Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38340 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/12/2021, (ud. 22/09/2021, dep. 03/12/2021), n.38340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ESPISITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5284-2018 proposto da:

COTRAL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 60, presso

lo studio dell’avvocato FABRIZIO PARAGALLO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO

D’AREZZO 2, presso lo studio degli avvocati GAETANO CAPPUCCI,

ITALICO PERLINI, LUISA CELANI, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3228/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 5/09/2017 R.G.N. 4113/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2021 dal Consigliere Dott. GARRI FABRIZIA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. C.F. convenne in giudizio C.O.TRA.L. s.p.a. ed espose di essere subentrato nella posizione lavorativa di un operatore di esercizio in servizio presso l’impianto di Fiuggi ai sensi del R.D. n. 148 del 1931, art. 20, lett. c) e di essere stato assegnato invece alla sede di Velletri. Chiese perciò l’assegnazione alla sede di Fiuggi, la condanna della società a trasferirlo e l’accertamento del suo diritto a percepire l’indennità di trasferta e/o diaria ex art. 20 c.c.n.l. per il periodo di assegnazione a Velletri che quantificava fino al marzo 2011 in Euro 18.166,43 oltre agli ulteriori importi maturati successivamente a tale data. Chiedeva inoltre la condanna della società al risarcimento del danno patrimoniale sofferto in relazione alle spese sostenute per recarsi a Velletri con la propria autovettura.

2. Il Tribunale di Velletri, in parziale accoglimento della domanda, prendeva atto del fatto che nelle more del giudizio il lavoratore era stato trasferito a Fiuggi ed accertava il suo diritto ad esservi destinato fin dall’inizio rigettando le altre domande.

3. La Corte di appello di Roma accoglieva il gravame del C. limitatamente alla condanna della società al pagamento delle trasferte per il periodo di servizio prestato a Velletri condannandola a pagare la somma di Euro 18.166,43 fino a marzo 2011 oltre all’ulteriore importo spettante fino al 12.11.2012 oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate. In particolare, la Corte di merito, per quanto ancora interessa, ha ritenuto contraddittorio escludere l’attribuzione delle indennità previste per compensare il disagio derivante dalla temporanea assegnazione ad una sede diversa nel caso in cui, come nella specie, sia stata provvisoriamente assegnata una sede diversa rispetto a quella spettante. Pertanto, assimilata la fattispecie a quella della trasferta, ha applicato in analogia la relativa disciplina.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto CO.TRA. L. s.p.a. affidandolo a tre motivi ai quali ha resistito con controricorso C.F. che ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del c.c.n.l. autoferrotranvieri del 23.7.1976, dell’art. 20 del regolamento all. A R.D. 148 del 1931 e dell’art. 12 preleggi con riferimento all’errata applicazione in via analogica della disciplina collettiva sulla trasferta alla fattispecie in esame.

5.1. Deduce la società che la Corte avrebbe erroneamente applicato in via analogica la disciplina della trasferta ad un caso che non ne presentava alcuna caratteristica in tal modo violando la norma collettiva. Sostiene che l’assegnazione provvisoria ad una sede diversa rispetto a quella per legge spettante non può essere assimilata ad un comando/trasferta che presuppone la destinazione per ragioni di servizio riconosciute ad una sede diversa rispetto a quella propria di assegnazione. Ad avviso della società ricorrente la destinazione ad una sede diversa da quella dovuta determinerebbe semmai – in linea con quanto deciso dal giudice di primo grado che aveva respinto la domanda sul rilievo della mancanza di specifiche allegazioni sul danno – un inadempimento contrattuale fonte di danno da provare ai sensi dell’art. 1218 c.c. e dell’art. 1223 c.c.. Deduce che non sarebbe consentito ricorrere all’interpretazione analogica in un caso come quello in esame in cui sussista un compendio normativo specificatamente applicabile alla fattispecie.

6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 1218, 1223, 1424 e 2697 c.c. oltre che del R.D. n. 148 del 1931, art. 20, con riferimento all’inapplicabilità alla fattispecie in esame dell’istituto della trasferta e della relativa indennità. Si osserva infatti che per effetto della denunciata violazione si finisce per sollevare il lavoratore dall’onere, che su di lui grava, di provare il danno sofferto.

7. L’ultimo motivo di ricorso ha ad oggetto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere omesso la Corte di verificare che, per la stessa ammissione del ricorrente, l’assegnazione protrattasi per quattro anni era definitiva.

8. Le censure, da esaminare congiuntamente in considerazione della correlazione delle questioni che pongono, sono fondate.

8.1. Va qui ribadito, in generale, che l’istituto della trasferta si caratterizza per il fatto che la prestazione lavorativa deve essere effettuata, per un limitato periodo di tempo e nell’interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa. Il compenso è volto a ristorare dei disagi derivanti dall’espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto (cfr. Cass. 08/07/2020 n. 14380).

8.2. Per aversi trasferta, dunque, è necessario che al lavoratore sia richiesto di svolgere la sua attività lavorativa in un luogo diverso da quello abituale; che il mutamento del luogo di lavoro sia temporaneo; che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro restando irrilevante il consenso del lavoratore (cfr. tra le altre Cass. 15/10/2015 n. 20833, 11/12/2013 n. 27643, 21/08/2013 n. 19359, 20/12/2005 n. 28162 oltre che Cass. sez. U. 15/11/2017 n. 27093 in motivazione). In sostanza la trasferta è una situazione temporanea che rende tuttavia di per sé più gravosa la prestazione e comporta per il lavoratore la necessità di sopportare delle spese (per i pasti, il pernottamento, i mezzi di trasporto ed altro) nell’interesse del datore di lavoro.

8.3. La trasferta si distingue dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell’assegnazione del lavoratore ad una sede diversa rispetto a quella abituale mentre il trasferimento implica un mutamento definitivo e non temporaneo del luogo di lavoro (cfr. Cass. 14/08/1998 n. 8004 e Cass. 02/10/2008 n. 24658).

8.4. L’indennità di trasferta, prevista di regola dalla disciplina collettiva e nello specifico dall’art. 20 del c.c.n.l. Autoferrotranvieri, è l’emolumento che è corrisposto al lavoratore che “per ordine ricevuto per ragioni di servizio debitamente riconosciute, deve recarsi fuori della residenza assegnatagli”. Il compenso per il disagio derivante dall’espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto. Deve sussistere una scissione tra sede lavorativa e luogo di svolgimento del lavoro (cfr. Cass.08/07/2020 n. 14380).

8.5. Più nello specifico, poi, l’art. 20 del c.c.n.l. autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, individua la “tratta a cui l’agente appartiene” quale elemento strutturale utile per l’individuazione della residenza di servizio, sicché essa, in ragione delle mansioni in concreto svolte dai dipendenti e del luogo in cui esse vengono espletate, è idonea a costituire riferimento per l’assegnazione della sede ed il riconoscimento dell’indennità di trasferta (Cass. 13/10/2015 n. 20504).

8.6. Tanto premesso rileva il Collegio che la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati atteso che nella specie la datrice di lavoro non ha inviato il lavoratore a svolgere temporaneamente le sue mansioni al di fuori della /(esidenza assegnatagli ma, piuttosto gli ha assegnato una sede diversa rispetto a quella a cui avrebbe avuto diritto ai sensi del all. A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 20, comma 2, lett. c) che espressamente prevede che nel caso di “cambio, su richiesta degli interessati, anche fra diverse aziende e previo consenso di queste (…) l’agente assum(a) nella nuova azienda il posto di organico lasciato libero dall’agente al quale subentra.” In sostanza ai sensi del citato 20, comma 2, lett. c), i passaggi (l’art. 20 li denomina “traslochi”) possono avvenire anche “per cambio”, fra diverse aziende e previo consenso di queste, su richiesta degli interessati. In tal caso l’agente assume nella nuova azienda il posto di organico lasciato libero dall’agente al quale subentra e questa Corte ha avallato l’interpretazione della norma “nel senso della previsione di un caso di cessione del contratto (art. 1406 c.c.) e cioè di una figura negoziale di successione a titolo particolare nel rapporto contrattuale originario, che resta in vita con sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica, attiva e passiva, di uno degli originari contraenti (cedente) (cfr. Cass. n. 6743 del 1992, ed anche 21051 e 19433 del 2014 oltre che Cass. n. 9624 del 2015).

8.7. Ne consegue che assenti i requisiti della temporaneità e della diversità tra sede di servizio e sede cui si è inviati necessari ai fini della trasferta e della relativa indennità, la circostanza che la sede assegnata al lavoratore sia stata diversa rispetto a quella a lui spettante in corretta applicazione della disposizione di legge citata costituisce inadempimento e possibile fonte di risarcimento del danno, da valutare anche equitativamente in ragione del lungo lasso di tempo per il quale tale assegnazione, nella specie, si è di fatto protratta (per oltre quattro anni come risulta anche dalla sentenza impugnata). Tuttavia, l’esistenza del rimedio generale del risarcimento del danno, connesso all’inadempimento datoriale, preclude la possibilità di applicare analogicamente la disciplina speciale dettata per l’indennità di trasferta.

9. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto e, cassata la sentenza, il processo deve essere rinviato alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame della controversia dando applicazione ai principi enunciati in motivazione e prescindendo dall’istituto della trasferta e della relativa indennità. Alla Corte del rinvio è demandata inoltre la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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