Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38329 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. I, 03/12/2021, (ud. 30/09/2021, dep. 03/12/2021), n.38329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7449/2017 proposto da:

R.G. S.n.c., già R.G. & P. S.n.c., in

proprio e quale mandataria dell’A.T.I. costituita con le mandanti

Edilmar s.r.l., Ditta P.A. e Copietra Sud s.r.l., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Panama n. 74, presso lo studio

dell’avvocato Carlo Colapinto, che la rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Acquedotto Pugliese S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Condotti n. 91,

presso lo studio dell’avvocato Pia Maria Berruti, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati Carlo Angelici, Valentina

Pannunzio e Roberto Savino, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18088/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 14/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/9/2021 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VITIELLO MAURO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale e conseguente assorbimento del ricorso incidentale

condizionato e per l’inammissibilità anche della querela di falso;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Carlo Colapinto, nonché la

parte personalmente Sig. R.G. quale legale

rappresentante p.t. della soc. ricorrente. Il sig. R. dichiara

che intende proporre querela di falso nei termini indicati negli

scritti difensivi, nonché nei confronti della sentenza impugnata.

Uditi, per la controricorrente, gli Avvocati Pia Maria Berruti, Carlo

Angelici, Valentina Pannunzio e Roberto Savino che si riportano.

La Corte si riserva di decidere sulla querela unitamente alle

questioni introdotte con i motivi di ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Con ricorso ai sensi degli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c. la s.n.c. R.G. ha chiesto la revocazione per errore di fatto, nonché per dolo della controparte, della sentenza 18088 del 14.9.2016, con la quale questa Corte, rigettandone il ricorso, ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Roma 3265/2014, dichiarativa, su istanza della s.p.a. Acquedotto Pugliese, della nullità del lodo arbitrale pronunciato tra dette parti a definizione della controversia promossa dalla R. al fine di sentir dichiarare la nullità degli accordi di proroga di un contratto di appalto risalente al 2000 avente ad oggetto la custodia e la manutenzione da parte della stessa degli impianti fognari in gestione all’Acquedotto Pugliese e subordinatamente la condanna della committente per indebito arricchimento.

Per quanto qui rileva con la sentenza revocanda questa Corte ha inteso respingere il primo motivo di ricorso – declinato sul presupposto che il giudice del gravame avesse disatteso immotivatamente l’eccezione di inappellabilità del lodo per difetto di prova, violando, altresì, i principi del contraddittorio, della non contestazione e dell’onere della prova — prendendo previamente atto, a fronte del fatto che non era stata versato in causa il regolamento della Camera Arbitrale portante la detta previsione preclusiva, che, soggiacendo la specie ratione temporis al pregresso disposto dell’art. 829 c.p.c., comma 2, “la non impugnabilità avrebbe dovuto essere convenuta dalle parti ed adeguatamente provata” ed osservando, di poi, che non era invocabile l’art. 115 c.p.c., sempre per ragioni temporali, non era ravvisabile alcun riconoscimento di parte avversaria, essendosi questa limitata a riconoscere l’esistenza della clausola compromissoria comprensiva della previsione di inappellabilità solo nel contratto del 2000, e non era configurabile la pretesa violazione del contraddittorio trattandosi di eccezione sollevata dalla stessa ricorrente.

Quanto al secondo motivo di ricorso, dispiegato a confutazione del rigetto della domanda subordinata, la sentenza in trattazione ha inteso valorizzare in senso ostativo il secondo argomento enunciato dalla sentenza gravata circa la consensualità della prestazione resa dalla R. in regime di proroga, al riguardo affermando che “tale rilievo vale ad escludere di per sé la sussistenza dell’arricchimento e dell’impoverimento in fatto ingiustificati”.

1.2. Il ricorso oggi proposto per la revocazione della detta sentenza si vale di due motivi di ricorso, al quale resiste l’intimata con controricorso e memoria.

Requisitorie del P.M. ex art. 380-bis c.p.c..

1.3. All’odierna udienza pubblica, a cui la causa è pervenuta a seguito di pregressi differimenti della trattazione, è comparso personalmente il legale rappresentante della società ricorrente che ha proposto con dichiarazione a verbale querela di falso avverso il controricorso depositato da Acquedotto Pugliese nel procedimento definito con la sentenza revocanda, nonché avverso la medesima sentenza e avverso il controricorso depositato da Acquedotto Pugliese nell’odierno giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Va previamente dichiarata l’inammissibilità della querela di falso proposta dalla ricorrente R. vuoi perché essa può avere ad oggetto solo atti del medesimo processo (Cass. Sez. I, 29/12/2005, n. 28855) – sicché ne sono esclusi il controricorso depositato nel giudizio cui si riferisce la sentenza revocanda, nonché la sentenza medesima – vuoi perché gli atti che ne sono oggetto devono essere idonei ad assumere efficacia probatoria privilegiata (Cass., Sez. I, 29/09/2004, n. 19539), e non lo è il controricorso depositato nel presente giudizio che ha solo la funzione di rappresentare le difese della controparte ed è privo di qualsiasi valenza probatoria.

3.1. Con il primo motivo di ricorso, articolato su plurime doglianze, la ricorrente lamenta che la Corte, nell’impugnata sentenza, sia incorsa nel denunciato errore revocatorio avendo omesso di pronunciarsi sulla questione concernente l’inappellabilità del lodo in relazione agli accordi di proroga sull’assunto che l’esistenza della clausola compromissoria era stata riconosciuta dalla controparte solo relativamente al contratto del 2000, e ciò benché le proroghe fossero state stipulate alle medesime condizioni, nonché sul motivo denunciante la violazione del contraddittorio avendo erroneamente supposto che l’eccezione di inappellabilità fosse stata sollevata da essa R., sul giudicato intervenuto al riguardo in conseguenza della mancata impugnazione del lodo nella parte in cui questo aveva preso atto del fatto che per la risoluzione delle lite era stato richiamato il regolamento della Camera Arbitrale, al cui art. 14 figurava detta previsione di inappellabilità ed, ancora, sulla rilevabilità officiosa di detta previsione, una volta ravvisata l’applicabilità alla lite di detto regolamento e, quanto alla pure rigettata domanda di arricchimento, sulla riferibilità del consenso alla questione dell’inconfigurabilità nella specie della negotiarum gestio.

3.2. Il motivo non ha alcun pregio poiché inficiato da inammissibilità.

3.3. Giova ricordare al fine che, delineando i contorni del mezzo impugnatorio qui azionato, la giurisprudenza di questa Corte, come ancora di recente ribadito, ha voluto segnatamente rimarcare che, tra gli altri caratteri distintivi che lo connotano, l’errore revocatorio rilevante ai mente dall’art. 395 c.p.c., n. 4, si caratterizza, da un lato, per essere errore di percezione o una mera svista materiale in grado di indurre, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, e dall’altro deve risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive (Cass., Sez. VI-II 10/06/2021, n. 16439).

Posto, perciò che, come ancora si afferma, l’errore revocatorio si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, fonte di un vizio esiziale del ragionamento decisorio in quanto porta ad affermare l’esistenza di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa ovvero a negarne l’inesistenza ancorché il contrario risulti dagli atti o documenti stessi (Cass., Sez. 24/09/2020, n. 20113; Cass., Sez. IV, 5/11/2018, n. 28143; Cass., Sez. VI-IV, 15/03/2018, n. 6405) e postula che il fatto oggetto di supposta esistenza o di supposta inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi, dovendo pertanto escludersene la ricorrenza qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass., Sez. I, 4/04/2019, n. 9527; Cass., Sez. I, 15/12/2011, n. 27094; Cass., Sez. IV, 16/11/2000, n. 14840), va altresì considerato che, proprio per l’intrinseca obiettività che lo contraddistingue in quanto esso deve rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e deve consentire di essere rilevabile sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti di causa (Cass., Sez. U, 10/08/2000, n. 561), il rimedio impugnatorio della revocazione non è esperibile allorché l’errore imputato alla decisione risulti privo degli indicati caratteri di immediatezza e di semplice e concreta rilevabiità e richieda, al contrario, “lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche” o si concreti in “errori che non siano decisivi in se stessi, ma che debbano essere valutati nel più ampio contesto delle risultanze di causa ovvero che non consistano in un vizio di assunzione del fatto tale da comportare che il giudice non statuisca su quello realmente controverso ma si riducano ad errori di criterio nella valutazione del fatto di modo che la decisione non derivi da ignoranza di atti e documenti di causa ma dall’erronea interpretazione di essi” (Cass., Sez. III, 15/05/2001, n. 6708).

3.4. In tal guisa, stringendo il cerchio delle riflessioni al tema che ne occupa, si afferma correntemente con speciale riguardo all’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione che, “ove il ricorrente deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio, l’errato apprezzamento da parte della Corte di un motivo di ricorso – qualificando come errore di percezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l’originario ricorso – si verte in un ambito estraneo a quello dell’errore revocatorio, dovendosi escludere che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un “fatto” ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, potendo configurare l’eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un “error in procedendo” ovvero “in iudicando”, di per sé insuscettibili di denuncia ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.” (Cass., Sez. IV, 4/03/2009, n. 5221); e, del pari, che il vizio revocatorio non sussiste “tutte le volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio” (Cass., Sez. U, 27/11/2019, n. 31032).

3.5. Su queste premesse le formulate doglianze si sconfessano da sole.

Ciò di cui infatti si duole la ricorrente non è l’affermazione di un fatto falso o la negazione di un fatto vero indotto da un errore percettivo in ordine alla sua dimensione storica nello spazio e nel tempo, ma un errore di giudizio, un errato apprezzamento dei fatti di causa – e meglio ancora delle questioni sollevate – nell’ottica da essa patrocinata, onde le finalità riparatorie che il giudizio revocatorio eccezionalmente persegue promuovendo la coincidenza tra realtà processuale e realtà sostanziale in questa impostazione si piegano visibilmente in direzione di un riesame di merito delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, quasi ad immaginare che la revocazione costituisca, rispetto alla sentenza di questa Corte che ne sia oggetto, un quarto “grado” di giudizio in cui sia possibile porre rimedio all’ingiustizia della decisione revocanda.

Va da sé poi che, proprio raffrontando il tenore della decisione qui impugnata con le doglianze rassegnate negli atti e qui riproposte nell’asserita veste di errore revocatorio, il mezzo evocato si rivela inappropriatamente azionato non solo perché le omissioni lamentate, non afferendo a fatti, bensì a questioni e temi di diritto andrebbero più correttamente ricondotte all’ambito dei vizi in iudicando o in procedendo, come tali estranei all’istituto della revocazione, ma perché sui “fatti” pretesamente omessi la sentenza in parola non ha fatto mancare di esternare il proprio giudizio, in tal modo privando l’allegazione del carattere incontroverso al contrario reclamato dall’art. 395 c.p.c., n. 4.

Non ultimo l’assunto impugnatorio sviluppato dalla ricorrente, in palese disaccordo con i caratteri dell’immediatezza e della semplice e concreta rilevabilità, postula una ricognizione interpretativa dei “fatti” enunciati a supporto della revocazione qui richiesta, che chiamerebbe il collegio non solo a rinnovare come visto inammissibilmente il sindacato di legittimità già esperito, ancorché in maniera insoddisfacente per l’impugnare, ma a dar corso a quelle indagini e quegli approfondimenti argomentativi che sono, come detto, assolutamente estranei al perimetro del giudizio di revocazione.

Onde il primo motivo di ricorso deve perciò dichiararsi inammisibile.

4. Il secondo motivo di ricorso, inteso a contestare che la decisione qui impugnata sarebbe inficiata dal dolo della controparte, consistito nel rappresentare surrettiziamente nelle memorie finali “eccezioni e questioni false”, tali da travisare la situazione e farla apparire diversa da quella reale e, comunque, volte ad impedire al giudice l’accertamento della verità, e sarebbe per questo suscettibili di revocazione a mente dell’art. 395 c.p.c., n. 1, si rivela qui primariamente inammissibile poiché il rimedio in parola è azionabile solo allorché la Corte di Cassazione abbia pronunciato sulla causa nel merito di essa a mente dell’art. 384 c.p.c., comma 2, circostanza non ravvisabile nella specie avendo la sentenza qui impugnata pronunciato solo in rito respingendo il ricorso principale e dichiarando inammissibili o altrimenti assorbiti i motivi del ricorso incidentale.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente in Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Si da atto che la presente sentenza viene sottoscritta dal solo Presidente in applicazione delle disposizioni impartite dal Primo Presidente con Decreto 40/2020 del 18.3.2020.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della I sezione civile, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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