Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3833 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3833 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

ORDINANZA

sul ricorso 909-2014 proposto da:
EDIL SYSTEM S.r.l. (c.f. 01791900168) in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliatà in ROMA, V.ODERISI DA GUBBIO 214, presso lo
studio dell’avvocato DOMENICO MARI, rappresentato e
difeso dall’avvocato MANLIO FILIPPO ZAMPETTI;
– ricorrente contro
2017
1357

R

STIL EDIL COSTRUZIONI S.r.l.

( c.f. 01978960167) in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI

Data pubblicazione: 16/02/2018

VALTULINI;
IMMOBILIARE ARFIN S.r.l. (c.f. 03029950163) in persona
dell’amministratore unico e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE 14 A/4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

all’avvocato ALESSANDRO CAINELLI;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 609/2013 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA, depositata il 15/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 11/05/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS.

PAFUNDI, che la rappresenta e difende unitamente

R.G. 909/2014

La società Edil System propone ricorso in cassazione contro la
sentenza della Corte d’appello di Brescia, depositata il 15 maggio
2013, che ha rigettato l’impugnazione dalla medesima fatta valere nei
confronti della pronuncia del Tribunale di Bergamo n. 147/2007. Il
Tribunale aveva respinto, per difetto di prova, la domanda della Edil
System di dichiarazione della simulazione relativa del contratto,
concluso tra stessa e la società Stil Edil Costruzioni di “prestazione in
luogo di adempimento con trasferimento immobiliare” e della,
conseguente, nullità di tale contratto e di quello di compravendita tra
la Stil Edil e l’Immobiliare Arfin del bene immobile denominato
“Albergo Cantiere” e per l’effetto di condanna della convenuta
Immobiliare Arfin al rilascio dell’immobile e, in solido con l’altra
convenuta, al risarcimento del danno.
Le società intimate resistono, ciascuna mediante autonomo atto,
con controricorso.

CONSIDERATO CHE

Il ricorso è articolato in due motivi.
a) Il primo motivo lamenta “erroneità, illogicità e contraddittorietà
della motivazione quanto alla valenza di confessione giudiziale delle
dichiarazioni rese in altro procedimento; violazione e falsa

PREMESSO CHE

applicazione degli artt. 2721 e 2735 c.c.; vizio di motivazione per
insufficienza o contraddittorietà della decisione rispetto al valore
probatorio delle fatture emesse e del valore delle testimonianze
escusse rispetto alla reale esecuzione delle lavorazioni”.
La doglianza è inammissibile per quanto concerne il denunciato vizio

formulazione dell’art. 360 applicabile ratione temporis alla fattispecie
(la sentenza impugnata è infatti stata depositata il 15 maggio 2013,
così che trova applicazione il disposto del n. 5 del primo comma
dell’articolo introdotto dal d.l. 83/2012, convertito nella legge
134/2012). Quanto alle denunciate violazioni di legge, esse non
sussistono. È vero che la Corte d’appello ha confermato l’attenta e
analitica ricostruzione in fatto posta in essere dal giudice di primo
grado, ma non ha attribuito – come afferma la ricorrente – “valore di
confessione giudiziale rispetto al contenuto di un ricorso per decreto
ingiuntivo” proposto dalla ricorrente. La Corte d’appello (p. 29 del
provvedimento) parla infatti di “dichiarazioni confessorie e comunque
valutabili come argomenti di prova”, poi precisando che la “lettura di
quegli atti processuali è irrilevante ai fini della decisione dell’esistenza
della simulazione”. Quanto alla violazione dell’art. 2721 c.c., essa non
è sviluppata nell’esposizione del motivo, limitandosi la ricorrente a
lamentare la scarsa attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese
da “soggetti che all’epoca avevano avuto esclusivamente mansioni
impiegatizie”, per essere poi ripresa con il motivo successivo.
b) Il secondo motivo denuncia infatti “violazione dell’art. 2721 c.c.
in tema di limiti all’ammissibilità della prova per testimoni dei
contratti in spregio ai limiti fissati da detto codice alla prova
testimoniale”. Il motivo ribadisce quanto sostenuto con il primo, ossia
che le dichiarazioni rese in primo grado dai testimoni indicati dalla Stil
Edil avevano carattere generico e indeterminato e non smentivano
l’esistenza della simulazione, aggiungendo che comunque la prova

di motivazione: richiama infatti un parametro non più previsto dalla

non poteva essere assunta per violazione dell’art. 2722 c.c., avendo
ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.
La censura è inammissibile. La ricorrente ripropone gli argomenti
avanzati con l’appello senza considerare le argomentazioni sviluppate
dal giudice di secondo grado: la Corte d’appello afferma infatti

puntuali e diffuse argomentazioni con le quali il primo giudice ha
dimostrato da un lato l’ammissibilità dei capitoli, in quanto non volti a
provare patti aggiunti o contrari a quelli risultanti dalle scritture, ma
semmai a confermarli, dall’altro la congruenza delle dichiarazioni
rilasciate dai testi” (p. 33 del provvedimento).
Il ricorso va pertanto rigettato.
L’Immobiliare Arfin, nel proprio controricorso, anzitutto chiede che
il ricorso venga dichiarato inammissibile e comunque rigettato e poi
osserva che la ricorrente nulla dice circa la statuizioni che riguardano
l’Immobiliare Arfin, ossia il rigetto dell’appello incidentale che
impugnava la parte della sentenza di primo grado che aveva disatteso
la richiesta di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., chiedendo a
questa Corte di confermare la pronuncia impugnata con la condanna
della ricorrente “al pagamento ex art. 96, secondo comma, c.p.c. dei
danni subiti da liquidarsi in via equitativa”. La richiesta, che pare da
intendersi come riferita non al secondo, ma al terzo comma dell’art.
96, non può essere accolta perché generica, limitandosi appunto
l’Immobiliare a formulare la richiesta senza fornire a questa Corte
elementi al riguardo (gli argomenti spesi dall’Immobiliare concernono
infatti il rigetto da parte del secondo giudice dell’appello incidentale
che impugnava la parte della sentenza di primo grado che aveva
disatteso la richiesta di condanna ai sensi del medesimo art. 96,
argomenti che non possono essere considerati in questa sede non
avendo l’Immobiliare fatto valere ricorso incidentale).

l’inammissibilità della doglianza “laddove non tiene conto delle

Il rigetto della richiesta, peraltro, non altera la sostanziale
soccombenza della ricorrente, così che quest’ultima va condannata al
pagamento delle spese, così come liquidate in dispositivo, in favore
delle due società controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, si

della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio in favore della Immobiliare Arfin,
che liquida in euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese
generali (15%) e accessori di legge; in favore della Stil Edil
Costruzioni, che liquida in euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi,
oltre spese generali (15%) e accessori di legge, con distrazione delle
stesse in favore dell’avvocato Giovanni Valtulini, che si è dichiarato
antistatario.
Sussistono, ex art. 13, comma 1 bis del d.p.r. n. 115/2002, i

presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione
seconda civile, in data 11 maggio 2017.

Il Presidente
(L17a Matera)

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte

Il FÙ2nrio Giudiziatio

‘a NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

1 6 FEB, 203

Roma,

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