Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3833 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 13/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5086-2016 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.L., M.S., C.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G B VICO 31, presso lo studio dell’avvocato

ENRICO SCOCCINI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ORESTE FRATINI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

nonchè contro

B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 28/2015 emessa il 15/12/2014 della CORTE

D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 14/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SESTINI DANILO;

udito l’Avvocato Scoccini Enrico, per i controricorrenti, che insiste

per l’accoglimento del controricorso.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato la sentenza con cui, in riforma di quella di primo grado, la Corte di Appello di Perugia ha riconosciuto alla M., al C. e alla F. il risarcimento del danno conseguente alla tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive 75/362/CEE e 8276/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi a corsi universitari di specializzazione.

Il primo motivo – che denuncia la violazione dell’art. 2935 c.c. e censura la sentenza per avere ritenuto che la prescrizione decennale decorresse dal 27.10.99 anzichè dall’entrata in vigore del D.Lgs n. 257 del 1991, – è infondato alla luce del consolidato orientamento di legittimità – che merita continuità- secondo cui la decorrenza del termine prescrizionale va individuata nella data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999.

Il secondo motivo – che censura, sotto il profilo della violazione di plurime norme di diritto, l’equiparazione dei corsi in clinica pediatrica e in gastroenterologia ed endoscopia digestiva a quelli indicati nell’elenco di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE- va disatteso in quanto infondato alla luce del principio espresso da Cass., S.U. 29345/2008, oltrechè inammissibile nella parte in cui censura sotto il profilo della violazione di norme di diritto un apprezzamento di equipollenza che è riservato al giudice di merito e che risulta congruamente motivato.

Si propone pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite”.

A seguito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna alle spese di lite.

Trattandosi di ricorso proposto da un’Amministrazione dello Stato, non ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. n. 1778/2016).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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