Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38348 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. II, 03/12/2021, (ud. 08/06/2021, dep. 03/12/2021), n.38348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Safe s.r.l., con sede in Bari, in persona del legale rappresentante

rag. C.P., rappresentato e difeso per procura

speciale alle liti a margine del ricorso dall’Avvocato Carlo

Colapinto, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,

via Panama n. 74;

– ricorrente –

contro

Tecno Service soc. coop. a r.l., con sede in (OMISSIS), in persona

del presidente del consiglio di amministrazione sig.

C.A., rappresentata e difesa per procura speciale alle liti a

margine del controricorso dall’Avvocato Luciano Iacobellis,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Gigliola

Mazzi Ricci, in (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 882 della Corte di appello di Bari, depositata

l’11.10.2016.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto notificato il 7. 12. 2016 Safe s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 882 dell’11.10.2016 della Corte di appello di Bari, notificata il 14 10. 2016, che, riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato risolto per inadempimento della stessa Safe il contratto di mandato concluso nel 2003 con la società coop. a r.l. Tecno Service, avente ad oggetto lo svolgimento da parte della Safe dell’attività di assistenza e consulenza tecnico finanziaria finalizzata alla concessione delle agevolazioni previste dalla L. n. 598 del 1994 per la innovazione delle strutture e dei processi aziendali, ritenendo che la mandataria non avesse adempiuto l’incarico con la diligenza richiesta, dal momento che, una volta acquista la documentazione contabile e fiscale della società cooperativa, non aveva informato quest’ultima, come invece avrebbe dovuto, della assenza delle condizioni concrete per poter accedere al finanziamento agevolato, atteso che la sua situazione patrimoniale non le consentiva di offrire le necessarie garanzie reali o personali richieste per il suddetto finanziamento. Resiste con controricorso la società coop. Tecno Service.

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1710,1176,1175,1375 e 1719 c.c., censurando l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui la Safe, una volta acquisita la documentazione contabile e fiscale della società cooperativa, avrebbe dovuto informare tempestivamente la mandante, osservando l’obbligo di diligenza richiesto dall’art. 1176 c.c., comma 2, che risultavano assenti le condizioni per poter accedere al finanziamento e quindi astenersi dall’eseguire l’incarico.

Assume la ricorrente che è erroneo il riferimento fatto dalla Corte territoriale ad un obbligo di diligenza qualificata della mandataria, che è nozione del tutto generica, e che il giudicante è pervenuto alla conclusione accolta senza considerare che nella lettera di incarico venivano menzionate le ” garanzie reali da concordare ” per ottenere il finanziamento, sicché la mandante era consapevole che esse sarebbero state richieste. Si aggiunge che con fax del 12.5.2003 la società mandataria aveva evidenziato la possibilità di sostituire, in luogo delle garanzie reali, una ” fideiussione a rischio decrescente per Euro 835.000,00 (di cui Euro 726.000,00 per capitale ed Euro 109.000,00 per interessi) rilasciata da primario istituto di credito o assicurativo “. Ne discende, ad avviso della ricorrente, che essa mai avrebbe potuto immaginare che la mandante non fosse in grado di offrire le garanzie necessarie per accedere al finanziamento e che non poteva pertanto configurarsi a carico della stessa un obbligo di informazione in tal senso, tenuto altresì conto che rientra nella conoscenza media di media di qualsiasi imprenditore l’esigenza di fornire garanzie al fine di ottenere finanziamenti.

Il mezzo è infondato.

Va precisato che la sentenza impugnata ha respinto la domanda della Safe di pagamento del compenso per l’esecuzione dell’incarico di consulenza ed assistenza ricevuto dalla società coop. Tecno Service e ha dichiarato risolto il contratto per inadempimento della Safe medesima sulla base del rilievo che, in forza delle sue specifiche competenze nel campo degli investimenti e dei relativi finanziamenti pubblici, essa non poteva non avere contezza – una volta ricevuta la documentazione sulla situazione contabile e fiscale della Cooperativa, che non possedeva beni immobili da offrire in garanzia ed aveva un patrimonio di circa Euro 350.000 già vincolato a garanzia alle banche – che non sussistevano possibilità concrete per la stessa di ottenere il finanziamento, sicché la mandataria in luogo di procedere comunque alla esecuzione dell’incarico attraverso l’istruzione della pratica di finanziamento e di richiedere per tale attività il compenso, avrebbe dovuto, secondo il grado di diligenza richiesto dalle sue qualità professionali, informare prontamente la mandante del probabile insuccesso della operazione ed attendere istruzioni in merito.

Tanto premesso, la statuizione impugnata si sottrae alle censure di violazione di legge contestate. Il riferimento contenuto in sentenza alla “diligenza qualificata” ha un mero valore terminologico ed è quindi privo di rilevanza, una volta considerato che la Corte territoriale ha correttamente valutato il grado di diligenza richiesto per l’esecuzione dell’incarico alla luce delle specifiche competenze professionali in materia di consulenza finanziaria ed intermediazione creditizia della mandataria e quindi fatto applicazione dell’art. 1176 c.c., comma 2. Sotto gli altri profili denunziati, le censure di violazione di legge appaiono formulate in modo generico, non risultando accompagnate dalla indicazione dei passi della decisione che si assumono contrastanti né dalla formulazione delle ragioni di tale asserito contrasto ed appaiono soprattutto alimentate da considerazioni e premesse che involgono la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle risultanze istruttorie, che sono profili della decisione che investono accertamenti di fatto, rientranti, come tali, nella competenza esclusiva del giudice di merito e non sindacabili nel giudizio di legittimità.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., assumendo che, atteso il rigetto delle domande con cui la società Tecno Service aveva dedotto la nullità e la annullabilità del contratto, le spese di giudizio avrebbero dovuto essere compensate.

Il mezzo è infondato tenuto conto che, per giurisprudenza costante di questa Corte, la violazione del principio della soccombenza si verifica nel solo caso in cui le spese di lite sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa e che la compensazione delle spese costituisce una scelta discrezionale rimessa dalla legge al giudice della causa, non sindacabile in sede di legittimità, sia nel caso in cui sia disposta che nell’ipotesi inversa, (Cass. n. 26912 del 2020; Cass. n. 24502 del 2017; Cass. n. 8421 del 2017). Nel caso di specie la regolamentazione delle spese risulta improntata al principio della soccombenza, il quale va valutato con riferimento all’esito finale della controversia, che nella specie è stato del tutto sfavorevole alla odierna ricorrente.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 4.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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