Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3832 del 16/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 16/02/2011), n.3832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26038-2009 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Panama

n. 74, presso lo studio dell’avv. Iacobelli Gianni Emilio, che la

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’avv. Fiorillo Luigi, che la rappresenta e

difende per procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3532/2008 della Corte d’appello di Roma,

depositata in data 1.04.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 1.12.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’avv. Mario Miceli per delega Fiorillo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Destro Carlo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- C.G. chiedeva al giudice del lavoro di Roma di dichiarare nullo il termine apposto ad un contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo 1.6-31.7.98, stipulato per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre, ai sensi dell’art. 8 del CCNL per i dipendenti postali 26,11.94.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dalla lavoratrice, la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata in data 1.4.09, rigettava l’impugnazione.

Il giudice rilevava che – nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23, che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – il contratto era stato stipulato in forza dell’art. 8, comma 2, del GGML Poste 26.11.94. Per la legittimità dell’assunzione era, dunque, chiesto non che il lavoratore fosse assunto per sostituire un dipendente nominativamente indicato o che fosse indicata la causa specifica della sostituzione, ma solo che l’assunzione fosse necessitata da esigenze di servizio che non potessero essere soddisfatte a causa dell’assenza per ferie del personale nel periodo giugno-settembre. Quanto alla violazione della clausola di contingentamento, la Corte di merito riteneva inammissibile lo specifico motivo di appello dedotto da C..

3.- Avverso questa sentenza C. proponeva ricorso per cassazione, cui rispondeva Poste Italiane con controricorso (erroneamente intestato anche ad un inesistente ricorso incidentale).

4.- Il Consigliere relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ha depositato relazione che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti.

C. ha depositato memoria.

5.- I motivi proposti dalla ricorrente C. possono essere così riassunti:

5.1.- violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2697 e 2729 c.c. tema di onere della prova, e degli artt. 1362 e segg. c.c. per errata interpretazione dell’art. 8 del OCNL 1994 e conseguente violazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1, 2 e 3, in relazione alla mancanza di prova dell’effettiva fruizione delle ferie da parte del personale in servizio e dell’effettiva sostituzione del personale in ferie con personale a termine e dell’esistenza della carenza in organico e per mancata indicazione del nominativo del lavoratore da sostituire;

5.2.- violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 3, per la violazione del principio di legalità costituzionale e del diritto del lavoratore e dell’interprete di procedere al controllo di legalità tra la fattispecie astratta indicata nella clausola contrattuale e la fattispecie concreto oggetto di giudizio;

5.3.- violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. e degli artt. 1362 e segg. c.c. in tema di interpretazione della clausola di contingentamento di cui all’art. 8 del CCNL 26.11.94, per l’omessa pronunzia sul capo della domanda relativo alla violazione della clausola di contingentamento, in ragione del mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte di Poste Italiane circa il superamento del limite percentuale annuale di assunzione a termine rispetto al personale a tempo indeterminato.

6.- I primi due motivi (nn. 5.1 e 5.2), da trattare congiuntamente per la connessione tra di loro esistente, sono infondati in ragione della giurisprudenza di questa Corte, che sulle questioni oggi sollevate dalla ricorrente ha adottato orientamenti ormai consolidati.

Il contratto a termine in esame fu motivato dalla “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”, in forza di fattispecie prevista esplicitamente dall’art. 8, comma 2, del c.c.n.l. 26.11.94.

Al riguardo questa Corte (Cass. 2.3.07 n. 4933), decidendo su una fattispecie analoga ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito avendo ritenuto la sussistenza di una violazione di norme di diritto e di un vizio di interpretazione della normativa collettiva.

Infatti, l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva è del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie prevista dalla L. n. 230 del 1962, in considerazione del principio (Cass. S.u., 2.3.06 n. 4588) che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati. Questi ultimi, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere “oggettivo” ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, consentendo (vuoi in funzione di promozione dell’occupazione o anche di tutela delle fasce deboli di lavoratori) l’assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in questo caso l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti.

L’art. 8, comma 2, del c.c.n.l. 26.11.94, per il quale “l’Ente potrà valersi delle prestazioni di personale con contratto a termine …

anche nei seguenti casi: necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre …”, usando una formula diversa da quella della L. n. 230 del 1962 testimonia che le parti stipulanti considerano questa ipotesi di assunzione a termine, in ragione dell’uso dell’espressione in concomitanza sempre sussistente nel periodo stabilito (giugno- settembre).

Altre decisioni (cfr. Cass. 6.12.05 n. 26678) hanno, inoltre, confermato le decisioni di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, avevano ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

7.- Quanto al terzo motivo (n. 5.3), deve rilevarsi che la norma collettiva (art. 8, comma 3) prevede che “Il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine non potrà superare la quota percentuale massima del 10% rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato”. Di fronte alla deduzione di parte convenuta che nell’anno di riferimento (1998) erano stati assunti a livello nazionale 8768 unità con contratto a termine a fronte di un organico di 186.648 dipendenti, con l’appello parte ricorrente non ha preso posizione alcuna per sostenere l’erroneità del dato o, quantomeno, per ritenerlo inattendibile, ma si è limitata a proporre una generica doglianza di mancato assolvimento dell’onere probatorio, ignorando la circostanza – ormai presente in atti – indicata da Poste Italiane.

E’, dunque, corretta la motivazione adottata dalla Corte territoriale che sul punto ha rilevato la genericità dell’impugnazione, la quale si era limitata a rimarcare il principio della spettanza a carico del datore dell’onere probatorio, senza prendere posizione sull’idoneità della posizione difensiva di controparte a soddisfare l’onere in questione.

8.- In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta in ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30 (trenta) per esborsi ed in Euro 2.000 (duemila) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011

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