Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38342 del 03/12/2021
Cassazione civile sez. lav., 03/12/2021, (ud. 23/09/2021, dep. 03/12/2021), n.38342
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5096-2020 proposto da:
F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE
STROZZI, 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TARTINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – SEZIONE
DI PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso o e legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. 137/2020 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato
il 09/01/2020 R.G.N. 393/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/09/2021 dal Consigliere Dott. LEONE MARGHERITA MARIA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. Il Tribunale di Venezia con decreto pubblicato il 9.01.2020, respingeva il ricorso proposto da A.F., cittadino del Pakistan diretto all’accoglimento della domanda di protezione internazionale, sussidiaria o benefici di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, proposta dall’interessato.
Il Tribunale aveva ritenuto che:
2. il racconto del ricorrente non era credibile e non sussistevano le condizioni per la protezione richiesta.
3. Il ricorrente proponeva ricorso avverso detta decisione.
4. Il Ministero dell’Interno non si costituiva e depositava memoria al solo fine di eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Successivamente alla adunanza era comunicata alla cancelleria la rinuncia al ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
5. Preliminarmente va rilevato che nelle more del giudizio di legittimità è intervenuta rinuncia al giudizio da parte del ricorrente.
Tale circostanza evidenzi ve essere carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per carenza di interesse.
Così deciso in Roma, all’adunanza, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021