Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3831 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 18/02/2010), n.3831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comitato dei Presidenti dei Consigli nazionali degli ordini e Collegi

Professionali – COMPROFESSIONISTI, in liquidazione, di seguito

“Comitato”, in persona del suo Presidente legale rappresentante in

carica, signor G.R., rappresentato e difeso dall’avv.

Forgiane Ciriaco, presso il quale e’ elettivamente domiciliato in Via

di Trasone 8, Roma;

– ricorrente –

contro

il Ministero delle finanze, di seguito “Ministero”, in persona del

Ministro in carica, e l’Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”,

in persona del Direttore in carica, rappresentati e difesi

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– intimati e controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Roma 26 giugno 2006, n. 85/38/06, depositata il 4 luglio 2006;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 19

novembre udito l’avv. Ercole Forgione, delegato, per il Comitato;

udito l’avv. Roberta Guizzi per le resistenti autorita’ tributarie;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti introduttivi del giudizio di legittimita’.

1.1. Il ricorso del Comitato.

1.1.1. Il 3 ottobre 2007 e’ notificato alle intimate autorita’ tributarie un ricorso del Comitato per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha accolto l’appello dell’Ufficio Roma (OMISSIS) dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Roma n. 319/58/2002, che aveva accolto il ricorso del Comitato contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) dell’irpeg 1994.

1.1.2. Il ricorso per Cassazione del Comitato e’ sostenuto con due motivi d’impugnazione e si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese processuali.

1.2. Il controricorso delle autorita’ tributarie.

Il 22 novembre 2007 le intimate autorita’ tributarie si costituiscono in giudizio.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) il 24 aprile 1995 il Comitato presenta la dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche per il 1994, autoliquidando l’Irpeg con l’aliquota ridotta del 18,50%, ritenendo di potere beneficiare dell’agevolazione prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6 e versando L. 93.717.000;

b) il 21 aprile 1998, la Guardia di finanza redige un processo verbale di constatazione (PVC), con il quale si contesta al Comitato la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6 perche’ il Comitato non rientrerebbe tra i soggetti che svolgono un’attivita’ di pubblica utilita’;

c) il 4 maggio 2000 e’ notificato al Comitato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), con il quale l’Ufficio delle imposte dirette di Roma, fatte proprie le motivazioni del PVC, accerta, nei confronti del Comitato, una maggiore imposta di L. 101.885.000 e irroga sanzioni per L. 101.885.000;

d) il ricorso del Comitato e’ accolto dalla CTP di Roma;

e) l’appello dell’Ufficio e’, poi, accolto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per Cassazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per Cassazione, e’, limitatamente ai capi impugnati, cosi’ motivata:

a) la norma agevolativa D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ex art. 6 e’ una norma eccezionale e non si applica agli ordini professionali e alle casse di previdenza ed assistenza, che non rientrano tra i soggetti destinatari del beneficio, e, a maggior ragione, al Comitato;

b) “il tentativo di ricondurre la finalita’ istituzionale degli ordini professionali ad attivita’ di formazione e studio, certamente presenti nel quadro delle funzioni assegnate agli ordini ma in modo collaterale e di certo non per fini di interesse generale di cultura ed istruzione essendo diretti alla tutela specifica della professionalita’ degli iscritti, non puo’ essere assecondato. Ne’ vale, a fronte di una norma di agevolazione che non prende in considerazione i soli fini di pubblica utilita’ degli enti e l’assenza di scopo di lucro ma anche, in concreto ed in modo dettagliato, la natura dei compiti assegnati agli enti ritenuti meritevoli dell’agevolazione riferirsi al carattere non commerciale dell’attivita’ svolta nella gestione dell’immobile ovvero alle finalita’ di interesse pubblico dei compiti del Comitato”;

c) “non sussistono ragioni per aderire alla richiesta avanzata in via subordinata nella memoria difensiva del Comitato appellato per l’ipotesi di accoglimento dell’appello, ed escludere l’applicazione nel caso di specie delle sanzioni a tenore del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2. La disposizione che prevede l’agevolazione di cui trattasi e’ infatti … sufficientemente chiara nell’escludere dal suo ambito di applicazione il Comitato appellato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il primo motivo d’impugnazione.

4.1. La censura proposta con il primo motivo d’impugnazione.

4.1.1. La rubrica del primo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione e’ preannunciato dalla seguente rubrica: “art. 360 c.p.c., n. 3): violazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6”.

4.1.2. La motivazione addotta a sostegno del primo motivo d’impugnazione.

Il Comitato sostiene che la sua natura sarebbe quella di persona giuridica pubblica – organo di quegli altri enti pubblici che sono costituiti dagli Ordini e dai Collegi professionali e dalle Casse di previdenza e di assistenza, con la conseguenza che la spettanza delle agevolazioni previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6 dovrebbe essere individuata in relazione alle funzioni e alle finalita’ di Ordini, Collegi e Casse, i quali sarebbero tutti enti pubblici dotati di personalita’ giuridica, operati senza fini di lucro.

4.1.3.1 quesiti di diritto a conclusione del primo motivo d’impugnazione e la norma di diritto indicata dal ricorrente.

A conclusione del primo motivo il Comitato formula i seguenti quesiti di diritto:

1) “Dica la Ecc.ma Corte se per tutti i casi in cui manca una specifica determinazione della tipologia di soggetti destinatari della invocata norma agevolativa (D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6), l’individuazione degli enti agevolati possa avvenire attraverso un duplice elemento: la funzione di pubblica utilita’ dell’attivita’ svolta e la finalita’ lucrativa dell’ente”;

2) “Dica la Ecc.ma Corte se il ricorrente Comitato, pur non inquadrandosi tassativamente in alcuna delle figure previste dalla norma agevolativa (D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6), possa comunque usufruire della stessa in ragione della sua natura, delle sue funzioni, dell’inesistenza delle finalita’ di lucro”;

3) “Dica la Ecc.ma Corte se il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 sia suscettibile di un’interpretazione estensiva cosi’ da ricomprendere soggetti non specificamente indicati ma aventi le caratteristiche di quelli disciplinati con la medesima previsione legislativa e che, in quanto tali, sfuggono alla disposizione di cui all’art. 14 preleggi”.

In sostanza, il Comitato ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, indica, come norma, su cui si fonda il motivo d’impugnazione, quella secondo cui “la persona giuridica, organo di enti pubblici professionali (ordini, collegi e casse di previdenza e assistenza), e’ destinataria della norma che riduce del 50% dell’Irpeg, traibile dal D.P.R. 29 settembre 1973, art. 6”.

4.2. La valutazione della Corte del primo motivo d’impugnazione.

Il Comitato trae origine dalla L. 13 marzo 1958, n. 234, la quale, intitolata “Restituzione in proprieta’ del palazzo sito in (OMISSIS), ai Consigli nazionali professionali”, ha previsto che il palazzo, “gia’ appartenente alla disciolta Confederazione dei professionisti e degli artisti e’ devoluto in proprieta’ ai Consigli nazionali degli ordini e collegi professionali legalmente costituiti” (art. 1) e che “e’ istituito un Comitato dei suddetti Consigli nazionali composto dai presidenti dei Consigli nazionali o di un loro delegato, cui e’ devoluta l’amministrazione del palazzo, nonche’ la tutela degli interessi delle categorie professionali” (art. 2). La sua natura di persona giuridica e’ incontestata tra le parti.

La questione giuridica sottoposta alla Corte consiste nel chiedere se il Comitato sia una specie che rientra nel genere delle persone giuridiche che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6 nel testo introdotto dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 8 convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427, prevede che, sempreche’ abbiano personalita’ giuridica (art. 6, comma 2), “L’imposta sul reddito delle persone giuridiche e’ ridotta alla meta’ nei confronti dei seguenti soggetti:

a) enti e istituti di assistenza sociale, societa’ a di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storielle, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali” (art. 6, comma 1).

Alla questione si deve dare una soluzione negativa, anzitutto perche’ perche’ il Comitato e’ una persona giuridica che, adempiendo al vincolo legislativo di amministrare il palazzo di (OMISSIS), non svolge sicuramente alcuna attivita’ che possa configurarsi come specie di uno dei generi di attivita’ che sono elencati nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6, lett. a) e b) ne’ svolge alcuna attivita’ che possa qualificarsi come attivita’ di interesse generale. A questa conclusione era gia’ giunta questa Corte nella sentenza 24 luglio 1986, n. 4743, stabilendo che “Ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui alla L. 13 marzo 1958, n. 234, art. 2 al “comitato dei consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali” – istituito per l’amministrazione del palazzo sito in (OMISSIS) (gia’ appartenente alla disciolta “Confederazione dei professionisti ed artisti” e trasferito in proprieta’ ai predetti consigli e collegi professionali dal precedente L. n. 234 del 1958, art. 1) – spetta la rappresentanza ex lege e quindi la capacita’ di agire e resistere in giudizio, soltanto per la tutela e la amministrazione del condominio del detto palazzo e non anche per la difesa degli interessi in generale delle categorie professionali, diversi da quelli inerenti alla detta situazione di comunione”.

Alle considerazioni appena esposte, che sono gia’ di per se’ sufficienti, puo’, comunque, aggiungersi che non serve sostenere che le finalita’ del Comitato sarebbero, sia pure indirettamente, le medesime degli ordini e dei collegi professionali di cui il Comitato sarebbe organo dotato di personalita’ giuridica, sia perche’ la legge istitutiva del Comitato distingue nettamente i suoi poteri, delimitandoli all’amministrazione di un immobile, da quelli degli ordini e dei collegi professionali, sia perche’, in ogni caso, questi non svolgono in via esclusiva alcuna delle attivita’ indicate nella norma agevolativa invocata. Inoltre, la norma di esenzione D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ex art. 6 e’ per sua natura eccezionale e se ne deve fornire l’interpretazione strettamente restrittiva (Corte di Cassazione, Sezioni unite, 22 gennaio 2009, n. 1576; 25 febbraio 2008, n. 4753).

4.3. Valutazione conclusiva sul primo motivo d’impugnazione.

In conclusione, il primo motivo e’ infondato.

5. Il secondo motivo d’impugnazione.

5.1. La censura proposta con il secondo motivo d’impugnazione.

5.1.1. La rubrica del secondo motivo d’impugnazione.

Il secondo motivo d’impugnazione e’ posto sotto la seguente rubrica:

“Art. 360 c.p.c., n. 5: contraddittorieta’ della motivazione della sentenza con riguardo alla mancata concessione dei benefici previsti dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8”.

5.1.2. La motivazione addotta a sostegno del secondo motivo d’impugnazione.

Il ricorrente Comitato riferisce, anzitutto, che “nel costituirsi davanti alla Commissione Tributaria Regionale … avanzava la richiesta di applicazione … dei benefici previsti dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2 e dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 attesa la sussistenza di tutte le condizioni per affermare l’obiettiva situazione di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma”, perche’ “sia la formulazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 che il riconoscimento del Comitato quale ente pubblico non commerciale avente tra i propri rappresentati soggetti di pubblico interesse, hanno indotto lo stesso a ritenere la norma applicabile alla fattispecie impositiva, senza colpa o dolo alcuno.

La Commissione Tributaria Regionale, con l’impugnata sentenza, ha rigettato la domanda di disapplicazione delle sanzioni ritenendo la norma agevolativa invocata “sufficientemente chiara”. Tale motivazione non e’ assolutamente condivisibile e risulta del tutto contraddittoria, laddove si considera che il precedente grado di giudizio si era conclusa con una pronuncia di contenuto opposto e che agli atti del giudizio risultavano prodotte altre sentenze che avevano statuito l’applicabilita’ al ricorrente Comitato della piu’ volte citata norma agevolativi”.

5.1.3. Il quesito di diritto formulato a conclusione del secondo motivo d’impugnazione e la norma di diritto indicata dal ricorrente.

A conclusione del secondo motivo d’impugnazione il Comitato formula il seguente quesito di diritto: “Dica la Ecc.ma Corte se la sussistenza di pronunce della Commissione Tributaria Provinciale e della Commissione Tributaria Regionale che statuivano l’applicabilita’ del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 al ricorrente Comitato, costituiscano valido motivo per procedere alla disapplicazione delle sanzioni del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, ex comma 2 e dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8”.

In sostanza, il Comitato ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, indica, come norma su cui si fonda il motivo d’impugnazione, quella secondo cui “la sanzione amministrativa tributaria non e’ irrogata, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6 si trova in una situazione di incertezza normativa oggettiva”.

5.2. La valutazione della Corte del secondo motivo d’impugnazione.

Il motivo e’ inammissibile per mancanza di specificita’, perche’ non basta affermare, come fa il ricorrente, che “si ritiene … che sussistano tutte le condizioni per affermare l’obiettiva situazione di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma” o che “e’ generica la formulazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6”. Infatti, al fine dell’ammissibilita’ del motivo, e’ necessario che, in conformita’ alla giurisprudenza di questa Corte, si indichino nell’impugnazione i fatti indice della situazione giuridica di incertezza e si descriva come risultato di interpretazioni normative metodicamente corrette e storicamente date l’inevitabile coesistenza di almeno due norme giuridiche tra loro incompatibili (Corte di Cassazione: 28 novembre 2007, n. 24670; 21 marzo 2008, n. 7765).

7.1. Sul ricorso.

Sulla base delle precedenti considerazioni il ricorso dev’essere rigettato.

7.2. Sulle spese processuali.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il Comitato ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione per Euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00), di cui Euro 4.000,00 (quattromila/00) per onorari, oltre agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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