Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38346 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. II, 03/12/2021, (ud. 03/06/2021, dep. 03/12/2021), n.38346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubalda – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25290-2016 proposto da:

B.B. (in proprio e quale erede di P.V.), P.I.

e P.F. (quali eredi di P.V.) rappresentate e

difese dall’Avvocato LUIGI ISABELLA VALENZI ed elettivamente

domiciliate presso il suo studio in ROMA, VIA POMPEO UGONIO 3;

– ricorrenti –

contro

P.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato LORENZO GIUA ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA, VIA

GOLAMETTO 4;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2371/2016 della CORTE d’APPELLO di ROMA,

pubblicata il 15.04.2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/06/2021 dal Consigliere Dott. BELLINI UBALDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 8.1.2000, i coniugi P.V. e B.B. convenivano in giudizio i coniugi P.M. ed P.E..

Con sentenza non definitiva del 27.6.2003 il Tribunale di Roma, accolta l’eccezione di parte convenuta del difetto di legittimazione di P.E., già in parziale accoglimento della domanda, trasferiva in favore degli attori la proprietà della metà indivisa dell’appartamento sito in (OMISSIS), interno 12, e condannava il convenuto al risarcimento del danno, commisurato al valore locativo dell’immobile dalla data della domanda sino alla pronuncia della sentenza non definitiva, la cui determinazione rimetteva all’espletanda CTU.

Avverso detta sentenza veniva formulata riserva di appello all’udienza del 16.10.2003.

Con sentenza definitiva del 27.2.2006, i Tribunale di Roma, respinta ogni domanda proposta nei confronti di P.E., condannava P.M. al pagamento in favore di P.V. e B.B. della somma di Euro 9.175,00, oltre gli interessi legali dal 24.5.2003 e al pagamento delle spese nella misura di tre quarti ponendo definitivamente a carico di P.M. le spese di CTU.

Avverso detta sentenza proponeva appello P.M., al quale resistevano P.V. e B.B., proponendo altresì appello incidentale con cui chiedevano il pagamento dell’indennità per il godimento esclusivo di controparte dell’immobile sino alla definizione della controversia.

Con sentenza n. 2371/2016, depositata in data 15.4.2016, la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’appello, in riforma delle impugnate sentenze, confermate soltanto quanto al rigetto delle domande proposte nei confronti di P.E. per difetto di impugnazione, e respinto l’appello incidentale proposto da P.V. e B.B., rigettava le domande proposte da P.V. e B.B. per intervenuta prescrizione; confermava il rigetto delle domande nei confronti di P.E. per difetto di impugnazione; condannava P.V. e B.B., in solido tra loro, alla restituzione, in favore di P.M., della somma di Euro 14.759,45, oltre gli interessi legali dalla data del 28.7.2006 sino al saldo; compensava per intero le spese di lite di primo e secondo grado, ponendo definitivamente le spese di CTU come già liquidate per la metà ciascuno a carico di P.M., da una parte, e P.V. e B.B., dall’altra. In particolare, la Corte territoriale rilevava che dalla sentenza non definitiva risultava che con scrittura privata del 15.4.1981 i germani V. e P.M. avavano promesso di acquistare comunemente l’Immobile da Pi.Ma.Vi.; che alla stipula della compravendita, in data 7.5.1981, P.V. non era potuto intervenire; che con scrittura privata di pari data i germani P. riconoscevano l’uno rispetto all’altro la comproprietà dell’immobile; che il Tribunale, accogliendo la domanda di P.V. e B.B., riteneva che la fattispecie andasse qualificata come “negozio fiduciario mediante interposizione reale di persona”, per cui doveva essere rigettata l’eccezione di prescrizione in quanto il diritto di P.V. a chiedere il trasferimento della comproprietà si prescriveva solo dal momento in cui P.M., avutane richiesta, si era rifiutato di ritrasferire la quota, nessuna prova essendo stata fornita di una tale richiesta e del relativo diniego. La Corte d’Appello richiamava il principio che, in tema di contratto preliminare di compravendita, il diritto alla stipulazione del contratto definitivo non può essere preteso prima della scadenza del termine previsto per la stipula e che, quindi, l’estinzione del diritto decorre solo dopo la scadenza del termine previsto per il rogito (Cass. n. 19871 del 2009). Aggiungeva la Corte di merito che nella scrittura privata del 7.5.1981, contenente l’obbligo da parte di P.M. di trasferire la comproprietà dell’immobile in favore del fratello V., nessun termine era previsto per il contratto di trasferimento della comproprietà, essendo prevista la semplice richiesta di P.V., per cui questi poteva esercitare il suo diritto a ottenere il trasferimento sin dall’indomani della stessa scrittura privata del 7.5.1981, con la conseguenza che alla notifica della citazione di primo grado l’8.1.2000 il diritto di P.V. a ottenere l’adempimento coattivo era ormai prescritto.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione B.B., in proprio e quale erede di P.V., P.I. e P.F., quali eredi di P.V., sulla base di un motivo, illustrato da memoria. Resiste P.M. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni di parte controricorrente in ordine alla asserita inesistenza giuridica ovvero nullità insanabile della notifica del ricorso; nonché alla inammissibilità del ricorso medesimo ex art. 366 e art. 360-bis c.p.c..

1.1. – Quanto alla prima eccezione, è sufficiente rilevare che l’insegnamento secondo cui “l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentatila delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Cass., sez. un., n. 14916 del 2016, secondo la quale “il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento co destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.”). Nel caso in esame, il ricorso reca comunque la firma dell’avvocato (in calce, sotto la procura) e le attestazioni sul notificante.

1.2. – Quanto alla dedotta inammissibilità del ricorso per mancanza dei fondamentali requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., le doglianze del controricorrete risultano basate su una asserita contraddittorietà ed illogicità della sua motivazione, nonché su una generica censura, priva di alcuna specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonderebbe; laddove altrettanto immotivata risulta l’eccepita violazione dell’art. 360-bis c.p.c., trasformandosi così l’assunto di parte in una mera petizione di principio.

2. – Con l’unico motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione degli artt. 1705 e 2935 c.c. – Contraddittorietà e illogicità della motivazione”, osservando che la fattispecie in esame integra gli elementi caratterizzanti del ed. negozio fiduciario, attraverso il quale le parti mirano a realizzare gli effetti della loro manifestazione di volontà, sia pure sul presupposto che l’acquirente sia obbligato a un ulteriore trasferimento a favore del beneficiario finale del rapporto. Secondo i ricorrenti, la Corte di merito aveva errato nel qualificare la scrittura del 7.5.1981 come contratto preliminare di compravendita, e non come parte di un negozio complesso nei quale si rinvenivano un negozio a effetti reali tra P.M. e la venditrice e uno di carattere obbligatorio intervenuto tra V. e P.M.. Veniva quindi posto in evidenza il principio per cui dall’intestazione fiduciaria nasce un obbligo di restituzione quando si realizzano le condizioni previste dalle parti ovvero, in difetto di specifica previsione, a semplice richiesta del fiduciante. Non era quindi possibile ipotizzare una costituzione in mora prima della richiesta di trasferimento dell’immobile.

2.1. – Il motivo è fondato.

2.2. – La fattispecie integra gli elementi caratterizzanti del ed. negozio fiduciario con il quale un soggetto (fiduciante) trasferisce o fa acquistare a un altro soggetto (fiduciario) una posizione di titolarità o di potere giuridico, impegnando il fiduciario a ritrasferire quella titolarità allo stesso fiduciante, non appena saranno venute meno le condizioni che hanno reso necessario e opportuno il trasferimento. Con tale contratto le parti mirano dunque a realizzare gli effetti della loro manifestazione di volontà, sia pure sul presupposto che l’acquirente sia obbligato a un ulteriore trasferimento a favore del beneficiario finale del rapporto (cfr. circa le pecuiarità della figura negoziale in esame; nonché quanto alle differenze ed analogie con la simulazione, avuto riguardo specifico alia iterposizione fittizia o reale di persona: Cass. n. 11025 del 1991; Cass. n. 535 del 1985; Cass. n. 6423 del 1984).

Nel caso di specie, ricorrevano tutte le condizioni del negozio fiduciario ( P.V. non poteva intervenire all’atto; il trasferimento avveniva in forma reale e P.V. consegnava la metà del prezzo di acquisto, oltre alle spese notarili e di registro direttamente al fratello, che provvedeva a riversare alla venditrice perfezionando così l’acquisto; l’acquirente si obbligava a ritrasferire la metà dell’immobile a V. o ai suoi aventi causa non appena questi avesse ritenuto venute meno le condizioni che avevano impedito la sua partecipazione diretta all’acquisto). Secondo i ricorrenti errava la Corte di merito nel qualificare la scrittura del 7.5.1981 piuttosto come contratto preliminare di compravendita, e non come parte di un negozio complesso nel quale si rinvenivano un negozio a effetti reali tra P.M. e la venditrice e uno di carattere obbligatorio intervenuto tra V. e P.M. (pertanto, è inconferente il richiamo a Cass. n. 19871 del 2009 che fa riferimento al contratto preliminare di compravendita).

2.3. – Come correttamente ritenuto dal Tribunale, in primo grado, il contratto stipulato in data 7.5.1981 configurava una ipotesi di interposizione reale, accompagnata dalla stipulazione, nella stessa data, di una scrittura privata, qualificabile come pactum fiduciale, con cui P.M. (fiduciario-interponente) si impegnava a ritrasferire, “in qualsiasi momento e a semplice richiesta, per atto pubblico, la comproprietà dell’immobile a fratello V.” (fiduciante interposto), essendo sorto dalla scrittura privata del 7.5.1981, in capo a P.M., un obbligo di trasferimento della comproprietà dell’immobile a semplice richiesta del fiduciante P.V.. Sicché, sulla base di tali considerazioni, il Tribunale aveva rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, considerato che il diritto di P.V. a chiedere il trasferimento della comproprietà si prescriveva con il passaggio del termine ordinario decennale, decorrente soltanto dal momento in cui P.M., avutane richiesta si era rifiutato di ritrasferire la quota (nessuna prova essendo stata fornita di una richiesta in tal senso e del relativo diniego precedenti alla domanda giudiziale) (sentenza impugnata, pag. 3).

2.4. – Secondo la giurisprudenza di legittimità, “il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive, dunque, con il decorso dell’ordinario termine decennale, che decorre, in difetto di una diversa previsione ne pactum flduciae, dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene” (Cass. n. 14375 del 2001; cfr. altresì, quanto all’analoga previsione della decorrenza del termine prescrizionale, Cass. n. 1772 del 1976). Viceversa, la massima di legittimità evocata dalla Corte di appello (Cass. n. 19871 del 2009) si riferisce ad altra ipotesi (vendita a terzi de bene) e, quindi, non è pertinente nella specie.

3. – In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata e rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che, attenendosi ai principi citati, provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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