Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3832 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 13/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 608-2016 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dagli

avvocati FILIPPO CALABRESE e FRANCESCO CALABRESE, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

nonchè contro

INTESA SAN PAOLO VITA SPA;

– intimata-

avverso la sentenza n. 388/2015 del 4/06/2015 della CORTE D’APPELLO

di PERUGIA, depositata il 24/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SESTINI DANILO;

udito l’avvocato della parte ricorrente, Calabrese Francesco, che

insiste per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“In relazione alla domanda proposta dalla G. per la condanna della Centrovita Assicurazioni s.p.a. al pagamento della somma di oltre 68.000,00 Euro che assumeva dovutale in forza di un contratto di assicurazione stipulato a copertura del rimborso di un mutuo, la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado, rilevando che contraente e beneficiaria del contratto era la Cassa di Risparmio di Firenze, di talchè l’attrice – priva della titolarità sostanziale e processuale del rapporto – non era legittimata a proporre la domanda.

Ha proposto ricorso per cassazione la G. affidandosi a due motivi.

Quello indicato col n. 1 (“azionata la copertura assicurativa per il pagamento del mutuo”) è inammissibile in quanto non deduce alcuna censura ex art. 360 c.p.c., risolvendosi in una mera premessa fattuale rispetto al secondo.

Il secondo motivo (“violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 1891, 1920 e 1921 c.c.. Omessa pronuncia su clausole e definizioni contrattuali decisive per la controversia. Carenza assoluta di motivazione”) è parimenti inammissibile in quanto censura l’erronea interpretazione di clausole contrattuali (che collocherebbero il contratto nell’alveo del contratto per conto altrui o per conto di chi spetta e determinerebbero l’individuazione della beneficiaria nella G.) senza ottemperare all’onere di trascrivere in misura adeguata il contratto (di cui riproduce un solo rigo) e di indicarne la sede di reperimento nell’ambito dei fascicoli processuali, in violazione della previsione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza pronuncia sulle spese (in difetto di attività difensiva da parte dell’intimata)”.

A seguito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese di lite.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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