Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38347 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. II, 03/12/2021, (ud. 08/06/2021, dep. 03/12/2021), n.38347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

FH Diedrichs & Ludwig Post GmbH, con sede in (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante sig. D.I., rappresentata

e difesa per procura speciale alle liti per atto ai rogiti del

notaio Z. del 7. 6. 2018 dagli Avvocati Pietro Petrocchi e

Massimo Scardigli, elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, viale Angelico n. 36/B;

– ricorrente –

contro

Comune di Firenze, in persona del sindaco Dott. N.D.,

rappresentato e difeso per procura speciale alle liti in calce al

controricorso dagli Avvocati Andrea Sansoni e Debora Pacini,

elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4012 del Tribunale di Firenze depositata il 13

dicembre 2017.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 4012 del 13. 12. 2017 il Tribunale di Firenze, decidendo sull’appello proposto da FH Diedrichs & Ludvig Post GMBH, società con sede in Germania, confermò la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile perché tardiva l’opposizione dalla stessa proposta avverso il verbale della Polizia municipale di Firenze che le aveva contestato la violazione dell’art. 7 C.d.S., comma 9, e art. 14 C.d.S.. Il giudice di appello motivò la decisione rilevando che il verbale di accertamento era stato notificato a mezzo posta e che, nonostante tale modalità di notifica non fosse rispettosa della convenzione di Strasburgo del 1977, che pure la prevedeva, avendo la Germania in sede di ratifica della stessa dichiarato di non accettare notifiche all’estero tramite il servizio postale ma solo attraverso l’invio dell’atto all’Autorità Centrale del Land di residenza del destinatario, che avrebbe poi provveduto alla consegna, il procedimento notificatorio adottato non determinava inesistenza della notifica ma solo un vizio di nullità della stessa, sanato dal raggiungimento dello scopo, essendo stato il verbale ricevuto dal destinatario. Reputando di conseguenza la notifica perfezionata il 27. 9. 2010, confermò la declaratoria di tardività dell’opposizione, proposta solo in data 6.9.2011.

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 13. 6. 2018, ricorre, sulla base di tre motivi, la società FH Diedrichs & Ludvig Post GMBH.

Il comune di Firenze resiste con controricorso.

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 142 c.p.c., comma 2 e dell’art. 10 Cost., comma 1, assume l’erroneità della decisione impugnata argomentando che la disposizione di cui all’art. 142 c.p.c., comma 2, che regola il caso di notifica a persona priva di residenza, dimora o domicilio in Italia, consente la notificazione a mezzo posta soltanto nei casi di impossibilità di eseguire la notifica in uno dei modi previsti dalle convenzioni internazionali, situazione che in questo caso non esisteva, prevedendo la Convenzione di Strasburgo, come integrata dalla legge di ratifica della Germania, come unica possibilità quella di trasmettere l’atto tramite l’Autorità Centrale del Land di residenza del destinatario. Ne discende, ad avviso della ricorrente, che, in ragione della stessa disposizione codicistica citata e del principio di prevalenza delle norme sovranazionali stabilito dall’art. 10 Cost., la possibilità di effettuare la notifica a mezzo del servizio postale era nella specie esclusa dalla legge.

Il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, censura la statuizione del Tribunale che ha tratto dalla normativa applicabile alla fattispecie la conclusione che la notifica per posta effettuata non sarebbe inesistente ma soltanto nulla, con conseguente possibilità di sanatoria per il raggiungimento dello scopo. Si sostiene al contrario che, per principio consolidato anche nella giurisprudenza, allorquando la notifica sia effettuata con modalità non previste dalla legge, essa è giuridicamente inesistente e non suscettibile di sanatoria.

Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 11, comma 2, della Convenzione di Strasburgo del 24. 11. 1977, dell’art. 201 C.d.S., comma 1, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 3, assumendo l’erroneità della affermazione del Tribunale secondo cui la notifica si sarebbe perfezionata in data 27. 9. 2010, identificando in tal modo il ricevimento dell’atto con la consegna quale atto finale del procedimento notificatorio, identificazione che invece è sbagliata, atteso l’art. 7 citato non prevede che il verbale di contravvenzione debba essere semplicemente ricevuto dal destinatario, ma che debba essergli notificato. Nel caso di specie invece, essendo la consegna avvenuta al di fuori del procedimento notificatorio previsto dalla legge, il ricevimento dell’atto integrava una circostanza irrilevante e non autorizzava a ritenere perfezionata la notifica.

I motivi di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente, vanno respinti.

Premesso che nel caso di specie risulta pacifico in atti che il verbale di contestazione della violazione del codice della strada risulta consegnato a mezzo posta alla società ricorrente il 27.9.2010 mentre l’opposizione è stata proposta il 6.9.2011, la questione sollevata dal ricorso si incentra sul quesito se la notifica effettuata sia nulla o invece inesistente. Ciò perché la Convenzione di Strasburgo del 1977, che regola i casi di notificazione dei documenti in materia amministrativa tra i Paesi aderenti, non si applica alla Germania con riguardo alla clausola che prevede l’utilizzazione del procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale, avendo tale Stato, in sede di legge di ratifica della convenzione, avvalendosi della riserva prevista dalla stessa, dichiarato di non accettare notifiche all’estero tramite il servizio postale ma solo attraverso l’invio dell’atto all’Autorità Centrale del Land di residenza del destinatario.

Sul punto va registrata la recente sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 2866 del 5.2.2021, che nell’affrontare il tema, negli esatti termini in cui si pone nel presente giudizio, ha affermato che la notifica del verbale di contestazione della violazione amministrativa notificato a mezzo posta a persona dimorante in Germania deve essere affrontata e risolta sulla base delle disposizioni e dei principi del diritto italiano e che, per l’effetto, tale notifica è nulla, per la violazione della Convenzione di Strasburgo del 1977, ma non inesistente, con l’effetto che essa è suscettibile di essere sanata in base al criterio del raggiungimento dello scopo (art. 160 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 3).

Con la memoria la ricorrente sembra suggerire una interpretazione opposta alla sentenza sopra richiamata, ma è evidente che essa non può essere seguita attesa la chiara formulazione della soluzione fornita.

Già in precedenza questa Corte, con la sentenza 22554 del 2018, che pur facendo riferimento alla Convenzione dell’Aja del 1965 affronta un tema del tutto identico, avendo anche in questo caso la Germania, in sede di ratifica, rifiutato la trasmissione degli atti a mezzo posta, ha precisato che la notifica a mezzo del servizio postale in detto Paese è invalida ma in quanto nulla e non per inesistenza e può quindi essere sanata. A sostegno di tale conclusione la decisione citata richiama l’arresto delle Sezioni unite di questa Corte n. 14916 del 2016, che ha precisato che l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, rappresentati a) dall’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato e b) dalla fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Alla luce di tali precedenti, nei cui confronti non si ravvisano ragioni del discostarsi, e tenuto conto in particolare proprio del nuovo orientamento affermatosi in forza della citata sentenza del 2016 delle Sezioni unite in tema di nullità ed inesistenza della notificazione, la questione posta dal ricorso va risolta nel senso che la notifica effettuata era nulla e pertanto suscettibile di sanatoria. La statuizione del giudice di secondo grado che ha ravvisato la sanatoria per raggiungimento dello scopo nella circostanza che il verbale era stato consegnato e quindi ricevuto dal destinatario non è oggetto di specifiche censure da parte del ricorso e comunque si risolve in un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede. La contestazione risulta invero sollevata solo con la memoria depositata e non è pertanto scrutinabile, attesa la sua novità. L’impugnata statuizione del Tribunale, che ha dichiarato tardiva l’opposizione tenendo conto come termine iniziale quello della consegna del plico (27.9.2010), si sottrae così alle censure sollevate dal ricorso, che va pertanto respinto.

La natura della questione affrontata e la considerazione che le pronunce sfavorevoli alla ricorrente sono intervenute dopo la proposizione del ricorso integrano giustificati motivi di compensazione delle spese di giudizio.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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