Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38322 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. III, 03/12/2021, (ud. 11/06/2021, dep. 03/12/2021), n.38322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 24431/2018 proposto da:

C.M., P.A., V.G.,

Z.M.V., elettivamente domiciliati in Roma, alla via Cremera, n. 11,

presso lo studio dell’avvocato Formiconi Antonio, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Prozzo Roberto;

– ricorrente –

contro

Caf Centrale Attività Finanziarie S.p.a., in persona del legale

rappresentante in carica, quale mandataria di Oasis Securitisation

S.r.l., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Tevere n. 48,

presso lo studio dell’avvocato De Simone Colomba, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Muni Massimiliano;

– controricorrente –

nonché contro

Italfondiario S.p.a.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 734/2018 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/06/2021 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle;

viste le conclusioni scritte, di rigetto del ricorso, presentate dal

P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Soldi Anna

Maria;

osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito della concessione di un mutuo, finanziato, ma il punto è controverso, dalla Regione Campania, e, in definitiva, dallo Stato, la Società Cooperativa Edilizia “Il Girasole” realizzò degli appartamenti, nel Comune di (OMISSIS), che furono ceduti ai soci, tra i quali erano C.M., P.A., V.G. e Z.M.V..

La Società Cooperativa non rimborsò il mutuo e venne quindi assoggettata a esecuzione immobiliare (dalla sentenza d’appello essa risulta ora assoggettata, altresì, a liquidazione coatta amministrativa).

I soci C., P., V. e Z., in quanto assegnatari degli appartamenti, proposero opposizione all’esecuzione, che venne rigettato dal Tribunale di Benevento e la sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli, con la sentenza in questa sede gravata, recante n. 734 e pubblicata il 14/02/2018.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso, con atto affidato a tre motivi, P.A., C.M., V.G. e Z.M.V..

Resiste con controricorso la Centrale Attività Finanziaria S.p.a., quale mandataria di Oasis Securitisation S.r.l.

Italfondiario S.p.a. è rimasto intimato.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

All’udienza del 11 giugno 2021, svoltasi con le modalità di cui al D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il Collegio, sulle conclusioni scritte del Procuratore Generale, ha trattenuto il ricorso in decisione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio rileva che la vicenda che viene in scrutinio è speculare a quella trattata nel ricorso n. 28549 del 2017 – nel cui ambito era ricorrente la CAF S.p.a. e controricorrente un’altra socia, che aveva agito autonomamente – trattato e deciso all’adunanza del 13/07/2020, e di cui all’ordinanza n. 05256 del 25/02/2021 il cui dispositivo e’:

Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 13.7.2020.

Anche nel caso qui all’esame, come in quello ora richiamato e come fatto rilevare dai ricorrenti nella loro memoria difensiva, la Società Cooperativa “Il Girasole” non è stata parte delle fasi di merito, o, quantomeno, ciò non risulta dalla sentenza impugnata, né è stata evocata in questa fase di legittimità, come risulta dalle relate delle notifiche del ricorso e del controricorso.

In detta ordinanza la Corte ha affermato quanto segue:

“La debitrice diretta della esecutante CAF S.p.a., ovvero la Coop. Edilizia Girasole in l.c.a., parte necessaria, non è mai stata evocata in giudizio.

Come di recente riaffermato da questa Corte, in sede di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt. 602 c.p.p. e ss., sono parti tanto il terzo assoggettato all’espropriazione, quanto il debitore (sebbene, come ben chiarito recentemente da Cass. n. 10808 del 2020, il debitore diretto si trovi in una situazione peculiare: egli non è legittimato passivo dell’azione esecutiva, ma resta parte necessaria del procedimento esecutivo, cui partecipa a titolo diverso da quello del terzo proprietario, e in tale veste dev’essere sentito ogni volta che le norme regolatrici del procedimento prevedano questa garanzia nei suoi confronti. Inoltre, essendo parte necessaria nel procedimento esecutivo, pur con le indicate peculiarità, nel giudizio di opposizione all’esecuzione promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all’esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all’esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono “inutiliter datae” e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo grado (Cass. n. 4763 del 2019; Cass. n. 6546 del 2011).

Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3. (tra le ultime, Cass. n. 6644/2018 e Cass. n. 23315/ 2020).

La gravata sentenza – con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con un litisconsorte indefettibile – va pertanto cassata, con rinvio al giudice di primo grado, in persona di diverso giudicante, ex art. 383 c.p.c., comma 3, affinché esamini la domanda nel contraddittorio anche con il debitore principale, illegittimamente pretermesso nei gradi di merito, provvedendo pure sulle spese dell’intero giudizio, alla stregua dell’effettiva condotta di tutte le parti.”.

Il Collegio condivide detta pronuncia e intende darvi seguito, anche al fine di evitare il contrasto di giudicati e comunque per consentire il pieno dispiegamento dell’attività difensiva.

In adesione alla predetta ordinanza deve, pertanto, cassarsi la sentenza impugnata e rimettersi la causa al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, affinché esamini la domanda nel contraddittorio anche con la debitrice principale, Società Cooperativa “Il Girasole”, illegittimamente pretermessa nei gradi di merito, provvedendo pure sulle spese dell’intero giudizio, alla stregua dell’effettiva condotta di tutte le parti.

Il ricorso non è stato rigettato, non sussistono quindi i presupposti per applicare il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Terza Civile, il 11 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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