare ad esecuzione le spese anticipate per la figlia – spese precettabili secondo la procedura che, in origine osservata dalla ricorrente, ha incontrato, in modo incontestato in atti, il veto dell’ufficiale giudizio di Prato -, di certo, poi, non può affermarsi il difetto del diritto al rimborso che invece c’è e, forte, vive delle indicate ragioni.

Il ricorso per le precisate ragioni va pertanto disatteso.

La novità delle questioni esaminate sostiene la compensazione delle spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021

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