Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38334 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2021, (ud. 09/11/2021, dep. 03/12/2021), n.38334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. PARISE Clotilede – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14188-2020 proposto da:

U.I. COSTRUZIONI SRL, in persona dell’Amministratore

Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 7, presso lo studio LEGALE PERIFANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato PERIFANO ESTER;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VETULONIA 63,

presso lo studio dell’avvocato RAPUANO STUDIO LEGALE, rappresentato

e difeso dall’avvocato CANCELLARLO CAMILLO;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 7/2019 del TRIBUNALE di BENEVENTO,

depositato il 28/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SOLAINI

LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La società U.I. Costruzioni a r.l. ha impugnato, ex art. 111 comma 7 Cost., davanti a questa Corte, il decreto di liquidazione dei compensi del 28.1.2020, emesso dal tribunale di Benevento in favore di M.M. nominato quale Commissario giudiziale, a seguito del ricorso presentato dall’odierna ricorrente, ex art. 161 comma 6 L.F., al fine di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo (cd. concordato con riserva).

In data 13.11.2019, prima che fosse emanato il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, la società U.I. Costruzioni a r.l. rinunciava alla domanda presentata, ragion per cui terminava anche, in data 10.12.2019 l’attività di Commissario giudiziale del Dott. Marotti che chiedeva al tribunale, con istanza del 21.01.2020, la liquidazione del compenso per l’attività di Commissario svolta, nella misura ritenuta congrua. Il tribunale, dichiarata estinta la procedura di concordato preventivo, provvedeva sulla richiesta di compensi che liquidava, tenendo conto della sola fase preconcordataria, ex artt. 39 e 165 L.F., in ragione della percentuale di 1/3 che sarebbe spettata se si fosse fatta applicazione del D.M. n. 30 del 2012, art. 1, per la liquidazione dei compensi di un Commissario giudiziale nell’ambito di una procedura concordataria aperta.

La società U.I. Costruzioni a r.l., ritenendo la liquidazione eccessiva, ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre resiste con controricorso M.M..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione del D.M.25 gennaio 2012, n. 30 dell’art. 1 e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché erroneamente il tribunale aveva applicato le disposizioni del predetto D.M. n. 30 del 2012, art. 1, omettendo di considerare adeguatamente la differenza fra la funzione di “pre-commissario” di cui all’art. 161 L.F. e quella di Commissario giudiziale di cui all’art. 163 L.F.;

con il secondo motivo di ricorso (subordinato al primo), la società ricorrente prospetta la violazione del medesimo D.M. 25 gennaio 2012, n. 30 art. 1 e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., perché il tribunale, per la liquidazione del compenso spettante al Dott. M.M., quale pre-commissario, in assenza di una specifica normativa, avrebbe dovuto fare applicazione delle previsioni di cui alla disciplina generale in materia di liquidazione del compenso agli ausiliari giudiziali;

con un terzo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato e del procedimento, anche alla luce dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per difetto di motivazione, perché non indica in maniera specifica i criteri seguiti in relazione alla disciplina regolamentare richiamata (D.M. n. 30 del 2012).

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto perché connessi, sono inammissibili, in quanto intendono contestare la valutazione discrezionale espressa dal tribunale sull’ammontare del compenso in favore del Dott. M.M., che è questione di merito, di competenza esclusiva del tribunale e incensurabile in sede di legittimità, senza, invece, denunciare alcuna specifica violazione a fondamento del ricorso straordinario, ex art. 111 Cost.. Inoltre, secondo l’insegnamento di questa Corte, per la liquidazione del Commissario giudiziale, vanno applicati i principi di cui all’art. 39 L.F., quale legge speciale che prevale su quella generale dettata dal D.P.R. n. 115 del 2002, in tema di ausiliari del giudice (Cass. n. 8221/11, v. anche Cass. nn. 20762/21, 20948/21, in tema di poteri residui del tribunale fallimentare per la liquidazione del compenso al Commissario, una volta estinta la procedura).

Il terzo motivo di ricorso è sia inammissibile, perché lo strumento del ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7 è volto alla denuncia di vizi aventi natura di violazione di legge e sia, per altri profili, infondato in quanto – secondo l’insegnamento di questa Corte – il giudice può limitarsi, per la liquidazione del compenso al Commissario giudiziale, a indicare quali elementi, tra quelli indicati nell’istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, senza doverli trascrivere tutti nel provvedimento, essendo comunque tenuto, a dar prova, anche per implicito, di avere considerato tutta la materia controversa (Cass. n. 4713/21).

Nel caso di specie, nel decreto è stata allegata la richiesta di liquidazione, che in esso viene richiamata (cfr. p. 1 del decreto impugnato), ciò integrando la corretta applicazione del principio sopra riportato

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; sussistono i presupposti applicativi del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la società ricorrente a pagare a M.M. le spese di lite che liquida nell’importo di Euro 4.500,00, oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

 

 

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