Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3835 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 14/02/2017, (ud. 09/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5951-2012 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore

dott. M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 48,

presso l’avvocato NICOLA MAROTTA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GAETANO MARIA GIOVANNI PRESTI, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 146,

presso l’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FABIO BERTAZZOLI, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

contro

ISOLPACK S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 125/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso il 20 gennaio 2011 il Tribunale di Milano ammetteva la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione alla procedura di concordato preventivo; ma, su segnalazione del commissario giudiziale, che ravvisava atti in frode commessi anteriormente alla proposta, lo revocava e su istanza della creditrice ISOLPACK s.p.a. dichiarava il fallimento.

In accoglimento del successivo reclamo, la Corte d’appello di Milano, con sentenza 18 gennaio 2012, revocava il fallimento, con rimessione degli atti al giudice di primo grado per il prosieguo.

Motivava che i pretesi atti di frode, consistenti in prelevamenti dai conti correnti sociali effettuati da soci per Euro 52.400 e nell’esistenza di un debito di Euro 108.000 dell’amministratore verso la società, non messo adeguatamente in evidenza, erano anteriori al deposito della domanda di concordato e, risultando dalle scritture contabili, inidonei ad ingannare il ceto creditorio: restando, invece, insindacabile dal tribunale ex officio, ogni valutazione di meritevolezza e convenienza.

Avverso la sentenza, notificata il 2 febbraio 2012 la curatela proponeva ricorso per cassazione, articolato in un motivo, notificato il 2 marzo 2012 ed ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Resisteva con controricorso l'(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione. All’udienza del 9 novembre 2016 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

La Corte d’appello di Milano ha fatto applicazione di un principio giurisprudenziale primamente enunciato da Cass., sez. 1, 23 giugno 2011 n. 13.818, secondo cui nella disciplina riformata del concordato preventivo non v’è più spazio per una valutazione officiosa della meritevolezza e convenienza della proposta concordataria; e gli eventuali atti di frode commessi anteriormente al suo deposito sono irrilevanti, se inidonei a trarre in inganno i creditori in occasione del voto.

La stessa sentenza, peraltro, in chiusura di motivazione, fa salva l’ipotesi in cui sia ravvisabile un’ipotesi di abuso del concordato: evenienza, che questa Corte, con successiva pronuncia, ha identificato in comportamenti fraudolenti e pregiudizievoli per i creditori, che seppur svelati nella proposta debbano ritenersi intenzionalmente eseguiti in previsione e funzione della domanda di concordato, in ragione della prossimità temporale al suo deposito e alla loro natura gravemente depauperativa del patrimonio, così da influire sulla misura di soddisfacimento del ceto creditorio (Cass., sez. 1, 26 giugno 2014 n. 14552).

Nella specie, peraltro, la corte d’appello ha dato conto del consistente intervallo temporale tra i prelevamenti indebiti dal conto corrente sociale ed il credito accordato al socio e amministratore, da un lato, e l’apertura della procedura, dall’altro; nonchè il loro carattere manifesto, che li rendeva inidonei ad alcuna finalità decettiva.

Le contrarie argomentazioni della curatela sono volte ad una difforme interpretazione dei dati di fatto accertati, al fine di un riesame nel merito che non può trovare ingresso in questa sede.

Il ricorso è dunque infondato e va respinto.

L’obbiettiva incertezza della fattispecie e l’assenza, all’epoca della proposizione del ricorso, di una giurisprudenza univoca sulla questione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

– Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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