Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38328 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. I, 03/12/2021, (ud. 30/09/2021, dep. 03/12/2021), n.38328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17130/2016 proposto da:

C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Cardinal De Luca n. 22,

presso lo studio dell’avvocato Pietro Sciubba, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.R., e P.M.R., quali eredi di

S.I., elettivamente domiciliate in Roma, Via Giambattista Vico n.

40, presso lo studio dell’avvocato Giovambattista Cucci, che le

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

nonché contro

Ministero delle Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore e Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro

tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

C. S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Cardinal De Luca n. 22,

presso lo studio dell’avvocato Pietro Sciubba, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3181/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/9/2021 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VITIELLO MAURO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale e conseguente assorbimento del ricorso incidentale

condizionato;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Pietro Sciubba che si riporta;

udito, per le controricorrenti S. +1, l’Avvocato

Giovambattista Cucci, che si riporta.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 3181/2015 depositata il 25.5.2015, la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del gravame dispiegato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate, riformava l’impugnata decisione di condanna dei medesimi in primo grado al risarcimento dei danni arrecati alla s.p.a. C. – ora C. s.r.l. – in conseguenza del ritardo con cui le amministrazioni convenute avevano proceduto a rimborsare l’IVA a credito maturata da detta società nell’anno (OMISSIS).

La vicenda traeva innesco dal contratto concluso nel 1990 dalla C. con il Ministero della Difesa avente ad oggetto la costruzione all’interno dell’eliporto di Viterbo di un nuovo hangar, operazione che in sede di stipula non veniva assoggettata ad IVA in quanto ricadente nell’ambito della previsione di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 9, comma 1, n. 6. A seguito della verifica fiscale subita dalla società in relazione alle annualità (OMISSIS) e (OMISSIS) l’operazione era stata riqualificata ai fini IVA come operazione imponibile ed il II Ufficio IVA di Roma aveva perciò disposto in via cautelare il fermo amministrativo del rimborso dell’IVA richiesto dalla società per l’anno (OMISSIS), rimborso a cui veniva dato seguito solo in data 29.2.1996 allorché la sentenza con la quale la CTP di Roma aveva accolto il ricorso della C. per l’annullamento degli avvisi di rettifica scaturiti dalle attività di verifica era passata in giudicato. Ravvisando ragione del lamentato ritardo nella condotta colpevole dell’Amministrazione, lesiva dei principi di imparzialità, correttezza e buon andamento che ne devono connotare l’operato a mente dell’art. 97 Cost., la C. aveva quindi convenuto in giudizio per il ristoro dei danni patiti le amministrazioni ora resistenti, nonché il funzionario responsabile che aveva adottato il provvedimento di fermo fonte del pregiudizio lamentato.

Nel motivare l’accoglimento del gravame, la Corte distrettuale, richiamato il disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 9, comma 1, n. 6, nell’interpretazione autentica resane dal D.L. 27 aprile 1990, n. 90, art. 3, comma 13, convertito con modificazioni nella L. 26 giugno 1990, n. 165, si è data previamente cura di considerare che l’operazione, come descritta contrattualmente, concernendo la costruzione di un impianto ex novo “rientrava nel normale campo di applicazione del tributo al di fuori dell’esenzione da extraterritorialità”, sicché “il fermo amministrativo adottato dal dirigente dell’Ufficio IVA non appare quindi abnorme e, comunque, esorbitante i limiti delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione”. Pur alla luce dei rilievi della C., che aveva in particolare evidenziato l’esistenza all’interno dell’eliporto di (OMISSIS) di altri hangar a cui quello realizzando si sarebbe aggiunto, sussistevano quindi “ragionevoli dubbi sulla normativa da applicare” e “non era del tutto irragionevole ritenere, essendo controvertibile la nozione tecnica e giuridica di “impianto” in assenza di precedenti giurisprudenziali che ogni hangar di manutenzione costituisse un impianto autonomo e che la costruzione di un nuovo hangar aggiuntivo concretasse la realizzazione di un impianto ex novo”. In mancanza, dunque, di una condotta dell’amministrazione lesiva dei ricordati principi, l’impugnata pronuncia di condanna andava per questo riformata.

Avverso la predetta decisione e per la sua cassazione ricorrono ora a questa Corte la C. s.r.l. con ricorso in via principale sorretto da cinque motivi e l’Erario con ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo. Al ricorso principale replicano con controricorso S.R. e P.M.R. quali eredi di S.I. già appellate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Il ricorso C. – alla cui trattazione non si oppongono le obiezioni che vi muovono pregiudizialmente le controricorrenti S.- P., poiché, fermo quanto meglio si potrà osservare in prosieguo in punto di autosufficienza o di afferenza al merito delle singole questioni sollevate, riguardo alle restanti obiezioni è appena il caso di considerare che il ricorso per cassazione non ripete il proprio statuto giuridico dall’art. 163 c.p.c., bensì dall’art. 366 c.p.c., sicché l’indicazione dell’organo a cui deve essere rivolto il ricorso, oltre a non essere nella specie manchevole, non è richiesta dalla norma da ultimo citata, mentre circa la continuità soggettiva tra la società oggi ricorrente e la società originariamente attrice valgono a riprova i documenti versati in atti dalla prima a mente dell’art. 372 c.p.c. – deduce con il primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1241,2043 e 2909 c.c., R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69 con riferimento al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 9, comma 1, n. 6 come modificato dal D.L. n. 90 del 1990, art. 3, comma 13, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 25 degli artt. 28 e 97 Cost. e dell’art. 324 c.p.c.

Vi si sostiene che l’impugnato deliberato d’appello sarebbe viziato da errore per aver escluso la sussistenza della responsabilità risarcitoria in capo alla P.A. ancorché gli avvisi di rettifica fossero stati formati nel 1995 a fronte di un fermo amministrativo disposto nel (OMISSIS) ed al contratto portante l’operazione fuori campo fosse stato apposto il visto, avente valore di un giudicato formale argomentando da Corte Cost. 226/1976, della Corte dei Conti, circostanze queste che concorrendo a rendere illegittima l’apposizione del fermo comprovano, al contrario di quanto affermato dal decidente, la responsabilità della P.A ed, in solido, del suo funzionario “essendo evidente la violazione delle regole esterne limitative dell’azione dell’Amministrazione Finanziaria”.

2.2. Il secondo motivo del ricorso C. allega la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis con riferimento al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 25artt. 28 e 97 Cost. e art. 324 c.p.c.

Vi si sostiene che l’illegittimità dell’operato della P.A. e, dunque, la responsabilità della medesima per aver tardivamente provveduto al rimborso del credito IVA discenderebbe dalla costatazione che la relativa istanza era stata accompagnata dalla prestazione di una garanzia fideiussoria e, dunque, il rimborso accelerato non avrebbe potuto essere sospeso in mancanza di altre ragioni di credito fatte valere dall’erario, derivandone, perciò, anche sotto questo aspetto, la dedotta responsabilità della P.A. e del suo funzionario “in quanto gli uffici nell’adottare l’atto illegittimo, hanno anche violato le norme di legge, ma anche le regole di imparzialità, correttezza e buona fede dell’amministrazione”.

2.3. Entrambi i motivi, scrutinabili congiuntamente in quanto afflitti dal medesimo vizio di impostazione, sono affetti da pregiudiziale e ostativa inammissibilità.

Giova rimarcare che la Corte d’Appello, scrutinando la specie al suo esame, ha inteso sovvertire l’esito del contrario giudizio di primo grado, conclusosi con la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno per il ritardo con cui si era proceduto al rimborso del credito IVA reclamato dalla ricorrente, nella convinzione che, radicandosi l’impetrata declaratoria di responsabilità della P.A. sull’esatto presupposto che essa avesse violato il divieto del “neminem laedere”, di cui all’art. 2043 c.c., venendo meno ai limiti esterni della sua attività discrezionale contrassegnati dai principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost., nella specie l’apposizione del fermo amministrativo operato dall’amministrazione finanziaria e fonte del dedotto pregiudizio non si potesse dire “abnorme” e comunque “esorbitante” dai limiti costituzionali cui è soggetta l’azione della P.A. E ne ha illustrate le ragioni spiegando che, sebbene il contratto oggetto di riqualificazione fiscale ai fini IVA fosse stato stipulato in vigenza del disposto del D.L. n. 90 del 1990, art. 3, comma 13, – che procedendo all’interpretazione autentica del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 9, comma 1, n. 6 ne ha esteso il regime di extraterritorialità anche ai servizi “di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti pur se tali opere vengono dislocate, all’interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente” – nondimeno la costruzione di un impianto ex novo rientrava nel normale campo dell’imposta al netto del beneficio dell’extraterritorialità, di modo che, pur tenendo conto delle posizioni della C., “non era però del tutto irragionevole ritenere, essendo controvertibile la nozione giuridica di “impianto” in assenza di precedenti giurisprudenziali, che ogni hangar di manutenzione costituisse un impianto autonomo e che la costruzione di un nuovo hangar aggiuntivo concretasse la realizzazione di un impianto ex novo”, traendo da ciò la conclusione che l’operato della P.A. non fosse perciò viziato da colpa.

2.4. Orbene, rispetto a questo ordito motivazionale – che non sconfina in una valutazione sul merito della controversia tributaria, ma disamina la condotta delle amministrazioni convenute di fronte alle incertezze generate dal quadro normativa, ritenendo perciò che l’adozione del provvedimento di fermo non fosse nella specie “del tutto irragionevole” -, la perorazione ricorrente, che si incarna nei motivi in esame, resta visibilmente ai margini poiché si sviluppa su un terreno che non incrocia le ragioni della decisione e non ne incrina l’asse portante rappresentato dalla considerazione che, risultando il contegno delle amministrazioni convenute coerente con i principi di legalità, imparzialità e buon andamento che ne devono costituzionalmente guidare l’azione, il danno perciò lamentato dalla C. non fosse un danno ingiusto suscettibile di riparazione a mente dell’art. 2043 c.c.

2.5. Piuttosto in questa direzione va ancora osservato, in chiave altrettanto preclusiva, che il giudizio così declinato dal decidente mette capo ad una valutazione insindacabile in questa sede, giacché l’accertamento che si richiede in punto di colpa integra una tipica valutazione di fatto riservata come tale all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e rispetto alla quale lo scrutinio demandato a questa Corte, lungi dal poter prendere forma sul piano dell’errore di diritto denunciabile alla stregua dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come argomentato dalla ricorrente nei motivi in esame, è attivabile unicamente nei soli limiti in cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 consente ancora il controllo di legittimità sulla motivazione.

E’ poi ancora vero, sempre nella stessa ottica, che talune delle questioni oggetto di deduzione nei motivi di cui si discute si sottraggono pure al giudizio di questa Corte – che può avere ad oggetto, come si sa, solo temi decisionali che abbiano formato materia del dibattito processuale nei precedenti gradi del giudizio in quanto affondano le loro radici nella rappresentazione di censure del tutto ignote al processo, non scorgendosi traccia nella loro illustrazione – e risultandone perciò la capitolazione in questa sede pure infirmata dal difetto di autosufficienza – che sull’efficacia di giudicato formale ascritta al visto della Corte dei Conti ovvero sull’incompatibilità del fermo amministrativo con il rimborso IVA assistito da fideiussione le parti siano state sollecitate al confronto e che sia stato richiesto al giudice di merito di pronunciarsi.

3.1. L’inammissibilità, che corona lo scrutinio dei primi due motivi di ricorso, si estende anche ai successivi motivi di esso.

Con il terzo motivo di ricorso la C. si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ricavandone la conclusione che perciò la sentenza impugnata sia inficiata da nullità, posto che la Corte d’Appello non avrebbe valutato “l’esistenza degli elementi di fatto dedotti dagli attori e non contestati dalle controparti”; con il quarto motivo di ricorso si lamenta invece la violazione degli artt. 113 e 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., comma 6, anche al riguardo asserendosi la nullità della sentenza, posto che la Corte d’Appello, disattendendo le censure oggetto di deduzioni con il primo, il secondo e terzo motivo di ricorso avrebbe denegato la dedotta responsabilità della P.A. “senza considerare la chiarezza del disposto normativo e l’esistenza del giudicato costituito dal “visto” della Corte dei Conti”, avrebbe poi ritenuto che “non vi fosse una ingiusta duplicazione delle garanzie (fideiussione + fermo amministrativo)” ed avrebbe “incongruamente motivato in ordine al suo convincimento, caratterizzato da abnormità per intrinseca contraddittorietà”; con il quinto motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, del pari foriero di nullità dell’impugnata decisione, posto che la Corte d’Appello sarebbe incorso nella “omessa percezione e scorretta valutazione delle prove documentali e testimoniali di primo grado”” allegate a suffragio della dispiegata pretesa risarcitoria che sarebbe stata in tal modo disattesa.

3.2. Tutti i sopradetti motivi sono esaminabili insieme, in quanto accomunati dal medesimo vizio che, in disparte da ogni altra preclusione valevole singolarmente, osta pregiudizialmente al loro esame.

Ed invero per mezzo delle rassegnate deduzioni la ricorrente persegue il fine, talora dichiaratamente esplicitato, di sottoporre a revisione il pregresso svolgimento del processo e gli esiti non proprio confortanti per sé da esso scaturiti, ipotizzando che il giudizio che ha luogo avanti a questa Corte non debba misurare la legittimità della decisione impugnata ovvero la sua sostenibilità secondo il metro della logica e del diritto, ma l’attendibilità nel merito delle statuizione da essa adottate, da rivedersi, in conformità alle aspettative del di postulante, laddove segnatamente queste appaiono giustificate in virtù di un apprezzamento di fatto che non allineandosi con quelle aspettative e risultando perciò ingiusto, sia per questo anche intrinsecamente errato. E poiché al contrario di quanto indirettamente si anela il giudizio di cassazione non costituisce un terzo grado di giudizio in cui sia possibile mettere riparo ad una decisione asseritamente ingiusta, qualsiasi istanza che si risolve nella rinnovazione del giudizio di fatto e che di più solleciti una rimeditazione dell’apprezzamento cui sono state sottoposte in sede di merito le risultanze istruttorie acquisite nel corso del processo è estranea ai compiti di questa Corte, che è giudice di legittimità e non giudice di merito e che non può perciò sostituire il proprio giudizio a quello oggetto di enunciazione nella decisione impugnata avanti a sé.

4. L’inammissibilità che travolge anche sotto questo profilo il ricorso principale rende superfluo l’esame del ricorso incidentale condizionato che resta perciò assorbito.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente in Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Si dà atto che la presente sentenza viene sottoscritta dal solo Presidente in applicazione delle disposizioni impartite dal Primo Presidente con decreto 40/2020 del 18.3.2020.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA