Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3832 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 18/02/2010), n.3832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.p.A. – brevemente anche IFITALIA,

societa’ del gruppo bancario Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in

persona del suo Amministratore Delegato Dott. R.F.,

iscritta all’albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d’Italia e

soggetta alla direzione e coordinamento della Banca Nazionale del

Lavoro S.p.A., con sede in (OMISSIS), iscritta

nel registro delle Imprese di (OMISSIS) al n. (OMISSIS),

nell’elenco generale delle intermediari finanziari presso l’Ufficio

Italiano dei Cambi al n. (OMISSIS) e nell’elenco speciale presso

la

Banca d’Italia al n. (OMISSIS), codice fiscale (OMISSIS) e partita

IVA (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avv.ti Pilato

Francesco (detto Franco) del Foro di Milano e Guido Ninni del Foro di

Roma, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Anapo n. 29, presso

lo studio dell’avv. Guido Ninni;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore e l’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domiciliano

ope legis;

– intimati –

avverso la sentenza n. 856 pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Napoli, Sez. 40, il 26 maggio 2003, depositata il 24

novembre 2003 e non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

16/12/2009 dal Relatore Cons. Dott. Marinucci Giuseppe;

udito, per la societa’ ricorrente, l’avv. Guido Ninni che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rogito per Notaio Pastore, rep. n. (OMISSIS), in data (OMISSIS), la impas cedeva a favore di Sud Factoring un credito IVA, nella cui titolarita’ Ifitalia subentrava in forza di cessione di ramo d’azienda, giusta atto per Notar Andrea Fedele di Roma del (OMISSIS), gia’ oggetto di domanda di rimborso presso l’Ufficio IVA Napoli, reparto Rimborsi e pari alla somma di L. 700.000.000.

Tale cessione di credito veniva notificata dalla Sud Factoring al Ministero delle Finanze – Ufficio IVA di Napoli l’8 maggio 1993 e reiterata in data 20.04.1998 e 22.04.1998.

Ifitalia si e’ trovata, in forza della cessione del sopra citato ramo di azienda da parte della Sud Factoring S.p.A., titolare del credito IVA ed oggetto di una procedura di rimborso proposta dal contribuente Impas nei confronti dell’Ufficio IVA di Napoli.

A seguito di vari solleciti, con nota 8813 del 01.03.2001, Ifitalia, quale legittima titolare del credito in questione, veniva informata dell’esistenza di un provvedimento di diniego al rimborso con autorizzazione alla detrazione, comunicato al Curatore dell’intervenuto Fallimento Impas, dichiarato con sentenza n. 574 del 25.07.1997.

Avverso tale provvedimento, Ifitalia proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che, con la sentenza n. 651/19/2001, lo rigettava, ritenendo impugnabile il solo provvedimento di diniego comunicato al Curatore il 25.06.1998.

Avverso tale decisione, Ifitalia proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli che, con la sentenza n. 856, pronunciata il 26 maggio 2003 e depositata il 24 novembre 2003, confermava la decisione del giudice di prime cure, sul rilievo che avendo, l’Ufficio IVA di Napoli, specificato di aver comunicato il provvedimento di diniego all’avv. Pilato con nota 8815 del 15.12.1998, i termini per l’impugnazione sarebbero decorsi da quella data.

Avverso tale sentenza, la societa’ contribuente proponeva ricorso per Cassazione sorretto da due motivi.

Non svolgevano attivita’ difensiva ne’ il Ministero dell’Economia e delle Finanze ne’ l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, la International Factors Italia S.p.A. ha lamentato “sulla nullita’ ex art. 360 c.p.c., n. 4:

violazione dell’art. 112 c.p.c., essendosi il giudice di secondo grado pronunciato sulle domande oltre il limite di essa e per essersi pronunciato d’ufficio su eccezioni proponibili solo dalle parti”.

Entrambe le Commissioni di merito avrebbero giudicato oltre i limiti della domanda, pur non conoscendo i contenuti delle comunicazioni rispettivamente richiamate. La Commissione di primo grado avrebbe preteso di far decorrere i termini di impugnazione dalla comunicazione data ad un terzo rispetto all’odierno ricorrente, inoltre la decisione che si impugna in questa sede avrebbe violato il principio della rispondenza del giudicato alla domanda. Tale nullita’ sarebbe dimostrata anche dalla differenza tra le due comunicazioni in termini di contenuti, dacche’ la prima parlerebbe di diniego al rimborso mentre la seconda verterebbe su un diniego di rimborso con sussistenza, pero’, di un’autorizzazione alla detrazione, con conseguente rifiuto di materializzare un rimborso in effetti riconosciuto, compensando con detrazione di debiti di imposta di un soggetto terzo, ossia la massa passiva del Fallimento Impas.

Con il secondo motivo del ricorso, la societa’ odierna ricorrente ha denunciato “violazione delle norme sulla disciplina della cessione dei crediti di imposta di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 42 e segg.: mancata comunicazione dei motivi sottostanti al diniego di rimborso, violazione di norme di diritto costituzionale, violazione di norme in materia di riscossione e, in particolare, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 oltre che violazione di diritti soggettivi facenti capo a persone diverse”, atteso che la C.T.R. avrebbe omesso di pronunciarsi sulle questioni relative all’obbligo dell’Amministrazione Finanziaria di comunicare il provvedimento di diniego con autorizzazione alla detrazione anche al cessionario, legittimo titolare del credito oggetto del rimborso.

L’Amministrazione, di fatto, non avrebbe comunicato tale provvedimento alla cessionaria nelle forme e con le indicazioni prescritte dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 limitandosi a comunicare la sola esistenza di un provvedimento di diniego, senza specificare altro. I due motivi possono essere oggetto di trattazione congiunta, essendo strutturalmente e funzionalmente connesse.

Le censure non meritano accoglimento.

Nella sentenza impugnata si legge: “e’ solo il caso di osservare che tra gli allegati al fascicolo processuale vi e’ una comunicazione dell’1/3/2001 inviata dall’Ufficio IVA di Napoli (OMISSIS), allo studio legale dell’avv. Franco Pilato in Milano via Solferino n. 40, nella quale si richiama altra nota, gia’ inviata il 18/12/1998 (racc. n. 8815), relativa al diniego del rimborso. Pertanto, tale ultimo provvedimento avrebbe dovuto essere impugnato entro il termine di sessanta giorni come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1”.

Nello stesso ricorso, poi, si legge: “nella comunicazione 1/03/01, l’Ufficio IVA di Napoli faceva presente di aver gia’ comunicato detto provvedimento di diniego proprio al sottoscritto difensore con nota 8815 del 15.12.98 e che, pertanto, il termine per l’impugnazione del provvedimento di diniego decorreva da tale ultima data”.

Da quanto sopra si evince che lo stesso cessionario era venuto a conoscenza del rifiuto che solo successivamente ha impugnato.

Il processo tributario viene introdotto con l’impugnazione dell’atto e detta impugnazione viene regolata dai principi che sorreggono il giudizio amministrativo connotati dalla perentorieta’ del termine di impugnazione.

E’ giurisprudenza univoca di questa Corte che la mancata impugnazione entro il termine perentorio di 60 giorni rende l’atto inoppugnabile (Cass. 2249/03).

Le regole poste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 per cui la Commissione Provinciale puo’ essere adita soltanto impugnando gli atti previsti dal legislatore (compreso quel fatto normativamente equiparato ad un atto di rimborso che e’ il diniego tacito di rimborso), hanno un valore fondamentale per intendere il contenuto della tutela offerta al contribuente dal processo tributario.

Consegue la previsione, nell’art. 21, di un termine di decadenza per ricorrere. Qualora gli atti “autonomamente impugnabili” non siano tempestivamente impugnati essi diventano definitivi, consolidando i rispettivi effetti, eliminabili solo in via di autotutela.

Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva gia’ esternato il suo diniego al rimborso e tale atto non era stato impugnato, con la conseguente definizione del rapporto tributario in contestazione.

Queste osservazioni esauriscono la materia del contendere, stante l’accertato pregresso diniego di rimborso non impugnato.

Consegue il rigetto del ricorso.

Non si ha luogo a provvedere sulle spese di giudizio dal momento che ne’ il Ministero dell’Economia e delle Finanze ne’ l’Agenzia delle Entrate hanno svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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