Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3834 del 16/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 3834 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 26098-2013 proposto da:
DE SISTO LUIGI (DSSLGU47A02H202S), rappresentato e
difeso da se medesimo, elettivamente domiciliato
presso il suo studio in ROMA, VIA PANARO 14;
– ricorrente contro

BARBATO VINCENZO

(BRBVCN56T13H898V),

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FASANA 16, presso lo studio
dell’avvocato RICCARDO RAMPIONI, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5713/2013 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 15/11/2012;

Data pubblicazione: 16/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

ORICCHIO.

Rilevato che :
è stata impugnata la sentenza n. 5713 della Corte di Appello
di Roma con ricorso fondato su tre ordini di motivi e resistito
con controricorso della parte intimata.
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della

del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
La controversia sorge a seguito della domanda restitutoria
della somma di oltre 27mila euro, svolta dal Sisto, che
adduceva di aver consegnato quella somma all’odierno
contro ricorrente Barbato dopo la notizia, da quest’ultimo
fornita, della possibilità di acquistare vantaggiosamente
azioni di una offerta al pubblico della Ducati S.p.a.
(nell’occasione, per inciso, va -per completezza- rilevato
che il “vantaggioso acquisto” di azioni non andò a buon
fine).
Sia il Tribunale di prima istanza, che la Corte di Appello
hanno già disatteso al domanda restitutoria dell’odierno
ricorrente, ritenendola comunemente totalmente infondata.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

3

fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto

Considerato che :
1.

Con il primo motivo del ricorso si censura

promiscuamente la gravata decisione della Corte distrettuale
ai sensi del’art. 360, n.ri 3,4 e 5 c.p.c. per violaz. Art. 12
preleggi e varie disposizioni del codice civile.

ed inestricabilmente vizi eterogenei (vizi motivazionali,
errores in iudicando ed in procedendo) senza individuare
specificamente e singolarmente ciascuna doglianza e
devolvendo al giudice di legittimità il compito di isolare le
singole censure” ( Cass. S.U. n. 91/2015 e Cass. n.ri
6735/2016 , 7656/2016 e 12926/2016).
Per di più , al condiviso principio innanzi ribadito, deve
aggiungersi che “il ricorso per cassazione deve contenere la
specifica ragione di una censura di guisa da evitare che tale
mezzo di impugnazione (a critica vincolata e non libera )
concreti una sorta di lasciapassare per una riedizione del
giudizio di merito che consenta, addirittura, di andare oltre i
limiti della specificità dei motivi già posti nel giudizio di
appello, in cui si richiede la proposizione di un progetto
alternativo di decisione rispetto alla sentenza di primo
grado.
Opinando diversamente si consentirebbe uno stravolgimento
dell’indefettibile natura propria del giudizio di cassazione

4

Il motivo, così come proposto, “introduce cumulativamente

finalizzato a garantire l’esatta interpretazione e l’uniforme
applicazione delle norme di diritto .
In particolare parte ricorrente deve sempre adempiere
l’onere di dare concretezza alla singola censura mossa
esponendo in quali specifici passaggi la sentenza impugnata

per motivi di legittimità in Cassazione (che è ricorso a critica
vincolata) non finisca per essere contrassegnato da una
vasta gamma di censurabilità tale da configurare una maglia
ancor più larga di quella oggi legislativamente prevista per
la proposizione dei motivi di appello”
Il motivo è, quindi, inammissibile.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deducono, ancora
promiscuamente , il vizio di villazione e falsa applicazione
degli artt. 115 e 116 c.p.c. in riferimento all’art 2697 c.c.,
nonché omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio
( art. 360, nn. 3, 4 e 5).
3.-

Con il terzo motivo del ricorso,

sempre

promiscuamente ovvero contestualmente “ai sensi dell’art.
360, nn. 3-4-5- c.p.c.” si svolgono censure di varia natura
quali “violazione e falsa applicazione dell’art. 230 c.p.c. in
relazione agii artt. 2730 e 2733 c.c. , dell’art. 244 c.p.c.,
tutti a loro volta in riferimento all’art. 2697 c.c., nonchè
omesso esame circa un punto ( e non un fatto) decisivo per
il giudizio.
5

si presenti errata o incomprensibile, di guisa che il ricorso

4.-

Entrambi i suesposti motivi secondo e terzo possono

essere trattati congiuntamente ed, attesa la loro promiscuità
ed inestricabile eterogeneità, vanno dichiarati inammissibili
per lo stesso ordine di ragioni innanzi già esposte sub 1..
5.- Il ricorso va, quindi, rigettato.

come in dispositivo.
7.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in
favore del contro ricorrente delle spese del giudizio,
determinate in € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre
spese generali nella misura del 15% ed accessori come per
legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
7 giugno 2017.

6.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA